Indennità di frequenza: la quattordicesima spetta?

Indennità di frequenza e quattordicesima: spettano assieme? Vediamo cosa dice la legge e i requisiti per richiedere le due prestazioni.

Indennità di frequenza e quattordicesima: spettano insieme oppure no? Ne parliamo in questo approfondimento - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

Entra nella community e nella chat di Invalidità e Diritti e ricevi con WhatsApp, Telegram e Facebook tutti gli approfondimenti su invalidità, diritti e Legge 104.

Indennità di frequenza e quattordicesima: spettano assieme?

Indennità di frequenza e quattordicesima possono essere percepite assieme? Purtroppo no.

L’indennità di frequenza, essendo una prestazione riconosciuta esclusivamente ai minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età, a causa di menomazioni durature e ai minori affetti da sordità (perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1200 e 2000 hertz), non prevede l’erogazione della quattordicesima.

Acquista la nostra Guida più dettagliata sull’Invalidità Civile con oltre 150 pagine e le risposte a tutte le domande. Leggi gratis l’indice e il primo capitolo.

In realtà, chi percepisce l’indennità di frequenza non riceve neppure la tredicesima: la prestazione viene erogata per 12 mensilità e ha un importo, aggiornato al 2023, di 313,91 euro, con un limite reddituale pari a 5.391,88 euro annui.

Entra nella community e nella chat di Invalidità e Diritti e aggiungiti al gruppo Telegram di news su invalidità e Legge 104 e a quello di WhatsApp per tutte le news. Nel nostro gruppo Facebook confrontati con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi. Abbiamo anche una pagina Instagram dove pubblichiamo le notizie in formato grafico e un canale YouTube, dove pubblichiamo videoguide e interviste).

Indennità di frequenza e quattordicesima: incompatibilità

Indennità di frequenza e quattordicesima non possono essere percepite dallo stesso titolare, come visto nei precedenti paragrafi.

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato e ricevere contenuti speciali

Ai percettori dell’indennità non spetta neppure la tredicesima mensilità, la prestazione è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è compatibile neppure con l’indennità di accompagnamento.

Infatti, i minori di 18 anni invalidi titolari di accompagnamento non possono fare domanda per l’indennità di frequenza. Lo stesso vale per i ciechi civili parziali e per chi percepisce l’indennità di comunicazione.

Lo Stato, però, consente all’invalido di richiedere e ottenere la prestazione economicamente più favorevole.

Indennità di frequenza e quattordicesima: requisiti

L’indennità di frequenza è stata introdotta dalla legge numero 289 del 1990 e viene erogata ai minorenni invalidi. Il termine “frequenza” indica la frequenza continua o periodica:

  • di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dall’asilo nido (circolare INPS numero 11 del 2003);
  • di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale;
  • di centri ambulatoriali o diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di portatori di handicap.

L’erogazione dell’indennità di frequenza è limitata alla durata del trattamento o del corso, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio della frequenza e termina il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

Per il minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secon­do grado, si rispetta il requisito della frequenza se questa è pari ad almeno i 3/4 dell’orario scolastico annuale stabilito per legge.

Per il minore iscritto ad asili nido o alle scuole d’infanzia, va presentata annualmente un’autodichiarazione di fre­quenza (strutture pubbliche), oppure un certifi­cato di frequenza rilasciato dalla scuola (strutture private).

Per l’iscritto con età compresa tra i 16 e i 18 anni, successiva­mente all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, va presentata annualmente un’autodichiarazione di fre­quenza.

Quando cessa la frequenza scolastica o viene effettuato un cambio di scuola rispetto all’anno scolastico precedente, è obbligatorio comunicarlo all’INPS.

Al compimento dei 18 anni di età, l’indennità di frequenza si trasforma, a seconda dell’invalidità riconosciuta, in assegno mensile di invalidità (dal 74 al 99% di invalidità) o in pensione di inabilità civile (100% di invalidità).

Indennità di frequenza e quattordicesima
Indennità di frequenza e quattordicesima: in foto un bambino in carrozzina assistito dalla madre.

Indennità di frequenza e quattordicesima: la quattordicesima

Dunque, la quattordicesima non spetta ai titolari di indennità di frequenza. Per ricevere la mensilità aggiuntiva pagata a luglio è obbligatorio aver compiuto almeno 64 anni di età e rientrare nei limiti reddituali previsti dalla legge.

L’importo della quattordicesima cambia in base all’anzianità contributiva maturata e alla gestione in cui sono stati versati i contributi (dipendenti o autonomi).

La quattordicesima spetta in misura piena con un reddito fino a 10.992,93 euro (1,5 volte il trattamento minimo) e in misura ridotta con un reddito compreso tra 10.992,94 euro e 14.657,24 euro.  

Ecco gli importi spettanti con un reddito fino a 10.992,93 euro:

  • 655 euro, per i lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con oltre 28 anni di contributi (in misura ridotta con redditi compresi tra 14.657,24 euro e 15.161,24 euro);
  • 546 euro, per i lavoratori dipendenti con un’anzianità contributiva compresa tra 15 e 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva compresa tra 18 e 28 anni di contributi (in misura ridotta con redditi compresi tra 14.657,24 euro e 15.077,24 euro);
  • 437 euro, per i lavoratori dipendenti con non più di 15 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con non più di 18 anni di contributi (in misura ridotta con redditi compresi tra 14.657,24 euro e 14.993,24 euro).

Con un reddito superiore a 10.992,93 euro e inferiore a 14.657,24 euro spetta una quattordicesima di:

  • 504 euro, per i lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con oltre 28 anni di contributi;
  • 420 euro, per i lavoratori dipendenti con un’anzianità contributiva compresa tra 15 e 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva compresa tra 18 e 28 anni di contributi;
  • 336 euro, per i lavoratori dipendenti con non più di 15 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con non più di 18 anni di contributi.

Ecco gli articoli preferiti dagli utenti sull’invalidità civile:

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Entra nei gruppi

Ricevi ogni giorno gratis e senza spam i migliori articoli sull’invalidità e sulla Legge 104. Scegli il gruppo che ti interessa:

Telegram (Consigliato) / privacy

WhatsApp / privacy

Facebook

Importante:

  • Sul gruppo Telegram è possibile commentare le notizie e confrontarsi in chat;
  • Sul gruppo WhatsApp non si può scrivere, pubblichiamo noi le notizie due volte al giorno;
  • I post nel gruppo Facebook sono moderati. Pubblichiamo solo quelli utili alla comunità. I commenti sono liberi, ma controllati.

Ci riserviamo di bannare ed escludere dai gruppi persone violente/aggressive o che si comportano contro i nostri valori.

1