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Indice
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Destinatari esclusi dall’Assegno di inclusione
Chi non ha almeno il 67 per cento di invalidità
Tra i primi beneficiari dell’Assegno di inclusione (Adi) abbiamo le persone con disabilità. Tuttavia, le persone disabili, per richiedere l’Adi, devono essere stati riconosciuti invalidi con una percentuale pari o superiore al 67 per cento, altrimenti si è esclusi dall’Assegno di inclusione.
In questo nostro articolo parliamo nel dettaglio dei tre gradi di disabilità (media, grave e gravissima) a cui fa riferimento il decreto lavoro: percentuale di invalidità per l’Assegno di inclusione.
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Chi non ha almeno 60 anni di età
Altre categorie beneficiarie dell’Assegno di inclusione, sono le persone con un’età pari o superiore a 60 anni.
Se possiedi tutti gli altri requisiti (tranne quello elativo alla disabilità), ma non hai 60 anni di età, rientri nella categoria degli “occupabili”, e per te verrà avviato un percorso di inserimento lavorativo. Ne parliamo in questo articolo: Assegno di inclusione con familiari occupabili.
Attenzione: vale anche se fai parte di un nucleo familiare in cui uno dei componenti ha tutti i requisiti per richiedere l’Adi. Se non firmi il Patto di attivazione digitale e non avvii un percorso personale di inserimento lavorativo, rischi di far perdere il beneficio al nucleo familiare.
Ricordiamo che sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso lavorativo, anche se con età minore a 60 anni:
- i beneficiari dell’Assegno di inclusione, titolari di pensione diretta;
- i componenti con disabilità o affetti da patologie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, ovvero chi assiste un familiare con disabilità o non autosufficienza;
- i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, perse in carico dai centri anti-violenza.
Reddito di cittadinanza con l’Assegno di inclusione, la proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori con figli sotto i 14 anni, il taglio del cuneo fiscale e la revisione del Decreto Dignità. Ma non solo, vediamole tutte.
Esclusi dall’Assegno di inclusione per mancanza dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
Chi non è cittadino europeo
Per richiedere l’Assegno di inclusione devi essere cittadino europeo o un suo familiare, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria), di cui al Dlgs 19 novembre 2007, n. 251, altrimenti vieni escluso dall’Assegno di inclusione.
Vediamo quanto si perde con l’Assegno di inclusione e se è vero che la nuova misura sarà meno generosa del Rdc.
Chi non risiede in Italia
Se non sei residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo, non puoi richiedere l’Assegno di inclusione.
Il requisito vale anche per gli altri componenti del nucleo familiare che rientrano nella scala di equivalenza.
Quindi: se tu hai tutti i requisiti, ma un componente del tuo nucleo familiare risulta nel tuo ISEE ma non residente in Italia, sei escluso dal beneficio.
Ecco quando fare domanda per l’Assegno di inclusione e quali sono i requisiti per ottenere il contributo che sostituirà il Rdc.
Esclusi dall’Assegno di inclusione per mancanza dei requisiti soggettivi
Chi è sottoposto a misura cautelare
Non possono richiedere l’Assegno di inclusione le persone che sono sottoposte a misura cautelare o a misura di prevenzione, o che hanno nel nucleo familiare un componente con queste caratteristiche.
Per non essere esclusi dall’Assegno di inclusione, inoltre, bisogna non avere sentenze definitive di condanna adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguente del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”) intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
Assegno di inclusione persone condannate. Come funzionerà il nuovo Reddito di Cittadinanza per chi ha subito una condanna? Scopri i dettagli nell’articolo linkato.
Il sito thewam.net ha spiegato come funziona il percorso lavorativo con l’Assegno di inclusione.
Esclusi dall’Assegno di inclusione per mancanza dei requisiti economici
Sono esclusi dall’Assegno di inclusione i nuclei familiari che hanno un ISEE in corso di validità superiore a 9.360 euro e un reddito familiare superiore alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. In questo approfondimento ti spieghiamo tutto sulla nuova scala di equivalenza per l’Assegno di inclusione.
Ricordiamo che per i nuclei familiari composti da persone tutte di età pari o superiori a 67 anni, o da persone di età pari o superiori a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non auto sufficienza, la soglia di reddito familiare non deve superare i 7.560 euro annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
È previsto un aumento dell’importo dell’Assegno di inclusione per disabili gravissimi. Vediamo cosa si intende per disabilità gravissima, a chi spetta questo aumento e a quanto ammonta.
Il sito thewam.net ha spiegato chi continuerà a ricevere il Reddito di cittadinanza ad agosto 2023.
Esclusi dall’Assegno di inclusione per mancanza dei requisiti patrimoniali
A determinare il reddito familiare sono i requisiti patrimoniali. Si è esclusi dall’Assegno di inclusione, in questo caso, se anche solo uno dei componenti del nucleo familiare possiede:
- un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare i 150.000 euro), superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare superiore a 6.000 euro. Tieni in considerazione che questo valore viene accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo e fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. Inoltre, c’è un ulteriore incremento di 5.000 euro per ogni componente del nucleo in condizioni di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non auto sufficienza;
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati per la prima volta nel 36 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale a favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere.
Come si calcola il reddito ai fini del riconoscimento dell’Assegno di inclusione per anziani e disabili, quali prestazioni pensionistiche vengono incluse nel calcolo e chi rischia di non ottenere il sussidio.
Esclusione dall’Assegno di inclusione per dimissioni volontarie
Per finire, sono esclusi dall’Assegno di inclusione i nuclei familiari in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni.
Questo motivo di esclusione non si applica se le dimissioni volontarie sono per giusta causa o in caso di risoluzioni consensuali del contratto di lavoro, intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
Ecco come avverrà il pagamento dell’Assegno di inclusione e quali saranno i limiti di prelievo in base alla nuova scala di equivalenza.

Obblighi per chi è beneficiario dell’Assegno di inclusione
Obbligo di segnalare le variazioni
Abbiamo detto che i requisiti per richiedere l’Assegno di inclusione devono essere presenti al momento della domanda e per tutta la fruizione del beneficio.
Per questo motivo, è fatto obbligo al beneficiario dell’Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti d’accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro 15 giorni dall’evento che ha appunto modificato queste condizioni.
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’Assegno di inclusione, è necessario presentare entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza del beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.
Ecco tutti i dettagli per capire da quando parte l’Assegno di inclusione (nuovo Rdc) e come si calcola.
Obbligo del percorso scolastico per fascia di età 18/29 anni
I beneficiari dell’Assegno di inclusione appartenenti alla fascia di età 18/29 anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione, hanno l’obbligo di frequentare dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.
Nel caso in cui non si assolva l’obbligo, il diritto al beneficio decade e l’Assegno di inclusione non sarà più erogato.
Assegno di inclusione e lavoro. Ecco come ottenere sia l’assegno di inclusione che un lavoro, scopri le modalità.
Esclusi dall’Assegno di inclusione: la tabella riassuntiva
Per concludere, eccoti la tabella riassuntiva con tutti gli esclusi dall’Assegno di inclusione e le relative motivazioni:
Motivo di esclusione dall’Assegno di inclusione | Motivazione |
Percentuale di invalidità inferiore al 67 per cento | Le persone disabili devono essere riconosciute invalidi con una percentuale pari o superiore al 67 per cento. |
Età inferiore a 60 anni | Solo le persone con un’età pari o superiore a 60 anni possono beneficiare dell’Assegno di inclusione. |
Mancanza dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno | È necessario essere cittadini europei, familiari di cittadini europei con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di protezione internazionale. Inoltre, è richiesta la residenza in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. |
Sottoposizione a misura cautelare o misura di prevenzione | Le persone sottoposte a misure cautelari o di prevenzione, o con un componente del nucleo familiare in tali condizioni, sono escluse dall’Assegno di inclusione. Inoltre, non devono esserci sentenze definitive di condanna ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale nei 10 anni precedenti la richiesta. |
ISEE superiore a 9.360 euro e reddito familiare superiore a 6.000 euro annui | I nuclei familiari con un ISEE in corso di validità superiore a 9.360 euro e un reddito familiare superiore alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, sono esclusi dall’Assegno di inclusione. Per i nuclei familiari composti da persone di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, la soglia di reddito familiare non deve superare i 7.560 euro annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. |
Possesso di determinati requisiti patrimoniali | Un componente del nucleo familiare con un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare superiore a 30.000 euro (esclusa la casa di abitazione, il cui valore non deve superare i 150.000 euro) o un valore del patrimonio mobiliare superiore a 6.000 euro può portare all’esclusione dall’Assegno di inclusione. Sono inclusi anche autoveicoli o motoveicoli con determinate caratteristiche e altre tipologie di beni. |
Dimissioni volontarie di un componente del nucleo familiare | I nuclei familiari in cui un componente, soggetto agli obblighi specificati, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni sono esclusi dall’Assegno di inclusione. Questa esclusione non si applica in caso di dimissioni volontarie per giusta causa o risoluzioni consensuali del contratto di lavoro nell’ambito della procedura specificata. |
Mancato adempimento agli obblighi di istruzione per i beneficiari nella fascia di età 18/29 anni | I beneficiari dell’Assegno di inclusione tra i 18 e i 29 anni devono adempiere agli obblighi di istruzione e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. L’omissione di tale obbligo porta alla decadenza del beneficio e alla cessazione dell’erogazione dell’Assegno di inclusione. |
FAQ (domande e risposte)
Cosa vuol dire che si è esclusi dall’Assegno di inclusione perché considerati “occupabili”?
Quando si dice che una persona è esclusa dall’Assegno di inclusione perché considerata “occupabile”, significa che secondo i criteri stabiliti, viene ritenuta in grado di svolgere un lavoro retribuito sul mercato del lavoro. In altre parole, si ritiene che abbia le capacità e le competenze necessarie per trovare un impiego e guadagnare un reddito autonomamente. Pertanto, l’individuo viene escluso dal beneficio dell’Assegno di inclusione in quanto si presume che possa trovare una fonte di reddito attraverso l’occupazione.
In quali casi decade il diritto all’Assegno di inclusione?
Il diritto all’Assegno di inclusione decade in determinate situazioni. Ecco alcuni casi in cui può avvenire la decadenza:
- Miglioramento della situazione economica: se la situazione economica del beneficiario migliora a tal punto da superare i limiti di reddito stabiliti per l’assegno, il diritto può decadere. L’obiettivo dell’Assegno di inclusione è sostenere le persone in condizioni economiche svantaggiate, quindi se la situazione finanziaria migliora, potrebbe non essere più necessario il sostegno finanziario.
- Mancata presentazione delle dichiarazioni: è obbligatorio presentare le dichiarazioni richieste per l’Assegno di inclusione. Se una persona non presenta le dichiarazioni richieste entro i termini stabiliti o non fornisce le informazioni richieste, potrebbe perdere il diritto all’assegno.
- Cambio di residenza all’estero: se il beneficiario si trasferisce all’estero in modo permanente, si perde il diritto all’Assegno di inclusione. Questo perché il beneficio è specifico per le persone residenti in Italia e soggette alla normativa italiana.
Cosa succede se rifiuto il percorso lavorativo per l’Assegno di inclusione perché sto male?
Se una persona rifiuta il percorso lavorativo proposto nell’ambito dell’Assegno di inclusione per motivi di salute, possono verificarsi diverse situazioni. Di seguito sono riportati alcuni possibili scenari:
- Valutazione medica: potrebbe essere richiesta una valutazione medica per verificare l’idoneità al percorso lavorativo proposto. Se il medico conferma che la persona non è in grado di svolgere il lavoro a causa di problemi di salute, potrebbe essere esentata dall’obbligo di accettare il percorso lavorativo.
- Proposta di un diverso percorso lavorativo: in alcuni casi, se la persona non può accettare il percorso lavorativo originariamente proposto a causa di problemi di salute, potrebbe essere valutata per un diverso percorso che si adatti alle sue condizioni. L’obiettivo è trovare un’occupazione adeguata alle capacità e alle esigenze del beneficiario.
- Sospensione dell’Assegno di inclusione: se la persona rifiuta il percorso lavorativo senza una giustificazione valida, l’assegno potrebbe essere sospeso o revocato. Tuttavia, è importante notare che ogni caso viene valutato individualmente, tenendo conto delle circostanze specifiche e delle eventuali condizioni di salute.
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