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Indice
- Guidare con la legge 104 comma 3: è possibile?
- Guidare con la legge 104 comma 3: le patenti speciali
- Guidare con la legge 104 comma 3: rinnovo patente di guida
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Guidare con la legge 104 comma 3: è possibile?
Si può guidare con la Legge 104 comma 3? Chi fruisce delle agevolazioni perché portatore di handicap può mettersi alla guida di un’autovettura?
La risposta è affermativa: la legge lo consente. Non c’è una norma che vieta al titolare della Legge 104 di guidare il proprio veicolo.
Non è assolutamente vero che chi è ha un’invalidità totale e permanente non possa guidare, anche se la valutazione su chi può farlo e chi meno va effettuata caso per caso e sempre a seconda della patologia di cui si soffre.
Ecco perché non è possibile stabilire se una persona sia idonea o meno alla guida senza essere valutato da un’apposita commissione medica: lo stabilisce il Ministero della Salute.
Se la patologia riscontrata all’atto della valutazione medica dovesse essere compatibile con la guida, allora il titolare della Legge 104, anche se portatore di handicap, potrà tranquillamente guidare un’autovettura.
Ad esempio, ci sono delle patologie ritenute pericolose per chi guida moto o auto (incluse nell’articolo 320 app. Titolo IV del regolamento di esecuzione del Codice della Strada), come:
- patologie cardiovascolari;
- diabete;
- malattie endocrine;
- malattie del sistema nervoso;
- epilessia
- malattie psichiche;
- uso di sostanze psicoattive (farmaci – alcool – sostanze stupefacenti);
- malattie del sangue;
- malattie dell’apparato urogenitale.
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Guidare con la legge 104 comma 3: le patenti speciali
Fino a qualche anno fa, per le persone disabili titolari della 104 era previsto il rilascio di patenti speciali, di categoria F.
Queste tipologie di patenti sono state abolite: da qualche anno, le persone con disabilità possono guidare tranquillamente un autoveicolo se in possesso di una delle patenti A, B, C o D speciali.
Il rilascio delle patenti speciali avviene soltanto dopo che il richiedente si è sottoposto a una visita di idoneità psicofisica, tenuta dalla commissione medica locale.
Alla visita, il richiedente con disabilità dovrà portare con sé un certificato medico che attesti la sua condizione di salute e un documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il richiedente fosse già in possesso di una patente di guida “classica” potrà trasformarla in una patente speciale per la Legge 104 ed esibita al posto del documento di riconoscimento.
Il certificato di idoneità rilasciato dall’apposita commissione medica ha una validità di 90 giorni, oltre i quali non sarà più possibile procedere al rilascio della patente di guida.
Sul certificato rilasciato dalla commissione medica sono indicati i veicoli che il disabile potrà guidare.
In seguito al rilascio del riconoscimento di idoneità e del relativo foglio rosa, il guidatore con disabilità potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami di teoria e di pratica (non è richiesto se il guidatore ha già una patente di guida tradizionale), guidando veicoli con gli adattamenti prescritti.
Sulla nuova patente di guida saranno indicati anche gli adattamenti prescritti, come il cambio automatico, l’acceleratore posto sul volante o il freno a lungo braccio; il guidatore con disabilità potrà mettersi alla guida soltanto dei veicoli che ne sono provvisti.

Guidare con la legge 104 comma 3: rinnovo patente di guida
La patente speciale ha una validità di 5 anni, ma può anche prevedere una validità inferiore ai 5 anni in caso di situazioni o patologie invalidanti specifiche.
Se la patologia può aggravarsi col tempo è necessario che il guidatore disabile venga sottoposto a nuova visita di controllo. Per la domanda di rinnovo si consigliano almeno 90 giorni di anticipo prima della scadenza.
Quando, invece, la patologia è stabilizzata, il rinnovo della patente speciale può essere effettuato presso il medico monocratico senza sottoporsi a visita con la commissione medica locale.
In questo caso la validità della patente è la stessa della scadenza delle patenti tradizionali: 10 anni fino a 50 anni di età; 5 anni fino a 70 anni di età; 3 anni fino a 80 anni di età e 2 anni oltre gli 80 anni di età.
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