Vediamo in questo post come avere il congedo per cure. Ovvero, la procedura, i documenti e i tempo per avere la possibilità di fruire di assenze retribuite per cure e terapie. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

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Indice
Cos’è il congedo per cure?
Nell’ordinamento italiano la definizione sta in un articolo solo, il 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011 n. 119, ancora immutato nel 2025. In sintesi: chi ha un’invalidità civile superiore al 50 per cento può chiedere fino a trenta giorni di assenza retribuita ogni anno, da usare per terapie “necessarie e non rinviabili” collegate alla propria menomazione.
Il periodo è equiparato alla malattia ai fini economici, ma non entra nel “comporto” (il tetto massimo di malattia oltre il quale l’azienda può licenziare), quindi non erode quel bacino di giorni.
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Chi ha diritto al congedo per cure?
Il diritto spetta a qualsiasi lavoratore dipendente – pubblico o privato, a tempo pieno o parziale – che abbia un verbale definitivo di invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa “superiore al 50 %”.
Non serve il riconoscimento della legge 104/1992 né la certificazione di “disabilità grave”: basta la percentuale. Rientrano anche i mutilati civili e gli invalidi del lavoro quando quella percentuale è attestata dagli organismi competenti. L’articolo di legge non pone limiti di età, di anzianità aziendale o di settore contrattuale.
Come avere il congedo per cure?
Il primo passo è farsi rilasciare dal proprio medico di famiglia oppure da un medico di una struttura pubblica la richiesta di cura, in cui va scritto in modo espresso che la terapia è «necessaria in relazione all’infermità invalidante riconosciuta».
La prescrizione non è il normale certificato di malattia telematico: è un documento cartaceo (o digitale firmato) che resta in azienda. Alla fine delle terapie il lavoratore deve consegnare una prova dell’avvenuta cura (ad esempio il referto del centro, o – per cicli prolungati – un attestato cumulativo). In mancanza di questa certificazione, l’assenza può essere trattata come ingiustificata.
Come presentare la domanda?
La legge affida l’autorizzazione esclusivamente al datore di lavoro; non occorre alcun passaggio preventivo all’INPS.
Nel settore privato si consegna all’ufficio personale la domanda, la prescrizione medica e l’ultima copia del verbale di invalidità. L’azienda paga lo stipendio secondo le regole della malattia.
Nella pubblica amministrazione la procedura è identica, ma il trattamento economico è liquidato direttamente dall’Ente tramite NOIPA o il sistema stipendiale interno; il responsabile dell’ufficio del personale verifica soltanto la completezza formale della documentazione, non può valutare nel merito la necessità clinica della cura. Alcuni CCNL pubblici richiedono che la domanda arrivi con un minimo di preavviso (di solito 5-10 giorni), ma il diritto resta indisponibile: l’amministrazione può differire le date solo per ragioni organizzative oggettive e motivate.
Come fruire del congedo per cure?
I trenta giorni possono essere presi tutti di seguito o spezzettati a giornate singole, perché il comma 1 dell’articolo 7 parla di congedo «anche in maniera frazionata».
Non è però ammessa la fruizione a ore: l’unità minima resta il giorno di calendario. Ogni assenza si giustifica con la prescrizione relativa a quel ciclo terapeutico; se si tratta di cicli di poche ore ripetuti, molti datori di lavoro accettano un’unica certificazione cumulativa rilasciata al termine (prassi confermata dalle note ministeriali di settembre 2022).
Sabati, domeniche e festivi rientrano nel conteggio solo se compresi in un periodo continuativo di terapia; quando invece si usano giorni “isolati” si contano i soli giorni effettivamente richiesti. Il contatore dei trenta giorni si azzera ogni 1° gennaio.
Conclusione
Il congedo per cure è una forma di protezione specifica e aggiuntiva per i lavoratori con invalidità significativa: basta presentare la prescrizione ad hoc, rivolgersi direttamente al proprio datore di lavoro e gestire con attenzione la prova delle terapie svolte. La procedura è snella, perché non passa dall’INPS, e vale per tutti i settori con le stesse regole di base; ciò che può cambiare – da contratto a contratto – è solo qualche dettaglio di modulistica o di preavviso.

