Ti spiego in questo articolo come chiedere il cambio di mansioni per invalidità. Ovvero, come deve comportarsi il lavoratore o la lavoratrice che a causa di una invalidità non è più in grado di svolgere la stessa attività. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

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Indice
Cos’è l’invalidità civile?
In Italia la invalidità civile è il riconoscimento, da parte delle commissioni medico-legali integrate ASL-INPS, di una riduzione della capacità lavorativa e/o dell’autonomia personale dovuta a infermità fisiche, psichiche o sensoriali, diversa dall’invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio.
La base storica resta la legge 118/1971, che definisce l’ambito soggettivo e le esclusioni, mentre il procedimento di accertamento è stato digitalizzato con l’art. 20 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, che ha affidato a INPS la regia dell’iter con le commissioni integrate.
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Dal 2024, con il D.Lgs. 62/2024, il sistema è stato aggiornato introducendo una definizione unitaria della condizione di disabilità, la valutazione di base e, soprattutto, l’istituto dell’accomodamento ragionevole; il decreto innesta nella legge 104/1992 il nuovo art. 5-bis dedicato agli accomodamenti.
L’INPS ha chiarito con la Circolare n. 42 del 17 febbraio 2025 che fino all’entrata a regime nazionale (dal 1° gennaio 2027) coesistono le procedure vigenti per invalidità, cecità e sordità civili con le novità del decreto. In concreto, per il lavoratore questo significa poter usare la certificazione sanitaria e i sostegni indicati per chiedere adattamenti del lavoro proporzionati.
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Quali sono le tutele sul lavoro?
Sul piano generale, il datore di lavoro ha un obbligo legale di non discriminazione e di adozione di accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità.
L’obbligo discende dall’art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 216/2003 (attuazione della direttiva UE 2000/78) e, dal 2024, è rafforzato dal nuovo art. 5-bis della L. 104/1992 introdotto dal D.Lgs. 62/2024. Se l’amministrazione pubblica nega l’accomodamento, la persona può agire in giudizio ai sensi della L. 67/2006 contro le discriminazioni.
Quando la salute impone limiti alla mansione, entra in gioco la salute e sicurezza sul lavoro.
Se dal giudizio del medico competente emerge inidoneità (anche parziale) alla mansione specifica, l’art. 42 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di adibire la persona, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, anche inferiori, garantendo il trattamento economico delle mansioni di provenienza. È la tutela concreta che consente di restare al lavoro senza danni retributivi.
Accanto a questo, restano le misure di collocamento mirato della L. 68/1999, utili per l’inserimento e la ricollocazione in mansioni compatibili, e i diritti di conciliazione come i permessi e i congedi previsti per la disabilità grave dalla L. 104/1992, art. 33 e dal D.Lgs. 151/2001, art. 42.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’accomodamento ragionevole non è un optional. Il datore deve cercare soluzioni organizzative per mantenere il posto (anche rimodulando compiti e orari) prima di pensare al recesso. Il licenziamento del lavoratore divenuto disabile è nullo se mancano tentativi seri e proporzionati di accomodamento; nel 2025 la Cass., sez. lav., sent. 10 gennaio 2025, n. 605 ha riconosciuto che anche lo smart working può costituire accomodamento ragionevole, se idoneo e non sproporzionato.
Come chiedere il cambio di mansioni per invalidità?
La strada più solida è combinare documentazione sanitaria e diritto antidiscriminatorio. In termini pratici, è utile partire da una richiesta scritta all’azienda (HR o datore) indicando in modo semplice le limitazioni funzionali e gli accomodamenti che renderebbero sostenibile la prestazione.
Non serve un linguaggio tecnico: basta spiegare quali attività risultano gravose e quali modifiche — per esempio diversa ripartizione dei compiti, attrezzature, orari o, se compatibile, lavoro agile — permetterebbero di lavorare senza rischio.
Nella richiesta è bene richiamare l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003 e l’art. 5-bis L. 104/1992, ricordando che la legge impone accomodamenti ragionevoli finché non comportino un onere sproporzionato per il datore.
Parallelamente, conviene attivare il canale della sorveglianza sanitaria. Il lavoratore può chiedere una visita su richiesta al medico competente; se la richiesta è correlata ai rischi lavorativi o alle condizioni di salute, il medico valuta e rilascia un giudizio di idoneità (piena, con prescrizioni o inidoneità).
Questo passaggio è decisivo perché, in presenza di idoneità con prescrizioni o inidoneità, scatta per legge l’obbligo dell’azienda di assegnare mansioni equivalenti o, se necessario, inferiori mantenendo la retribuzione.
Se il datore non risponde o nega senza ragione l’adattamento, avete diverse tutele: potete far valere la discriminazione ex L. 67/2006; potete rivolgervi al collocamento mirato (L. 68/1999) per una ricollocazione compatibile; potete interpellare l’Autorità Garante.
E se non condividete il giudizio del medico competente, potete proporre ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza dell’ASL (Servizio PSAL/SPSAL), che riesamina la posizione.
Questi strumenti — giudiziali e amministrativi — servono a evitare che il tema resti una trattativa privata senza sbocchi.
Un’ultima nota pratica: quando la disabilità è riconosciuta come grave ai sensi dell’art. 3 L. 104/1992, il lavoratore ha ulteriori diritti utili a rendere sostenibile l’attività, come permessi retribuiti e la possibilità — “ove possibile” — di scegliere la sede più vicina al domicilio e di non essere trasferito senza consenso.

