Ti spiego in questo articolo, con esempi pratici, come fruire al meglio del congedo per cure, la prestazione che consente di usufruire di un mese di assenza retribuita dal lavoro con una percentuale di invalidità pari o superiore al 51%. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

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Indice
Cos’è il congedo per cure?
È un’assenza retribuita fino a 30 giorni l’anno riconosciuta ai lavoratori dipendenti ai quali sia stata accertata un’invalidità civile pari o superiore al 51% e che devono sottoporsi a cure connesse a quella infermità.
La base giuridica è l’art. 7 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, che ha riordinato la materia e ha sciolto due nodi: il congedo non rientra nel periodo di comporto e l’indennità va calcolata come per la malattia.
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Lo stesso articolo precisa che, per trattamenti terapeutici continuativi, si può giustificare l’assenza anche con attestazione cumulativa. I
l testo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è riportato anche su Normattiva, con le “note” che richiamano la normativa precedente (art. 26 L. 118/1971 e art. 10 D.Lgs. 509/1988).
Attenzione: restano abrogate per il pubblico impiego le vecchie forme di congedo per cure termali (richiamo espresso all’art. 3, comma 42, L. 537/1993).
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A chi spetta e come si chiede?
Spetta ai soli lavoratori dipendenti (privati e pubblici) con invalidità civile pari o superiore al 51% per cure necessarie e collegate alla patologia invalidante.
La procedura è semplice ma formale: si presenta domanda al datore di lavoro allegando la richiesta di un medico convenzionato con il SSN o di una struttura sanitaria pubblica che attesti la necessità delle cure in relazione alla specifica infermità; dopo la fruizione si documenta l’avvenuto trattamento (per cicli continuativi è ammessa l’attestazione cumulativa).
Tutto questo è scritto, parola per parola, nell’art. 7, commi 2 e 3, D.Lgs. 119/2011. In mancanza della richiesta medica “giusta”, la Cassazione ha chiarito che l’assenza è ingiustificata: una attestazione a posteriori delle cure non basta e può costare persino il licenziamento disciplinare nel pubblico impiego.
Sul piano economico, durante il congedo si applica il regime retributivo della malattia; per il settore privato il Ministero del Lavoro ha chiarito, con l’Interpello n. 10/2013, che l’onere è a carico del datore di lavoro (non dell’INPS) e che, se il congedo è frazionato, le giornate possono essere considerate un unico episodio morboso ai fini del corretto trattamento economico. Non serve la 104: il congedo per cure è un istituto autonomo.
Un’ultima accortezza pratica: la legge parla di “30 giorni” senza specificare “lavorativi”. Quando si chiede un periodo continuativo, la prassi applica le stesse regole della malattia, quindi di solito si contano anche i sabati e le domeniche che cadono “dentro” al periodo richiesto, salvo diversa previsione del contratto collettivo.
Come fruire al meglio del congedo per cure: 5 esempi?
Immaginiamo un rientro da un intervento ortopedico con esiti invalidanti certificati oltre il 50%: il fisiatra della struttura pubblica prescrive un ciclo di fisioterapia di quattro settimane, collegandolo all’infermità.
Si chiede al datore un congedo unico per l’intero ciclo e, sapendo che i giorni sono “di calendario”, si pondera la data d’inizio per non “sprecare” weekend inutili. A fine ciclo si consegna l’attestazione delle sedute: tutto conforme all’art. 7 e senza impattare il comporto.
Un lavoratore oncologico con invalidità sopra il 50% deve affrontare chemioterapia in day-hospital ogni settimana per tre mesi. Qui conviene usare il congedo in modalità frazionata, chiedendo la copertura delle singole giornate di terapia e presentando, a consuntivo, un’attestazione cumulativa mensile della struttura pubblica: è un’opzione prevista espressamente dalla legge e ribadita da molte amministrazioni. Il trattamento economico resta quello della malattia, ma il congedo non consuma i giorni di comporto.
Chi è in dialisi o segue infusioni salvavita periodiche per una patologia che ha determinato l’invalidità può alternare brevi assenze mirate (solo per la seduta e i tempi medici necessari) e, nei periodi più intensi, programmare una settimana continuativa di congedo. In ogni caso serve la richiesta del medico SSN o della struttura pubblica e la documentazione di avvenuta sottoposizione: regole minime di validità che, se ignorate, espongono a contestazioni disciplinari.
Per le terapie riabilitative neurologiche (es. esiti di ictus con logopedia o neuroriabilitazione) si può pianificare un pacchetto di giornate non consecutive distribuite nell’arco del mese. L’Interpello n. 10/2013 consente di trattarle come un unico episodio ai fini del calcolo economico, semplificando la gestione delle percentuali retributive previste dal CCNL per la malattia.
C’è infine il caso delle radioterapie giornaliere in ciclo breve: qui è utile chiedere pochi giorni continuativi che coprano l’intero ciclo e poi passare, se serve, a permessi per visite/terapie previsti dal proprio contratto (nell’impiego pubblico, per esempio, i permessi per visite, terapie ed esami hanno una disciplina dedicata e sono assimilati alla malattia ai fini del comporto).
La combinazione “mirata” degli istituti, sempre nel rispetto della connessione clinica con l’invalidità, evita di bruciare giorni inutilmente.In sintesi: con invalidità >50%, cura connessa e documentata secondo le forme dell’art. 7, il congedo per cure è uno strumento flessibile e tutelante. Usarlo bene – cioè con programmazione, certificazione corretta e la combinazione più intelligente con gli altri istituti – significa curarsi senza perdere reddito e senza intaccare il comporto.

