Cosa deve saper fare l’amministratore di sostegno?

Vediamo in questo post quali sono i compiti e gli obblighi che deve essere in grado di svolgere l’amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare.

Ti spiego in questo articolo cosa deve saper fare l’amministratore di sostegno. Ovvero, quali sono i compiti e gli obblighi che deve svolgere a vantaggio del beneficiario e seguendo le istruzioni del giudice tutelare. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

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Chi è l’amministratore di sostegno?

È una figura di tutela “leggera” pensata per aiutare chi, per infermità o menomazione fisica o psichica, non riesce – anche solo in parte o temporaneamente – a curare i propri interessi. 

L’istituto nasce con la legge 9 gennaio 2004, n. 6 e si traduce in un provvedimento costruito “su misura” dal giudice tutelare, che affianca la persona senza azzerarne la capacità di agire. 

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La regola di fondo è infatti che il beneficiario conserva la capacità per tutti gli atti non espressamente sottratti o assistiti dal decreto di nomina (artt. 404 e 409 c.c.). 

Questa scelta legislativa è perfettamente coerente con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, che chiede misure di supporto il meno possibile limitative dell’autodeterminazione. 

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Chi lo nomina e come si sceglie?

La nomina spetta al giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio dell’interessato. Il giudice decide con decreto motivato – di regola entro sessanta giorni – anche provvedendo, se serve, alla nomina provvisoria e alle misure urgenti. 

Il decreto indica durata dell’incarico, poteri e limiti dell’amministratore, gli atti che il beneficiario può compiere solo con assistenza e la periodicità del rendiconto al giudice (art. 405 c.c.). Il ricorso può essere presentato dalla persona stessa (anche se minore, interdetta o inabilitata) o dai familiari e altri soggetti indicati dalla legge; i responsabili dei servizi sanitari e sociali hanno l’obbligo di attivare il giudice o informare la Procura quando ne ravvisino la necessità (artt. 406 e 407 c.c.).

La scelta della persona incaricata segue un criterio semplice: prima vengono gli interessi della persona

La legge consente alla stessa persona, quando è capace, di designare in anticipo il proprio amministratore con atto pubblico o scrittura privata autenticata

In mancanza, il giudice preferisce – se possibile – coniuge non separato, convivente, genitori, figli o parenti stretti; sono invece incompatibili gli operatori dei servizi che hanno in cura o in carico il beneficiario (art. 408 c.c.).

Dal 2023 la riforma Cartabia ha aggiornato il rito. Oggi contro i decreti del giudice tutelare il reclamo si propone al tribunale (non più, salvo eccezioni, alla corte d’appello), secondo il nuovo art. 473-bis.58 c.p.c.. La Cassazione (ord. n. 15189/2025) ha chiarito che questa competenza vale anche per i procedimenti di amministrazione già in corso quando si propone il reclamo successivo. 

Un’ulteriore novità pratica riguarda alcune autorizzazioni per atti (per esempio di straordinaria amministrazione) nei quali intervengono minori o persone beneficiarie di tutela: con l’art. 21 del d.lgs. 149/2022 il legislatore ha attribuito una competenza concorrente al notaio; il Ministero della Giustizia ha disciplinato modalità e controlli con la Circolare 2 maggio 2023.

Cosa deve saper fare l’amministratore di sostegno?

Prima di tutto deve leggere e rispettare il decreto: è quel documento che definisce esattamente che cosa può fare da solo, che cosa può fare in rappresentanza esclusiva e quando deve assistere la persona. 

In ogni attività deve «tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario», mantenerlo informato sugli atti da compiere e – se nasce un dissenso o un rischio di decisioni dannose – rivolgersi al giudice perché adotti i provvedimenti opportuni. 

Sono doveri espressi dall’art. 410 c.c., completati dall’obbligo di rendicontare periodicamente secondo quanto fissato nel decreto (art. 405 c.c.).

Deve poi saper distinguere fra ordinaria e straordinaria amministrazione. Per gli atti più incisivi – tipicamente vendite, ipoteche, donazioni, accettazioni o rinunce ereditarie – occorre la previa autorizzazione del giudice (o, nei casi ammessi, del notaio ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 149/2022). 

La base giuridica sta nell’art. 411 c.c., che richiama, “in quanto compatibili”, le norme del codice civile sulle tutele e sulla necessità di autorizzazione per gli atti più impegnativi. Gli atti compiuti fuori dai poteri o in violazione delle prescrizioni del decreto possono essere annullati (art. 412 c.c.). 

Sul terreno dei diritti personalissimi valgono due regole chiare. La prima: l’amministratore non sostituisce automaticamente la persona nelle scelte intime. 

La Cassazione ha riconosciuto, però, che il giudice può attribuire – in casi specifici e motivati – poteri rappresentativi anche per atti personalissimi: ammette, ad esempio, la legittimazione dell’amministratore a promuovere separazione o divorzio nell’interesse del beneficiario. 

La seconda: alcune libertà restano tendenzialmente intatte; così, contrarre matrimonio è regola, e il divieto è possibile solo in presenza di circostanze eccezionali valutate dal giudice.

Un’ultima competenza riguarda le decisioni sanitarie. La designazione anticipata dell’amministratore da parte dell’interessato può includere indicazioni sulle cure; la Cassazione ha riconosciuto la legittimità di questa via, anche per esprimere in futuro il consenso o il rifiuto a trattamenti sanitari, sempre sotto il controllo del giudice e nel rigoroso rispetto della volontà della persona.

In sintesi, un buon amministratore di sostegno deve saper ascoltare, documentare, chiedere le autorizzazioni giuste, tenere la contabilità, rendicontare con puntualità e – soprattutto – mettere al centro la persona, usando i poteri solo entro i confini disegnati dal giudice e dalla legge. È questa la bussola che la normativa, dalle disposizioni del codice civile alla riforma Cartabia e alle circolari ministeriali, consegna a chi svolge questo incarico. 

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Nell’immagine una donna di 45 anni che sfoglia un opuscolo per capire cosa deve saper fare un amministratore di sostegno. Accanto a lei una donna anziana che sta accudendo.

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