Vediamo insieme quali sono le due indennità di accompagnamento cumulabili e perché (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Indennità: cosa sono?
Le indennità sono prestazioni di tipo assistenziale che l’INPS eroga a soggetti con particolari condizioni di salute, a prescindere dalla loro età anagrafica e dal reddito dichiarato.
Lo Stato riconosce:
- l’indennità di accompagnamento agli invalidi totali non autosufficienti (coloro che sono impossibilitati a deambulare senza assistenza o a svolgere azioni di vita quotidiana senza l’aiuto di qualcuno);
- l’indennità ai ciechi civili assoluti;
- l’indennità di comunicazione ai sordi;
- l’indennità speciale per ciechi parziali o ventesimisti;
- indennità per i lavoratori con drepanocitosi o talassemia major con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età;
- l’indennità di frequenza (spetta agli invalidi di minore età, ma in questo caso è necessario avere un reddito inferiore a 5.391,88 euro per beneficiarne).
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Indennità di accompagnamento cumulabili: è possibile?
È possibile cumulare più indennità? Dipende. Ad esempio l’articolo 3 della legge 289 del 1990 vieta la concessione dell’indennità di frequenza se il minore è già titolare dell’indennità di accompagnamento.
Ma non ci sono impedimenti per il cumulo dell’indennità di accompagnamento con l’indennità per ciechi civili totali e con l’indennità per sordi. Ma a una condizione.
Le due prestazioni (ad esempio l’indennità per ciechi civili e l’indennità di accompagnamento per invalidi civili) possono essere richieste e percepite assieme qualora siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità.
Ad esempio, una persona non vedente, titolare di indennità per ciechi civili può richiedere l’accompagnamento nel momento in cui viene riconosciuta la sua impossibilità a deambulare autonomamente o a svolgere azioni di vita quotidiana, come lavarsi, mangiare o vestirsi senza l’aiuto permanente di qualcuno.
Lo stesso discorso vale per l’indennità di accompagnamento e l’indennità di comunicazione per sordi, a patto che le minorazioni, che danno diritto alle prestazioni, non abbiano generato la stessa invalidità.
Infatti, secondo la legge, queste indennità sono incompatibili con altre prestazioni simili per cause di servizio, lavoro o guerra.
In ogni caso, nessuna di esse (a parte l’indennità di frequenza per invalidi minorenni) non precludono la possibilità di svolgere un’attività lavorativa.
Importi delle indennità: quali sono?
In riferimento agli importi delle indennità riconosciute dallo Stato italiano, nel 2023 sono i seguenti:
- indennità di accompagnamento 530,27 euro al mese, per 12 mensilità (non sono previste tredicesima e quattordicesima);
- indennità per ciechi civili assoluti 959,21 euro al mese, per 12 mensilità;
- indennità speciale per ciechi parziali o ventesimisti per il 2023 ammonta a 217,64 euro al mese;
- indennità di comunicazione per sordi 261,11 euro al mese, per 12 mensilità;
- indennità di frequenza per invalidi di minore età 313,91 euro al mese, per 12 mensilità (con un reddito inferiore a 5.391,88 euro annui);
- indennità per i lavoratori con drepanocitosi o talassemia major con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età, legge 28 dicembre 2001 n.448, per il 2023 ammonta a 563,74 euro al mese.

Faq sull’indennità di accompagnamento
Si può ricevere l’indennità di accompagnamento se si vive all’estero?
No, la legge italiana prevede che l’indennità di accompagnamento sia concessa solo a coloro che risiedono in modo stabile e continuativo in Italia. Se il beneficiario dell’indennità trascorre più di 6 mesi fuori dall’Italia, l’INPS procede alla sospensione dell’erogazione dell’indennità. Dopo un anno dalla sospensione, l’INPS procede alla revoca dell’indennità. Le eccezioni sono previste per gravi motivi sanitari o per la necessità di assistere un familiare residente all’estero.
Cosa succede all’indennità di accompagnamento in caso di ricovero ospedaliero?
In caso di ricovero in una struttura ospedaliera pubblica o in regime convenzionato che prevede al sostentamento, l’indennità di accompagnamento viene sospesa. Tuttavia, c’è un’eccezione: se la struttura ospedaliera non può fornire l’assistenza necessaria al paziente, l’indennità può essere mantenuta. In questo caso, la struttura deve rilasciare un documento che attesta l’impossibilità, da inviare all’INPS per ottenere l’autorizzazione.
A chi viene intestata l’indennità di accompagnamento?
L’indennità di accompagnamento è una prestazione rivolta direttamente ed esclusivamente alle persone invalide totali non autosufficienti. Nonostante il diritto della persona non autosufficiente di avere un accompagnatore, l’indennità non può essere intestata all’accompagnatore stesso. Tuttavia, la persona non autosufficiente può delegare la riscossione dell’assegno a un familiare.
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