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Indennità di frequenza e quattordicesima: spettano assieme?
Indennità di frequenza e quattordicesima possono essere percepite assieme? Purtroppo no.
L’indennità di frequenza, essendo una prestazione riconosciuta esclusivamente ai minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età, a causa di menomazioni durature e ai minori affetti da sordità (perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1200 e 2000 hertz), non prevede l’erogazione della quattordicesima.
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In realtà, chi percepisce l’indennità di frequenza non riceve neppure la tredicesima: la prestazione viene erogata per 12 mensilità e ha un importo, aggiornato al 2023, di 313,91 euro, con un limite reddituale pari a 5.391,88 euro annui.
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Indennità di frequenza e quattordicesima: incompatibilità
Indennità di frequenza e quattordicesima non possono essere percepite dallo stesso titolare, come visto nei precedenti paragrafi.
Ai percettori dell’indennità non spetta neppure la tredicesima mensilità, la prestazione è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è compatibile neppure con l’indennità di accompagnamento.
Infatti, i minori di 18 anni invalidi titolari di accompagnamento non possono fare domanda per l’indennità di frequenza. Lo stesso vale per i ciechi civili parziali e per chi percepisce l’indennità di comunicazione.
Lo Stato, però, consente all’invalido di richiedere e ottenere la prestazione economicamente più favorevole.
Indennità di frequenza e quattordicesima: requisiti
L’indennità di frequenza è stata introdotta dalla legge numero 289 del 1990 e viene erogata ai minorenni invalidi. Il termine “frequenza” indica la frequenza continua o periodica:
- di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dall’asilo nido (circolare INPS numero 11 del 2003);
- di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale;
- di centri ambulatoriali o diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di portatori di handicap.
L’erogazione dell’indennità di frequenza è limitata alla durata del trattamento o del corso, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio della frequenza e termina il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
Per il minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, si rispetta il requisito della frequenza se questa è pari ad almeno i 3/4 dell’orario scolastico annuale stabilito per legge.
Per il minore iscritto ad asili nido o alle scuole d’infanzia, va presentata annualmente un’autodichiarazione di frequenza (strutture pubbliche), oppure un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola (strutture private).
Per l’iscritto con età compresa tra i 16 e i 18 anni, successivamente all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, va presentata annualmente un’autodichiarazione di frequenza.
Quando cessa la frequenza scolastica o viene effettuato un cambio di scuola rispetto all’anno scolastico precedente, è obbligatorio comunicarlo all’INPS.
Al compimento dei 18 anni di età, l’indennità di frequenza si trasforma, a seconda dell’invalidità riconosciuta, in assegno mensile di invalidità (dal 74 al 99% di invalidità) o in pensione di inabilità civile (100% di invalidità).

Indennità di frequenza e quattordicesima: la quattordicesima
Dunque, la quattordicesima non spetta ai titolari di indennità di frequenza. Per ricevere la mensilità aggiuntiva pagata a luglio è obbligatorio aver compiuto almeno 64 anni di età e rientrare nei limiti reddituali previsti dalla legge.
L’importo della quattordicesima cambia in base all’anzianità contributiva maturata e alla gestione in cui sono stati versati i contributi (dipendenti o autonomi).
La quattordicesima spetta in misura piena con un reddito fino a 10.992,93 euro (1,5 volte il trattamento minimo) e in misura ridotta con un reddito compreso tra 10.992,94 euro e 14.657,24 euro.
Ecco gli importi spettanti con un reddito fino a 10.992,93 euro:
- 655 euro, per i lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con oltre 28 anni di contributi (in misura ridotta con redditi compresi tra 14.657,24 euro e 15.161,24 euro);
- 546 euro, per i lavoratori dipendenti con un’anzianità contributiva compresa tra 15 e 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva compresa tra 18 e 28 anni di contributi (in misura ridotta con redditi compresi tra 14.657,24 euro e 15.077,24 euro);
- 437 euro, per i lavoratori dipendenti con non più di 15 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con non più di 18 anni di contributi (in misura ridotta con redditi compresi tra 14.657,24 euro e 14.993,24 euro).
Con un reddito superiore a 10.992,93 euro e inferiore a 14.657,24 euro spetta una quattordicesima di:
- 504 euro, per i lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con oltre 28 anni di contributi;
- 420 euro, per i lavoratori dipendenti con un’anzianità contributiva compresa tra 15 e 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva compresa tra 18 e 28 anni di contributi;
- 336 euro, per i lavoratori dipendenti con non più di 15 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con non più di 18 anni di contributi.
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