Vediamo in questo articolo se il lavoratore con invalidità può essere trasferito in un’altra sede o se ci sono delle tutele che possono consentire al dipendente di dire di no. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

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Indice
Cos’è l’invalidità civile?
È la protezione pubblica prevista dalla legge 118/1971 per chi, a causa di una menomazione permanente, perde almeno un terzo della propria capacità lavorativa.
Oggi l’iter passa da una sola visita collegiale ASL-INPS; il verbale applica ancora le “tabelle ministeriali” del 5 febbraio 1992, l’unica griglia riconosciuta nei tribunali e nelle circolari INPS 2025 dedicate alla riforma della disabilità.
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Quali sono le tutele per i lavoratori invalidi?
Una volta riconosciuta l’invalidità (o, se più grave, la “situazione di gravità” ex articolo 3 comma 3 legge 104/1992) il lavoratore entra nel perimetro di tre grandi blocchi di garanzie.
Primo, il collocamento mirato della legge 68/1999, che impone al datore assunzioni e adattamenti ragionevoli.
Secondo, il divieto di discriminazione del decreto legislativo 216/2003 – attuazione italiana della direttiva UE 2000/78 – che rende nullo qualsiasi atto punitivo legato alla disabilità.
Terzo, i benefici speciali della 104: tre giorni al mese di permesso retribuito, congedo biennale e, soprattutto, il diritto a scegliere (ove possibile) la sede più vicina al domicilio proprio o del familiare assistito e il correlato divieto di trasferimento senza consenso sanciti dai commi 5 e 6 dell’articolo 33.
Il lavoratore con invalidità può essere trasferito?
In astratto il trasferimento rientra nel potere organizzativo del datore (articolo 2103 cod. civ.), ma per il dipendente disabile la manovra incontra paletti molto rigidi.
Se il lavoratore stesso è riconosciuto “in situazione di gravità” (comma 6) o se assiste un parente disabile grave (comma 5), la legge 104/1992 gli attribuisce due prerogative: scegliere, quando tecnicamente realizzabile, la sede più vicina al domicilio interessato e rifiutare lo spostamento senza il proprio consenso.
La giurisprudenza 2025 lo ribadisce: la Corte d’Appello di Firenze (sentenza 7 gennaio 2025 n. 8) ha annullato un trasferimento disposto senza il benestare del caregiver, mentre l’ordinanza Cassazione lavoro n. 2624/2025 ha chiarito che il rifiuto può cedere solo davanti a esigenze aziendali “oggettivamente insormontabili” o a un onere di riorganizzazione “sproporzionato”.
Il principio vale anche per il disabile lavoratore adulto, tutelato dal medesimo comma 6. In assenza di un verbale 104 con gravità, o se la disabilità è al di sotto del 100%, la protezione non è assoluta ma resta comunque rafforzata dagli “accomodamenti ragionevoli” imposti dal decreto 216/2003 e dal divieto di discriminazione: prima di spostare un lavoratore invalido l’azienda deve provare che nessuna soluzione interna meno impattante è praticabile, altrimenti il trasferimento può essere dichiarato nullo dal giudice.

