Vediamo in questo articolo cos’è l’indennità di accompagnamento per ciechi e in cosa si differenzia dalla prestazione gemella riservata agli invalidi con il 100% e non autosufficienti. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

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Indice
Quando si è ciechi totali?
La definizione ufficiale è scritta nell’articolo 2 della legge 3 aprile 2001 n. 138, che dal 2001 ha riordinato tutta la materia. È cieco totale chi non percepisce alcuna luce in entrambi gli occhi, oppure chi riesce solo a distinguere ombra, luce o il movimento della mano, oppure chi ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3 per cento.
La condizione viene accertata da una commissione medico-legale ASL/INPS; il verbale riporta la formula “cieco civile assoluto – L. 138/2001 art. 2” ed è il passaporto per tutte le prestazioni economiche e i benefici correlati.
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A cosa ha diritto un cieco totale?
Oltre alle agevolazioni fiscali e sanitarie, un cieco totale ha due pilastri economici. Il primo è la pensione non contributiva per ciechi assoluti prevista dalla legge 382/1970 (oggi pari a 363,37 euro mensili per 13 mensilità se non ricoverato, 336 euro se ricoverato) e legata a un limite di reddito (19.772 euro).
Il secondo, che prescinde da età e reddito, è l’indennità di accompagnamento: dal 1968 – legge 406, poi integrata dalla legge 508/1988 – lo Stato riconosce che chi non vede ha bisogno di assistenza continua per la deambulazione o per gli atti quotidiani, e per questo eroga un importo aggiuntivo, cumulabile con la pensione e con eventuali redditi da lavoro.
Dal 2025 l’INPS liquida l’assegno di accompagnamento anche in caso di ricovero gratuito, mentre resta la riduzione di 93 euro mensili se l’assistenza è garantita da un volontario del servizio civile.
Cos’è l’indennità di accompagnamento per ciechi?
Tecnicamente è una provvidenza in denaro “concessa al solo titolo della minorazione”, cioè senza prove di reddito e indipendentemente dall’età.
Le regole base stanno nella storica legge 406/1968, aggiornate dalla legge 508/1988 che ha equiparato l’importo a quello riservato ai grandi invalidi di guerra e ha stabilito che la prestazione è pagata per 12 mensilità, non è tassata, non richiede contributi e non si perde se si lavora.
Ogni anno l’INPS rivaluta la cifra: la circolare 23/2025 ha fissato l’importo a 1.022,44 euro mensili.
La domanda si presenta online tramite il portale INPS (o con l’aiuto di un patronato) allegando il verbale sanitario; l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e viene accreditato insieme agli altri trattamenti pensionistici.
È cumulabile con l’indennità di comunicazione (se si è anche sordi) o con l’indennità di accompagnamento per invalidità civile totale, purché riferite a minorazioni diverse, ma è alternativa – con diritto di opzione – alle indennità analoghe per causa di guerra, servizio o lavoro.

