Incompatibilità per la pensione ai ciechi assoluti

Scopri quali sono le incompatibilità per la pensione ai ciechi assoluti e se esse valgono anche per l'accompagnamento.

Incompatibilità per la pensione ai ciechi assoluti: quali sono le regole che definiscono queste specifiche limitazioni? Ne parliamo in questo articolo - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

Quali sono le incompatibilità per la pensione ai ciechi assoluti?

La normativa prevede che la pensione destinata ai ciechi assoluti possa essere cumulata con le seguenti altre forme di pensioni e indennità:

  • Pensioni INPS e Altre Gestioni Pensionistiche: I ciechi assoluti possono ricevere la loro pensione insieme a qualsiasi altra pensione erogata dall’INPS, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, in base all’articolo 12 della Legge 412/1991.
  • Prestazioni per Invalidità Specifica: È possibile cumulare la pensione per ciechi assoluti con prestazioni derivanti da invalidità specifiche come quelle per cause di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio.
  • Indennità di Accompagnamento: La pensione per ciechi assoluti può essere cumulata con l’indennità di accompagnamento, poiché entrambe si basano sullo stesso presupposto sanitario.

La pensione per ciechi assoluti può essere, quindi, cumulata con la pensione di invalidità civile totale e con l’assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali, oltre alle specifiche indennità per i sordi civili.

Queste cumulabilità sono permesse solo se il beneficiario rientra nei limiti di reddito stabiliti per le pensioni degli invalidi civili totali, ciechi civili e sordi civili.

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In precedenza, la legge stabiliva che la pensione per invalidità civile era incompatibile con altre pensioni erogate per invalidità specifiche (guerra, lavoro, servizio). Il divieto di cumulare queste prestazioni è stato revocato dall’articolo 12 della Legge n. 412, datata 30 dicembre 1991.

In casi di riconoscimento di invalidità per eventi non correlati, come un infortunio sul lavoro dopo il riconoscimento di invalidità civile, le prestazioni sono valutate separatamente e possono essere cumulate. Questo è ammesso solo per i ciechi civili e altre categorie di invalidi civili totali, mantenendo l’adempimento ai limiti di reddito previsti.

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Queste regole valgono anche per l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti?

No, per l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti sono previste delle regole di incompatibilità più stringenti rispetto alla pensione.

L’indennità per i ciechi totali può essere combinata con la loro pensione e continua a essere interamente erogata anche se il beneficiario è ricoverato in un istituto pubblico. È compatibile con l’attività lavorativa, permettendo ai beneficiari di lavorare pur ricevendo l’indennità.

Tuttavia, non può essere cumulata con prestazioni simili ottenute per invalidità dovute a guerra, lavoro, o servizio. In questi casi, il beneficiario ha il diritto di scegliere il trattamento economico più vantaggioso tra quelli che ha la possibilità di ricevere in base alla sua specifica condizione.

Inoltre, l’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale, a condizione che ciascuna di queste sia stata concessa per differenti cause di invalidità nei soggetti con pluriminorazioni.

Come si ottiene la pensione per ciechi assoluti?

I ciechi civili sono individui che hanno perso la vista a causa di condizioni congenite o a seguito di eventi che non rientrano in cause di guerra, infortuni sul lavoro o di servizio.

Questi soggetti possono beneficiare di varie agevolazioni in base al grado di cecità. Per esempio, chi è completamente cieco ha diritto a ricevere una pensione e un’indennità di accompagnamento, mentre per i ciechi parziali sono previsti una pensione e un’indennità speciale.

Tutti i ciechi civili possono accedere alla fornitura gratuita di protesi e ausili, sono iscritti al collocamento obbligatorio per disabili e sono esentati dal pagamento dei ticket sanitari.

Questi benefici sono estesi non solo ai cittadini italiani, ma anche a rifugiati, apolidi, cittadini di San Marino, dell’Unione Europea, e a cittadini di Paesi non UE che possiedono un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o altri permessi di soggiorno regolari di durata minima annuale.

Incompatibilità per la pensione ai ciechi assoluti
Incompatibilità per la pensione ai ciechi assoluti: in foto un uomo non vedente accompagnato da una donna in strada.

Per quanto riguarda la pensione per i ciechi totali, essa è riservata a chi ha più di 18 anni e presenta una cecità assoluta, con un residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi.

Inoltre, il reddito del beneficiario deve essere inferiore a un limite stabilito dalla legge ogni anno.

Questa pensione viene erogata in tredici mensilità, anche se l’importo può variare per chi è ospitato o ricoverato in un istituto assistenziale che si occupa del suo mantenimento.

FAQ su incompatibilità per la pensione ai ciechi assoluti

Quali sono i casi di incompatibilità lavorativa per far valere il diritto alla pensione di invalidità civile?

La pensione di inabilità non è compatibile con l’esercizio di attività lavorative, indipendentemente dal fatto che siano impieghi dipendenti o autonomi, e ciò vale anche per il lavoro svolto all’estero.

Quando si perde l’indennità di accompagnamento?

L’interruzione del pagamento dell’indennità di accompagnamento si verifica solo se si è ricoverati, completamente a spese dello Stato, per un periodo che supera i 29 giorni. Pertanto, il pagamento dell’indennità viene sospeso esclusivamente in questa circostanza di ricovero prolungato.

Quanto prende di pensione un cieco totale con accompagnamento?

Nel 2024, un cieco totale che riceve l’indennità di accompagnamento percepisce 978,50 euro al mese per dodici mesi. Tuttavia, se il beneficiario riceve il servizio di accompagnamento da un volontario del servizio civile, l’importo dell’indennità viene ridotto di 93 euro al mese. L’indennità di accompagnamento per i ciechi totali è equiparata a quella ricevuta dai grandi invalidi di guerra.

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