Tutti i minori con disabilità, una volta divenuti maggiorenni, possono fare richiesta per l’invalidità? In quali casi è possibile e come fare domanda di invalidità civile a 18 anni? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
Se il minore è titolare di indennità di accompagnamento, di frequenza o di comunicazione, al raggiungimento della maggiore età può presentare domanda di invalidità civile a 18 anni, anche se in alcuni casi il beneficio economico è corrisposto d’ufficio dall’Inps.
Questo, ovviamente, se sono presenti i requisiti sociosanitari e reddituali, come ti spieghiamo all’interno di questo approfondimento.
Indice
- Domanda di invalidità civile a 18 anni
- Domanda di invalidità civile a 18 anni per minori con indennità di frequenza
- Domanda di invalidità civile a 18 anni: riconoscimento dell’invalidità ai minori con indennità di frequenza
- Procedura per la domanda di invalidità civile a 18 anni con indennità di frequenza
- Domanda di invalidità civile a 18 anni per minori percettori di indennità di accompagnamento
- Procedura per la domanda di invalidità civile a 18 anni con indennità di accompagnamento
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Domanda di invalidità civile a 18 anni
Il comma 6 della legge n. 114/14 (legge di conversione del decreto legge n. 90/14) stabilisce che devono fare domanda di invalidità civile a 18 anni:
- minori invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento;
- ciechi civili (di cui alla legge 406/68 e legge 382/70);
- sordi civili titolari dell’indennità di comunicazione;
- coloro a cui è stato concesso l’esonero a future visite di revisione da parte delle commissioni mediche per i controlli straordinari (legge 3 agosto 2009, n. 102).
Per i minori divenuti maggiorenni per i quali è stato concesso l’esonero a future visite di revisione, non è previsto l’accertamento sanitario (messaggio Inps n. 7382 del 1° ottobre 2014), ma solo quello dei requisiti reddituali (Modello AP70).
Per tutti coloro i quali non hanno ricevuto alcun tipo di indennità prima dei 18 anni, ma la cui condizione di invalidità si sia verificata successivamente al compimento della maggiore età, l’iter di presentazione della domanda di invalidità civile è quello ordinario: te ne parliamo in questo approfondimento.
Tutti gli altri minori percettori delle indennità elencate, devono seguire la procedura stabilita dalla legge n. 114/14. Ci sono due diverse procedure in base al fatto che si percepisca indennità di accompagnamento o indennità di frequenza: vediamo quali sono.
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Domanda di invalidità civile a 18 anni per minori con indennità di frequenza
Con i messaggi 6512 dell’8 agosto 2014 e 7382 del 1° ottobre 2014, l’Inps ha introdotto delle novità per ciò che riguarda le procedure di domanda di invalidità civile a 18 anni.
Nei messaggi viene comunicata la presa d’atto delle disposizioni introdotte con i commi 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto legge 24 giugno n. 90.
Partiamo esaminando il comma 5, che riguarda i minori percettori di indennità di frequenza:
“Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i 6 mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.
L’indennità di frequenza, viene concessa al minore se ha difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età.
Non esiste alcuna tabella di riferimento per il riconoscimento, ma solo un parametro generico medico-legale con confini non ben definibili rispetto alla condizione di “minore non invalido”.
L’indennità di frequenza viene rilasciata solo se viene soddisfatto anche il requisito della frequenza a un corso scolastico o di un centro di riabilitazione o addestramento professionale.
L’invalidità civile, invece, è una condizione differente, che si riferisce alla capacità lavorativa, la cui valutazione viene fatta utilizzando la tabella delle menomazioni del DM 05/02/1992.
Vediamo quindi quando un minore divenuto maggiorenne viene riconosciuto invalido civile e come fare domanda di invalidità civile a 18 anni.
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Domanda di invalidità civile a 18 anni: riconoscimento dell’invalidità ai minori con indennità di frequenza
Possono fare domanda di invalidità civile a 18 anni e percepire l’assegno mensile di assistenza, tutti i minori che hanno percepito indennità di frequenza fino a questa età ai quali viene riconosciuta una percentuale di invalidità tra il 74 e il 99%.
Per percepire la pensione di inabilità, invece, bisogna che venga riconosciuta l’invalidità totale (100%).
Per quanto riguarda l’importo dell’assegno mensile, non cambia nulla, anche se, in presenza di determinate condizioni reddituali, può essere richiesta la cosiddetta integrazione al milione.
Vediamo qual è la procedura per fare domanda di invalidità civile per i minori percettori di indennità di frequenza.
Intanto guarda questo video in cui viene spiegata la differenza tra assegno di invalidità e pensione di inabilità e come fare domanda:
Procedura per la domanda di invalidità civile a 18 anni con indennità di frequenza
La procedura prevista per il minore invalido percettore di indennità di frequenza che deve fare domanda per l’invalidità civile a 18 anni, viene chiarita con il messaggio Inps n. 6512 dell’8 agosto 2014.
Come ti abbiamo già detto, i minori titolari di indennità di frequenza possono presentare, già 6 mesi prima del compimento del diciottesimo anno di età, istanza di concessione dei benefici connessi al riconoscimento di una percentuale di invalidità uguale o superiore al 74% e quindi la concessione dell’assegno mensile o pensione di inabilità.
La corresponsione del beneficio economico prosegue in via provvisoria anche dopo il compimento della maggiore età, ma successivamente il disabile verrà comunque sottoposto ad accertamento sanitario con visita medico-legale dalla commissione dell’Asl integrata da un medico dell’Inps.
Oltre al requisito sanitario, dovrà essere confermato anche quello reddituale. Nel caso in cui non dovessero essere rispettati questi requisiti, l’Inps provvederebbe a richiedere il rimborso delle somme erogate e non dovute.
Vediamo adesso cosa stabilisce il comma 6 dell’articolo 25 del decreto legge 24 giugno n. 90 in merito a minori percettori di indennità di accompagnamento.
In questo video viene spiegata la differenza tra invalidità e handicap e come vengono accertate entrambe le condizioni:
Domanda di invalidità civile a 18 anni per minori percettori di indennità di accompagnamento
Il comma 6 dell’articolo 25 del decreto legge 24 giugno n. 90 stabilisce che devono fare domanda di invalidità civile a 18 anni i percettori di indennità di accompagnamento, ovvero:
“Ai minori percettori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968 n. 406 e alla legge 27 maggio 1970 n. 382, ovvero dell’indennità di comunicazione dei cui all’art. 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle commissioni mediche […] affetti dalle patologie di cui all’art. 42-ter, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza di altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minori civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Inps”.
Andiamo a vedere qual è la procedura per fare domanda di invalidità civile per i minori percettori di indennità di accompagnamento.
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Procedura per la domanda di invalidità civile a 18 anni con indennità di accompagnamento
Prima di vedere qual è la procedura per la domanda di invalidità civile a 18 anni per i minori percettori di indennità di accompagnamento, è necessario prima fare una premessa.
L’indennità di accompagnamento viene concessa ai soggetti che, sono:
- non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- non in grado di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore.
Questo criterio prescinde dall’età, quindi si applica sia ai minorenni che ai maggiorenni.
Coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento, se di età compresa tra i 18 e i 67 anni, sono anche “invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa 100%” e quindi, se ne ricorrono anche i requisiti reddituali, percepiscono anche la pensione di inabilità per invalidi civili totali.
Con le nuove regole di cui al messaggio 7382 del 1° ottobre 2014, l’INPS informa che al compimento del 18° anno di età al minore invalido percettore di indennità di accompagnamento la prestazione economica continua ad essere erogata senza alcuna necessità di presentare specifica istanza e contemporaneamente verrà erogata anche la Pensione di Inabilità.
Questa prestazione verrà erogata praticamente d’ufficio, ma il minore divenuto maggiorenne dovrà tempestivamente dimostrare la sussistenza dei requisiti amministrativi, ad esempio quello reddituale, tramite il modello AP70.
Rispetto quindi ai minori con indennità di frequenza divenuti maggiorenni, dove comunque rimane necessario un accertamento sanitario, nel caso del soggetto con indennità di accompagnamento si dovranno dimostrare solo i requisiti amministrativi.
Nel messaggio 7382 del 1° ottobre 2014 l’Inps precisa, inoltre, che le regole relative ai soggetti con indennità di accompagnamento sono valide anche per le prestazioni a questa assimilabile:
Quindi:
- ai soggetti minori ciechi totali percettori di “Indennità di Accompagnamento per ciechi assoluti”, al compimento del 18 anno verrà corrisposta d’ufficio anche la “pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;
- ai soggetti minori dichiarati “sordi”, ex sordomuti, percettori di “Indennità di Comunicazione “, al 18° anno di età verrà corrisposta d’ufficio anche la “pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi”
Anche in questi casi, quindi, la corresponsione è effettuata automaticamente dall’Inps, ma il titolare del beneficio dovrà dimostrare tempestivamente la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge, ad esempio i requisiti reddituali, sempre tramite il modello AP70.
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