È previsto l’esonero della visita fiscale con il 74 per cento di invalidità? Vediamo insieme cosa dice la legge (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
Indice
- C’è l’esonero della visita fiscale con il 74 per cento di invalidità?
- Esonero della visita fiscale con il 74 per cento di invalidità: cosa sapere?
- Esonero della visita fiscale con il 74 per cento di invalidità: cos’è la visita fiscale?
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C’è l’esonero della visita fiscale con il 74 per cento di invalidità?
È previsto l’esonero della visita fiscale con il 74 per cento di invalidità? Rispondiamo subito: sì, è previsto, ma solo per queste categorie:
- per chi convive con patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- per causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- per chi convive con stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Per godere dell’esonero della visita fiscale non basta semplicemente essere riconosciuti invalidi.
L’esenzione dalla visita fiscale scatta soltanto all’insorgere di una patologia grave, che necessità della somministrazione di una terapia salva vita.
L’INPS, con la circolare numero 95 del 7 giugno 2016, ha stilato un elenco delle patologie che danno diritto all’esonero della visita fiscale con il 74 per cento di invalidità:
- Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
- emorragie severe /infarti d’organo;
- coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
- insufficienza renale acuta;
- insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
- insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute);
- ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
- cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
- intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
- professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.);
- Ipertensione Liquorale Endocranica Acuta;
- malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
- neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
- trattamento radioterapico;
- sindrome maligna da neurolettici;
- trapianti di organi vitali;
- altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect…) per il solo periodo convalescenziale;
- quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
Se queste patologie hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa con una percentuale pari o superiore al 67%, il medico curante potrà procedere all’esonero della visita fiscale per il suo paziente.
L’esonero scatta anche se la percentuale di invalidità sia maturata con la somma di una serie di invalidità di percentuali inferiori.
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Esonero della visita fiscale con il 74 per cento di invalidità: cosa sapere?
Come visto in precedenza l’esonero della visita fiscale con il 74 per cento di invalidità è un’agevolazione prevista dal nostro ordinamento, ma solo per i lavoratori che convivono con le patologie elencate dall’INPS.
Inoltre, l’esonero della visita fiscale con il 74 per cento di invalidità (che scatta già con una percentuale del 67 per cento, dopo il decreto Madia del 13 gennaio 2018), è prevista per queste tipologie di invalidità:
- l’invalidità civile, la cecità civile e la sordità civile;
- l’invalidità del lavoro – tecnopatica e infortunistica – accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- l’invalidità ordinaria previdenziale dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in base alle disposizioni vigenti;
- l’invalidità di guerra, civili di guerra e per servizio con minorazioni ascritte a categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Questo vale sia per i dipendenti del settore privato, che per i dipendenti del settore pubblico.

Esonero della visita fiscale con il 74 per cento di invalidità: cos’è la visita fiscale?
Ma cos’è una visita fiscale? Quando un lavoratore è in malattia e si assenta dal lavoro, l’INPS si accerta delle sue condizioni, tramite visita fiscale.
Questa avviene a casa del lavoratore dipendente, in seguito all’emissione, da parte del medico curante, di un certificato medico che attesta la presenza della malattia e l’impossibilità a svolgere la propria mansione.
Il medico curante trasmetterà il certificato medico all’INPS, che a sua volta invierà un proprio medico presso il domicilio del lavoratore malato, per verificare l’effettivo stato di malattia.
Le visite fiscali rispettano fasce orarie di reperibilità.
Per i dipendenti privati le fasce orarie di visita fiscale o di reperibilità sono:
- dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Per i dipendenti pubblici:
- dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.
I dipendenti hanno l’obbligo di trovarsi in casa nell’orario indicato per le visite mediche. La sua assenza può essere giustificata soltanto:
- nel caso in cui il dipendente deve effettuare visite o prestazioni specialistiche. Va, quindi, dimostrato che non potrà rispettare l’orario delle visite fiscali con una documentazione rilasciata dalla struttura in cui effettua la visita, con l’orario preciso di svolgimento e la firma del medico;
- nel caso in cui abbia impedimenti molto gravi, che comporterebbero conseguenze economiche o di salute per sé o per i membri della famiglia;
- nel caso in cui sia ricoverato in ospedale;
- nel caso in cui l’assenza sia di pochi minuti e ritorni in casa prima che il medico si sia allontanato;
- nel caso in cui ci sono cause di forza maggiore per tutelare interessi primari.
Se non è previsto l’esonero della visita fiscale con il 74 per cento di invalidità, per il lavoratore dipendente assente scatteranno sanzioni, come:
- il 100% dell’indennità di malattia percepibile per i primi 10 giorni di malattia in caso di una assenza;
- il 50% del restante periodo per la seconda assenza;
- il 100% dell’intera indennità per irreperibilità alla terza visita.
Nei casi più gravi, l’assenza nelle fasce di reperibilità delle visite fiscali potrebbero comportare la perdita dell’indennità di malattia o il licenziamento per giusta causa.
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