Ti spiego in questo articolo come tutelare le persone disabili quando si va all’estero. Ovvero, quali sono gli accorgimenti preventivi, per evitare sorprese lontano dall’Italia. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

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Indice
Come preparare un viaggio all’estero con una persona disabile?
La regola d’oro è pianificare con qualche settimana di anticipo, così da attivare per tempo l’assistenza speciale nei trasporti e mettere in fila i documenti sanitari e di viaggio. In aereo l’assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta (PRM) è un diritto e va richiesta alla compagnia o all’agenzia almeno 48 ore prima della partenza.
Se il viaggio prosegue in treno, le regole UE aggiornate con il Regolamento (UE) 2021/782 impongono assistenza nelle stazioni e a bordo con preavviso normalmente di 24 ore; rispetto al passato l’obbligo è più agile e vale anche per itinerari internazionali. Per navi e traghetti si applica il Regolamento (UE) n. 1177/2010 che vincola i terminal a offrire assistenza previa notifica, di norma 48 ore; per autobus e pullman vale il Regolamento (UE) n. 181/2011, che tutela l’accessibilità nelle tratte medio-lunghe e in stazione.
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Dal 28 giugno 2025 è inoltre operativo, in Italia, il recepimento dell’European Accessibility Act (Direttiva (UE) 2019/882, D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82): biglietterie elettroniche, app, siti e pannelli informativi destinati ai consumatori devono rispettare requisiti di accessibilità, così da rendere più semplice prenotare e ricevere informazioni anche con tecnologie assistive.
Un’ultima nota pratica: le regole di sicurezza sui liquidi ai controlli stanno evolvendo con i nuovi scanner; in alcuni aeroporti europei – per esempio a Roma Fiumicino – oggi si possono portare contenitori più capienti rispetto al classico limite dei 100 ml, ma l’applicazione non è uniforme. Prima di partire è prudente verificare le istruzioni del proprio scalo e del vettore.
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Quali sono i documenti necessari?
Nel SEE/UE/Regno Unito è essenziale la TEAM – Tessera Europea di Assicurazione Malattia, che dà diritto alle cure medicalmente necessarie durante un soggiorno temporaneo secondo i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009.
La TEAM non sostituisce un’assicurazione viaggio, raccomandata dal MAECI (portale Viaggiare Sicuri) per coprire eventuali rientri sanitari, franchigie o prestazioni non coperte.
Se ci si cura in un altro Stato UE per scelta programmata, valgono le regole dell’assistenza sanitaria transfrontaliera (Direttiva 2011/24/UE, attuata in Italia con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 38), che definiscono anche come farsi rimborsare e come usare una prescrizione transfrontaliera valida negli altri Paesi UE secondo la Direttiva 2012/52/UE.
Per i farmaci portati con sé conviene viaggiare con ricetta e certificazione medica. Se contengono sostanze psicotrope, nell’area Schengen serve il certificato medico conforme al modello previsto dal D.M. 16 novembre 2007 e dal D.P.R. 309/1990. Fuori Schengen possono essere richiesti permessi specifici del Paese d’ingresso. Le istruzioni sono pubblicate dal Ministero della Salute
Sul fronte riconoscimento della disabilità, è utile la Carta europea della disabilità (Disability Card): in Italia è rilasciata da INPS sulla base del DPCM 6 novembre 2020 e, con l’adozione della nuova Direttiva UE pubblicata in Gazzetta nel 2024, è destinata a essere riconosciuta in tutti gli Stati membri, anche in versione digitale. Assieme alla Carta, l’UE ha aggiornato il contrassegno europeo di parcheggio con tempi certi per l’uniformazione entro il 5 dicembre 2029.
Se viaggi con sedia a rotelle elettrica o POC/ossigeno, porta sempre idoneità medica e specifiche tecniche delle batterie: ENAC riepiloga quando serve il MEDIF e come farsi autorizzare dispositivi e batterie al litio a bordo.
Come tutelare le persone disabili quando si va all’estero?
Il punto di partenza è conoscere i diritti nel trasporto e a chi rivolgersi in caso di disservizio. In Italia l’ENAC è l’Organismo responsabile per l’aereo e può sanzionare chi non rispetta il Regolamento 1107/2006; per ferro, mare e bus vigilano gli organismi indicati dalle rispettive norme UE. In caso di problemi si presenta prima un reclamo a compagnia/gestore, poi – se serve – all’autorità nazionale.
Sul piano sanitario, TEAM alla mano, si conservano scontrini e documentazione clinica per eventuali rimborsi e si verifica prima di partire, su Viaggiare Sicuri, la situazione sanitaria del Paese (vaccinazioni, strutture, coperture assicurative consigliate).
Per i farmaci si viaggia con confezioni originali, prescrizioni e, se del caso, certificati Schengen; con liquidi a uso medico si attraversano i controlli presentando la documentazione richiesta dalle norme UE di sicurezza.
Per i danni a sedie a rotelle o ausili in aereo vale la Convenzione di Montréal (ratificata in Italia con L. 10 gennaio 2004, n. 12): in caso di perdita o danneggiamento del bagaglio registrato, compresi gli ausili imbarcati, la responsabilità del vettore è presunta ma limitata al massimale in DSP, a meno che il passeggero abbia fatto una dichiarazione speciale di valore prima del volo.
La Corte di giustizia UE ha confermato il principio di limitazione del risarcimento (causa C-63/09, Walz) e ha chiarito presupposti e limiti della responsabilità per lesioni e disservizi collegati alle operazioni di sbarco (cause C-589/20 e C-510/21). Tenere fatture, foto e una stima del valore dell’ausilio aiuta, se occorre, a superare il tetto tramite dichiarazione di valore.
A protezione più ampia c’è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata dall’Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18: sancisce il diritto alla non discriminazione e alla ragionevole accomodazione anche nei viaggi e nei servizi turistici, cornice utile quando si dialoga con operatori esteri su esigenze specifiche.
Bisogna fare anche attenzione al Paese d’arrivo?
Sì, perché regole e prassi locali possono cambiare. Fuori UE, i diritti nel trasporto aereo discendono dalle leggi nazionali: negli Stati Uniti, ad esempio, vale l’Air Carrier Access Act e il relativo 14 CFR Part 382, con tutele specifiche per i passeggeri con disabilità; nel Regno Unito vigila la CAA su standard molto simili a quelli europei.
In ogni caso conviene sempre verificare visti, requisiti d’ingresso, importazione di farmaci e assistenza sanitaria con le schede Paese del MAECI e registrare l’itinerario su DoveSiamoNelMondo, così da ricevere avvisi e assistenza consolare se necessario.
Anche le prescrizioni mediche redatte correttamente possono essere riconosciute oltrefrontiera ai sensi della Direttiva 2012/52/UE: chiedi al medico di riportare i dati minimi richiesti (principio attivo, dosaggi, identificazione del paziente e del prescrittore).

