Decreto tariffe assistenza e protesi: nuove regole

Decreto tariffe per assistenza e protesi: cosa cambia? Scopriamolo insieme.

In questo articolo vedremo quali sono le novità che riguardano il Decreto tariffe per assistenza e protesi - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

Decreto tariffe per assistenza e protesi: cosa cambia?

Nella riunione del 7 marzo 2024, la Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto un accordo sull’integrazione del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2023, noto come Decreto Tariffe, che riguarda le tariffe per l’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. Questa integrazione si è resa necessaria per accelerare il processo di approvazione in vista del 1° aprile, data prevista per l’entrata in vigore dei nuovi nomenclatori per la specialistica ambulatoriale, conformemente all’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) stabiliti dal DPCM del 2017.

Dopo essere stato posticipato dal 1° gennaio al 1° aprile 2024, ci sono state voci su un possibile ulteriore rinvio dell’operatività delle nuove tariffe per l’assistenza specialistica ambulatoriale, una prospettiva che preoccupa il mondo delle malattie rare. Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttrice dell’Osservatorio Malattie Rare, ha esortato a rispettare i tempi previsti per l’entrata in vigore delle nuove tariffe e ad avviare immediatamente l’iter per un aggiornamento ulteriore.

Il rinvio, sollecitato dalle Regioni, trova giustificazione nella notevole complessità legata all’adozione del nuovo nomenclatore tariffario. Questa complessità implica la necessità di apportare sostanziali adeguamenti, sia tecnici che informatici e organizzativi, essenziali per assicurare una implementazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Inoltre, è fondamentale garantire un’accurata gestione dei flussi informativi diretti verso il Ministero della Salute, per mantenere l’efficienza del sistema.

Acquista la nostra Guida più dettagliata sull’Invalidità Civile con oltre 150 pagine e le risposte a tutte le domande. Leggi gratis l’indice e il primo capitolo.

Acquista la nostra Guida Completa ai Permessi della Legge 104 oppure approfitta del pacchetto premium da 2 guide. Leggi gratis l’indice e il primo capitolo.

Entra nella community, informati e fai le tue domande su Youtube e Instagram.

Cosa cambia dal 1 aprile 2024?

Le nuove misure stabilite dalla Conferenza Stato-Regioni prevedono che le prescrizioni di assistenza specialistica ambulatoriale emesse dopo il 31 marzo 2024, relative a codici e prestazioni precedentemente in esenzione, siano erogabili con le nuove tariffe fino al 31 dicembre 2024. Le prescrizioni di protesica rientrano nella stessa regolamentazione.

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato e ricevere contenuti speciali

Dopo il 1° aprile 2024, le ricette avranno una validità di 180 giorni dalla data di emissione, con la possibilità di scadenze inferiori a livello regionale. Se le prestazioni sono prenotate entro questa scadenza, la ricetta rimane valida fino alla data di erogazione.

Gli assistiti dal Sistema Sanitario Nazionale possono verificare la scadenza delle proprie ricette attraverso il portale del Sistema Tessera Sanitaria.

Cosa sono i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) rappresentano l’insieme delle prestazioni e dei servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) deve garantire a tutti i cittadini, sia gratuitamente sia mediante il pagamento di un ticket, utilizzando le risorse pubbliche ottenute tramite la fiscalità generale.

Le Regioni hanno comunque la possibilità di offrire servizi e prestazioni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai LEA, utilizzando risorse proprie.

I 3 Livelli LEA secondo il DPCM

Ecco i tre 3 Livelli LEA, ovvero l’insieme delle prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica

Quest’area include tutte le attività di prevenzione sia per le collettività che per i singoli, coprendo:

  • La sorveglianza e il controllo delle malattie infettive;
  • La tutela della salute e della sicurezza ambientale;
  • La prevenzione sul lavoro;
  • La salute animale e l’igiene urbana veterinaria;
  • La sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori;
  • La prevenzione delle malattie croniche e la promozione di stili di vita sani;
  • Le attività medico-legali a fini pubblici.

Assistenza Distrettuale

Comprende servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio, quali:

  • Assistenza sanitaria di base e di emergenza;
  • Assistenza farmaceutica e specialistica ambulatoriale;
  • Assistenza protesica e termale;
  • Assistenza socio-sanitaria domiciliare, residenziale e semiresidenziale.

Assistenza Ospedaliera

Riguarda le attività ospedaliere, inclusi:

  • Pronto soccorso e ricoveri;
  • Day surgery e day hospital;
  • Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie;
  • Attività trasfusionali e di trapianto;
  • Centri antiveleni.

Quali prestazioni sono escluse dal Servizio Sanitario Nazionale?

Le prestazioni e i servizi che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) costituiscono il fondamento delle cure garantite a tutti i cittadini. Nonostante rappresentino il nucleo base di assistenza, le Regioni hanno la possibilità di impiegare risorse proprie per offrire servizi e prestazioni aggiuntive rispetto a quelli standard previsti dai LEA.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 stabilisce non solo quali sono le prestazioni incluse nei LEA, ma anche quali sono quelle escluse. Nello specifico queste sono le prestazioni escluse e le prestazioni che possono essere fornite dal SSN solo a particolari condizioni.

Prestazioni completamente escluse dai LEA

Queste sono le prestazioni completamente escluse dai LEA e, quindi, non coperte dal SSN:

  • a) chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
  • b) circoncisione rituale maschile;
  • c) medicine non convenzionali ( agopuntura – fatta eccezione per le indicazioni anestesiologiche – fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia nonché tutte le altre non espressamente citate);
  • d) vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero;
  • e) certificazioni mediche (con esclusione di quelle richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica per i propri alunni, ai sensi dell’art. 31 del DPR 270/2000 e dell’art. 28 del DPR 272/2000) non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge (incluse le certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva, agonistica e non, idoneità fisica all’impiego, idoneità al servizio civile, idoneità all’affidamento e all’adozione, rilascio patente, porto d’armi, ecc.).
  • f) le seguenti prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea. Su disposizione regionale la laserterapia antalgica, l’elettroterapia antalgica, l’ultrasuonoterapia e la mesoterapia possono essere incluse nell’allegato 2B.

Prestazioni parzialmente escluse dai LEA

Queste sono le prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche di seguito indicate:

  • a) assistenza odontoiatrica: limitatamente alle fasce di utenti e alle condizioni indicate al comma 5, art. 9 del D.lgs.30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni.
  • b) densitometria ossea limitatamente alle condizioni per le quali vi sono evidenze di efficacia clinica.
  • c) medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: l’erogazione delle prestazioni ricomprese nella branca è condizionata alla sussistenza di taluni presupposti (quali la presenza di quadri patologici definiti, l’età degli assistiti, un congruo intervallo di tempo rispetto alla precedente erogazione, ecc.) ovvero a specifiche modalità di erogazione (es. durata minima della prestazione, non associazione con altre prestazioni definite, ecc.), fatto salvo quanto previsto all’allegato 2A, punto f).
  • d) chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri erogabile limitatamente a casi particolari di pazienti con anisometropia grave o che non possono portare lenti a contatto o occhiali.
Decreto tariffe per assistenza e protesi-compresse
In foto, dei farmaci.

FAQ sull’esenzione ticket sanitario

Come posso verificare se sono esentato dal pagamento del ticket?

Puoi verificare la tua esenzione ticket per invalidità rivolgendoti agli uffici dell’ente sanitario locale o utilizzando il tuo fascicolo sanitario elettronico (si accede con SPID, CIE o CNS). Comunque sia, riceverai una tessera o un codice che attesta la tua esenzione e che potrai presentare al momento di accedere alle prestazioni sanitarie.

L’esenzione ticket per invalidità ha una scadenza?

In genere, l’esenzione ticket per invalidità non ha una scadenza fissa. Tuttavia, potresti essere tenuto a rinnovare la certificazione di invalidità periodicamente per confermare il diritto all’esenzione.

Cosa succede se perdo la certificazione di invalidità?

Se dovessi smarrire la certificazione di invalidità, è consigliabile rivolgerti immediatamente alla commissione medica competente per ottenere una copia o una duplicazione del documento. Senza la certificazione, potresti rischiare di perdere il beneficio dell’esenzione ticket per invalidità.

Posso estendere l’esenzione ticket ai familiari a carico?

In alcuni casi, è possibile estendere l’esenzione ticket per invalidità anche ai familiari a carico. Tuttavia, le regole possono variare a seconda della situazione e delle normative locali. È consigliabile informarsi presso gli uffici preposti per comprendere se e come i familiari potrebbero beneficiare dell’esenzione.

Quando scade il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario?

Il diritto all’esenzione ticket per reddito nel 2023 decade quando nel corso dell’anno sono cambiate le condizioni reddituali, superando la soglia massima prevista dalla normativa in base al codice di appartenenza.

In questo caso, è necessario comunicare questo cambiamento alla propria Asl consegnando il Modulo revoca del certificato di esenzione per reddito compilato. Questo documento è fondamentale perché ogni ASL effettua dei controlli periodici per verificare la sussistenza dei requisiti e la veridicità delle autocertificazioni.

In caso di false dichiarazioni, sono previste delle sanzioni amministrative, oltre al recupero degli importi non pagati per le prestazioni di cui si ha usufruito.

Ecco gli articoli preferiti dagli utenti su invalidità civile e Legge 104:

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Entra nei gruppi

Ricevi ogni giorno gratis e senza spam i migliori articoli sull’invalidità e sulla Legge 104. Scegli il gruppo che ti interessa:

Telegram (Consigliato) / privacy

WhatsApp / privacy

Facebook

Importante:

  • Sul gruppo Telegram è possibile commentare le notizie e confrontarsi in chat;
  • Sul gruppo WhatsApp non si può scrivere, pubblichiamo noi le notizie due volte al giorno;
  • I post nel gruppo Facebook sono moderati. Pubblichiamo solo quelli utili alla comunità. I commenti sono liberi, ma controllati.

Ci riserviamo di bannare ed escludere dai gruppi persone violente/aggressive o che si comportano contro i nostri valori.

1