Ti spiego in questo articolo se il congedo per cure può essere fruito anche per terapie effettuate in una struttura privata o è ammissibile solo in una struttura pubblica. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

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Indice
Cos’è il congedo per cure?
È un’assenza dal lavoro retribuita come malattia e aggiuntiva rispetto alla malattia ordinaria, pensata per consentire a chi ha un’invalidità civile superiore al 50% di seguire cicli di terapie collegati alla propria infermità.
La disciplina è nazionale e sta nell’articolo 7 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119: prevede fino a 30 giorni all’anno, anche non consecutivi, non computati nel periodo di comporto. Il legislatore precisa due paletti: la necessità delle cure deve essere certificata e deve esistere un nesso con la patologia che ha determinato l’invalidità.
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Non c’entra con il “vecchio” congedo per cure termali del pubblico impiego, abrogato dal comma 42 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (richiamato espressamente dallo stesso art. 7).
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A chi spetta?
Spetta ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano mutilati o invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa oltre il 50% (quindi a partire dal 51%).
Non serve la 104: conta il verbale di invalidità civile e, soprattutto, la prescrizione del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o medico di una struttura sanitaria pubblica che attesti la necessità delle cure in relazione all’infermità riconosciuta.
La Funzione pubblica ha ricordato che i giorni festivi ricadenti nel periodo di congedo si trattano come in malattia e che l’istituto resta fuori dal comporto. Il tetto resta di 30 giorni annui.
Come si richiede?
La domanda si presenta al datore di lavoro prima dell’assenza. Alla richiesta si allega la “richiesta/indicazione del medico SSN o di una struttura pubblica” che spiega perché servono quelle cure collegate alla menomazione.
A rientro, il lavoratore consegna una documentazione idonea che provi di essersi effettivamente sottoposto alle terapie, anche in forma cumulativa se il ciclo è continuativo.
Sul piano economico, durante il congedo spetta il trattamento secondo il regime delle assenze per malattia, ma l’onere non è INPS: un interpello del Ministero del Lavoro (n. 10/2013) ha chiarito che il costo resta a carico del datore di lavoro (nei modi previsti dal contratto) e che l’istituto non erode il comporto.
Congedo per cure: terapie anche in una struttura privata?
Sì. La legge non vincola il luogo dove si svolgono le terapie. Fissa invece con precisione chi deve prescriverle e come il lavoratore deve documentarle.
In concreto: se la prescrizione arriva da un medico SSN o di struttura pubblica e dice che le cure sono necessarie e collegate all’invalidità, il congedo copre il tempo necessario a eseguirle anche se le effettui in una struttura privata; basterà portare al datore l’attestazione di avvenuta sottoposizione alle cure rilasciata dalla struttura/medico che le ha eseguite.
Il punto decisivo, confermato anche dalla Cassazione, è proprio la prescrizione SSN/pubblica: se manca, l’assenza non è coperta dal congedo e può essere considerata ingiustificata.

