Vediamo in questo post cosa può essere pignorato dell’assegno sociale. Ovvero, se e come, eventuali creditori possono aggredire anche questa misura assistenziale. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

Guida sull’Invalidità civile (tutte le agevolazioni + 50 pagine di tabelle incluse)
https://invaliditaediritti.it/invalidita-civile-2024-importi-tabelle-guida/
Cos’è l’assegno sociale?
L’assegno sociale è una prestazione assistenziale dello Stato, erogata dall’INPS su domanda, pensata per chi ha almeno 67 anni, vive stabilmente in Italia e si trova in condizioni economiche modeste, verificate ogni anno.
Non è una pensione contributiva: nasce con la riforma del 1995 (art. 3, comma 6, legge n. 335/1995), che ha sostituito la vecchia pensione sociale mantenendone la natura di sostegno al reddito.
Acquista la nostra Guida più dettagliata sull’Invalidità Civile con oltre 150 pagine e le risposte a tutte le domande. Leggi gratis l’indice e il primo capitolo.
La prestazione è assistenziale, pagata per 13 mensilità, con importo rivalutato ogni anno, e – cosa decisiva per il nostro tema – non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Questa tutela discende anche dal rinvio alla disciplina storica della pensione sociale, dove l’art. 26 della legge n. 153/1969 afferma testualmente l’impignorabilità della prestazione.
Pubblichiamo contenuti sull’invalidità civile anche nella chat Telegram, su YouTube e thewam.net.
Cos’è il pignoramento?
Il pignoramento è lo strumento con cui il creditore, tramite il giudice, “aggancia” beni o crediti del debitore per soddisfare un debito non pagato.
Nelle esecuzioni sui crediti (per esempio stipendi o pensioni) vale una regola-cardine: il Codice di procedura civile, all’art. 545 c.p.c., stabilisce che alcuni crediti sono impignorabili (o pignorabili solo entro limiti), perché l’ordinamento vuole garantire un minimo vitale. Rientrano tra i crediti protetti i sussidi di sostentamento e, con regole specifiche, i trattamenti pensionistici. Dal 2022 il legislatore ha ha elevato il “minimo vitale” delle pensioni al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; oltre questa soglia, l’eventuale pignoramento resta possibile solo nei limiti già previsti dall’art. 545 per le varie tipologie di crediti.
C’è poi un tema delicato: le somme accreditate in banca. Dal 2015 l’art. 545 c.p.c. distingue tra somme già presenti sul conto prima del pignoramento e somme versate dopo: nel primo caso, per stipendi e pensioni, è impignorabile tutto ciò che non supera il triplo dell’assegno sociale; nel secondo, si applicano i limiti percentuali dell’articolo.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 12/2019 ha imposto di applicare questo scudo anche alle procedure in corso all’epoca, proprio per evitare che l’aggressione del conto svuoti il minimo necessario alla vita; la Corte ricorda, nello stesso passaggio, che l’assegno sociale è, per legge, «non cedibile, né sequestrabile, né pignorabile».
Le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno poi ribadito che i limiti dell’art. 545 c.p.c. esprimono un principio sostanziale di tutela del minimo vitale che vale anche in altri rami dell’ordinamento.
Cosa può essere pignorato dell’assegno sociale?
La risposta è netta: dell’assegno sociale non si può pignorare nulla. La prestazione è integralmente impignorabile (oltre che incedibile e insequestrabile) per espressa previsione normativa, richiamata tanto dall’INPS quanto dalla giurisprudenza costituzionale.
Tradotto in pratica: un pignoramento “presso terzi” notificato all’INPS per trattenere quote dell’assegno sociale non può essere autorizzato; siamo davanti a un credito assistenziale che l’ordinamento sottrae in radice all’esecuzione forzata.
Resta solo un possibile equivoco, legato ai conti correnti su cui confluisce l’assegno. In passato alcuni pignoramenti del saldo di conto avevano cercato di aggirare la natura assistenziale della prestazione, sostenendo che, una volta “mischiato” nel conto, il denaro perderebbe la sua causa.
La Corte costituzionale n. 12/2019 ha messo in chiaro che non si può svuotare il minimo vitale: per pensioni e trattamenti analoghi il giudice deve comunque preservare una soglia impignorabile sulle somme già accreditate (almeno fino al triplo dell’assegno sociale), mentre per gli accrediti successivi si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c..
Detto questo, quando l’unica entrata è l’assegno sociale – che la legge qualifica come impignorabile in sé – gli atti di aggressione al conto possono e devono essere contrastati invocando direttamente la natura assistenziale del credito e i limiti legali sull’esecuzione.
Se ti ritrovi un atto di pignoramento che “tocca” l’assegno sociale – direttamente all’INPS o indirettamente sul conto – il riferimento da spendere è proprio questo pacchetto di norme e sentenze: la prestazione è impignorabile, e laddove entrino in gioco i meccanismi tecnici del pignoramento su conto valgono comunque i paletti fissati dal legislatore e dalla Corte costituzionale.

