Verifica in questo post come contare i contributi versati con l’assegno ordinario. O meglio: come si ricalcolano sull’importo le contribuzioni che il lavoratore ha accumulato mentre ha beneficiato della prestazione. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

Guida all’Assegno Ordinario di Invalidità 2024, importi e regole
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Indice
Cos’è l’assegno ordinario?
Quando si parla di “assegno ordinario” si intende quasi sempre l’assegno ordinario di invalidità previsto dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
È una tutela economica di durata triennale (rinnovabile) per chi, pur avendo almeno cinque anni di contributi – con tre collocati nell’ultimo quinquennio – vede compromessa in modo permanente oltre due terzi della propria capacità lavorativa.
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Dopo tre conferme l’assegno diventa definitivo; a 67 anni si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia.
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A chi spetta l’assegno ordinario?
Il diritto può essere fatto valere dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS e da chi versa i contributi nella Gestione Separata.
Serve una certificazione medico-legale che attesti la riduzione di capacità lavorativa “in occupazioni confacenti alle attitudini”; la stessa soglia vale per sportivi professionisti e artisti.
L’assegno è compatibile con l’attività lavorativa, ma se si continua a percepire reddito da lavoro l’importo può essere ridotto del 25 o del 50 per cento, secondo gli scaglioni stabiliti anno per anno.
Come contare i contributi versati con l’assegno ordinario?
Il modo in cui il periodo coperto dall’assegno incide sulla futura pensione dipende da che cosa si fa durante quei tre anni (o le eventuali proroghe).
Se si continua a lavorare, i contributi obbligatori versati dal datore di lavoro o come autonomo si sommano normalmente a quelli già maturati, incrementando sia il diritto sia la misura della pensione.
Se invece non si lavora, entra in gioco l’articolo 1, comma 6, della legge 222/1984: i mesi in cui si percepisce l’assegno senza svolgere attività sono accreditati d’ufficio come contribuzione figurativa, ma soltanto per maturare il requisito contributivo minimo; non pesano cioè sul calcolo dell’importo futuro.
È questo il meccanismo che consente, ad esempio, a chi ha 17 anni effettivi di arrivare ai 20 necessari al momento in cui l’assegno si trasformerà in pensione di vecchiaia.
Per i lavoratori autonomi la stessa finestra figurativa non si applica; nelle gestioni speciali resta comunque la possibilità di colmare i vuoti con versamenti volontari, disciplinati dal d.lgs 184/1997, che possono essere attivati anche durante la percezione dell’assegno.
A prescindere dalla gestione, l’articolo 80, comma 3, della legge 388/2000 concede a chi possiede un’invalidità riconosciuta superiore al 74 per cento un bonus di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro svolto, fino a un massimo di cinque anni: questi mesi, a differenza dei periodi di semplice godimento dell’assegno, contano sia per il diritto sia per la misura della pensione.
Il consiglio operativo è di monitorare l’“Estratto conto previdenziale” disponibile su MyINPS: i periodi figurativi legati all’assegno compaiono con la causale dedicata ma, se mancassero, si può chiedere la “sistemazione posizione assicurativa” prima della trasformazione in pensione.
Chi ha contributi in più gestioni – per esempio perché ha lavorato come dipendente e poi come freelance – potrà poi fonderli senza costi grazie al cumulo gratuito previsto dalla legge 228/2012 o con la totalizzazione ex d.lgs 42/2006, che non risente della presenza dell’assegno.
In breve, dunque, i contributi “contano” sempre: in modo pieno quando si lavora, come requisito quando si è fermi, e con ulteriori agevolazioni dedicate alle persone con invalidità più elevata.

