È sempre obbligatorio presentare la dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento? Esiste un modello a cui fare riferimento? Entro quale termine deve essere presentata all’Inps? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
Se sei invalido civile totale, ogni anno devi presentare la dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento.
Ci sono infatti delle condizioni che causano la sospensione temporanea del sussidio. In questo approfondimento vediamo quali sono queste condizioni, qual è il modulo da inviare ed entro quale limite di tempo deve essere fatto.
Indice
- Dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento
- Chi deve presentare il modello ICRIC
- Dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento: perché?
- Dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento e ricovero gratuito
- Dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento e ricovero a pagamento
- Dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento: ricovero in RSA
- Come e quando presentare la dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento
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Dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento
La presentazione della dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento è obbligatoria per tutti gli invalidi civili totali che percepiscono questo sussidio.
L’obbligo è teso a verificare la persistenza dei requisiti previsti per il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 1966, n. 662.
Il modello da presentare per la dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento è il Modello ICRIC, di cui parleremo nel paragrafo successivo, chiarendo anche perché e chi deve presentare la dichiarazione.
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Chi deve presentare il modello ICRIC
La presentazione della dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento è obbligatoria per escludere la connessione dell’indennità agli invalidi civili ricoverati gratuitamente in un istituto.
Il modulo da compilare e da inviare all’Inps è il Modello ICRIC (Invalidità Civile Ricovero), che serve per dichiarare la sussistenza o meno di uno stato di ricovero presso istituto.
Ma perché bisogna presentare questa dichiarazione e cosa succede in caso di ricovero? Vediamolo insieme.
Intanto puoi guardare anche questo video che ti consigliamo, nel quale si parla anche del modello ICRIC:
Dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento: perché?
Come abbiamo detto precedentemente, in caso di ricovero presso istituto potrebbe essere sospesa l’indennità di accompagnamento, ecco perché è necessario presentare dichiarazione per l’indennità di accompagnamento.
La legge 18/1980, infatti, esclude la concessione dell’indennità agli invalidi totali ricoverati gratuitamente. La dichiarazione serve proprio a stabilire se l’Inps deve continuare a corrispondere l’indennità o sospenderla. La corresponsione o la sospensione dipendono proprio dalla gratuità o meno del ricovero.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge su indennità di accompagnamento e ricovero.
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Dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento e ricovero gratuito
La dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento, come abbiamo visto, va presentata per verificare se è in corso un ricovero e se questo è gratuito o a pagamento.
Nel caso di ricovero gratuito, l’indennità di accompagnamento verrà sospesa, tenendo conto solo dei ricoveri pari o superiori a 30 giorni (messaggio Inps del 26 settembre 2011, n. 18291).
Per ricovero a titolo gratuito si intende quello in cui la retta-base sia a totale carico di un ente o di una struttura pubblica, anche se la persona ricoverata effettua dei versamenti supplementari al fine di ottenere un trattamento migliore.
In questo caso, i versamenti sostenuti dall’invalido totale ricoverato sono considerati “spese voluttuarie” e non costituiscono la retta base. Proprio per questo motivo, non fanno venir meno la gratuità del ricovero, e quindi l’indennità di accompagnamento non continuerà a essere erogata.
Nel caso in cui, quindi, il ricovero è gratuito, la prestazione viene sospesa per tutto il periodo di degenza in ospedale o in un istituto. In poche parole, nel momento in cui l’invalido totale viene dimesso dall’ospedale, tornerà a percepire l’indennità di accompagnamento. Vediamo cosa succede invece in caso di ricovero a pagamento.
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Dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento e ricovero a pagamento
Se invece di è ricoverati e si paga una retta, la dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento deve riportare questa situazione, in modo da continuare a percepire l’indennità anche durante la permanenza in ospedale o in un istituto.
Il ricovero si considera a pagamento quando la persona invalida (o la sua famiglia) corrisponde tutta la retta-base, oppure ne versa solo una parte e l’altra è a carico dell’ente pubblico.
Insieme al modello ICRIC, in questo caso, dovrà essere presentata idonea documentazione rilasciata dall’istituto presso cui si è ricoverati, che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico della persona invalida o dei suoi familiari.
Come funziona invece per i ricoveri di lungodegenza in RSA? Viene sospesa l’indennità di accompagnamento?
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Dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento: ricovero in RSA
È necessario presentare la dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento anche quando si è ricoverati in strutture riabilitative di lungodegenza o in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) autorizzate dalle Regioni, con funzioni socio-sanitarie di assistenza alle persone anziane non autosufficienti.
In questo caso, però, queste strutture non sono equiparate ai reparti di lungodegenza e/o riabilitativi, che escludono la prestazione economica.
Le spese per il ricovero in una RSA sono normalmente ripartite tra il S.S.N. e il disabile o la sua famiglia, in percentuali stabilite dalle Regioni.
Pertanto, questo tipo di ricovero non viene considerato gratuito nel momento in cui c’è una compartecipazione alle spese e al pagamento delle rette giornaliere.
Solo nel caso in cui la quota del disabile resti a totale carico di un’amministrazione pubblica, il ricovero dovrà essere considerato gratuito.
Quindi, ricapitolando: la dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento è obbligatoria per tutti i percettori di questo sussidio e serve per verificare se deve essere sospeso o meno, in caso di ricovero gratuito o a pagamento.
In caso di sospensione, l’indennità tornerà a essere percepita al momento delle dimissioni dall’istituto in cui si è ricoverati e si paga la retta base.
Vediamo a questo punto come presentare la dichiarazione e quando.
Questo video ti mostra cos’è l’indennità di accompagnamento, quali requisiti bisogna avere per ottenerla e come richiederla:
Come e quando presentare la dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento
La dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento va presentata telematicamente, tramite portale web Inps, accedendo con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS).
Nella dichiarazione vanno inseriti i codici che l’Inps invia tramite posta raccomandata e va allegata la documentazione di cui abbiamo parlato, se è in corso un ricovero gratuito presso struttura ospedaliera o istituto convenzionato.
A volte l’Inps non invia questi codici. In tal caso, è sempre consigliabile inviare la dichiarazione per l’indennità di accompagnamento entro febbraio di ogni anno.
In alternativa, puoi rivolgerti a un Caf o a un patronato, che presenterà per te la dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento.
Nel caso di disabili intellettivi o psichici, la dichiarazione può essere sostituita da un certificato medico, redatto dal medico di base o da uno specialista, presentato una sola volta e senza necessità di rinnovo.
Il certificato dovrà contenere l’esatta indicazione della minorazione intellettiva o psichica e sarà valido per tutta la durata della vita dell’interessato (articolo 1, comma 254 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
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