Se sono stato riconosciuto invalido civile ho l’obbligo di iscrizione al collocamento mirato? Cosa comporta l’iscrizione alle categorie protette? (scopri le ultime notizie su categorie protette, Legge 104, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Esiste l’obbligo di iscrizione al collocamento mirato?
Assolutamente no, se sei stato riconosciuto invalido civile non hai l’obbligo di assunzione al collocamento mirato Legge 68/1999.
Il collocamento mirato è una possibilità che ti viene offerta, non un obbligo. Appartenere alle categorie protette significa essere agevolato nella ricerca di un lavoro presso le aziende pubbliche e private.
Queste ultime sì che hanno un obbligo: hanno l’obbligo di assumere una percentuale di lavoratori disabili se superano i 14 dipendenti.
Le persone disabili assunte, però, non devono essere necessariamente delle categorie protette. Quindi, puoi benissimo presentare la tua candidatura presso le aziende con obbligo di assunzione, anche se non ti iscrivi al collocamento mirato.
Così come puoi anche presentare la tua candidatura a un’offerta di lavoro presso qualsiasi azienda, senza menzionare la tua disabilità, ovviamente ove questa non sia “visibile”.
Tuttavia, considera che l’iscrizione alle categorie protette e nelle liste per il collocamento mirato, indubbiamente ti offrono delle agevolazioni in più.
Vediamo a questo punto chi sono le categorie protette, come entrarne a far parte e come iscriversi al collocamento mirato.
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Chi può accedere al collocamento mirato
Persone disabili
I destinatari del collocamento mirato sono persone disabili o appartenenti alle altre categorie protette (ai sensi della Legge n. 68/99 e successive modificazioni), che siano disoccupate, di almeno 16 anni di età che abbiano assolto l’obbligo scolastico e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile, che aspirino aduna occupazione adeguata e confacente alle proprie capacità e abilità e che siano immediatamente disponibili allo svolgimento di un’attività lavorativa.
In particolare, la Legge 68/99 stabilisce che possono accedere al Collocamento mirato:
- invalidi civili: persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- invalidi del lavoro: persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
- persone non vedenti (colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione o con deficit del campo visivo previsti dalla Legge n. 138/2001) o non udenti (colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata);
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio con minorazioni comprese tra la prima e l’ottava categoria descritte nelle tabelle annesse al “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”.
Invalidità psichica e lavoro: come funziona il collocamento mirato per chi ha un’invalidità psichica e quali sono gli strumenti per trovare lavoro.
Liste speciali per non vedenti
La norma tratta inoltre tre categorie di persone appartenenti alle liste speciali non vedenti:
- Centralinisti telefonici non vedenti;
- Terapisti della riabilitazione non vedenti.
Altre categorie, anche se occupate
La Legge 68/99 si applica poi ad “altre categorie protette” (Legge 68/99, art.18, comma 2; DPR 333/00; Legge 407/98; Legge 244/07).
Possono iscriversi al collocamento mirato anche se occupati:
- orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di deceduti causa lavoro. I decessi devono aver dato luogo a una rendita INAIL (l’alternatività è da considerarsi con esclusivo riferimento alla condizione di occupato, nel senso che se il coniuge superstite e l’orfano sono entrambi occupati, scatta l’alternatività, mentre se uno dei due è disoccupato, possono iscriversi entrambi);
- vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere;
- coniugi e figli superstiti delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere in alternativa all’avente diritto a titolo principale;
- fratelli e sorelle qualora unici superstiti di vittime del dovere e del terrorismo e criminalità organizzata solo se conviventi e a carico;
- testimoni di giustizia (art. 7 del D.L. 101/13 convertito con modificazioni dalla Legge 125/13, D.M. 204/14);
- orfani disastro Hotel Rigopiano (Legge 12/2019);
- medici, operatori sanitari, infermieri, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari, lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un’invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19 e loro coniugi e figli superstiti, fratelli e sorelle qualora unici superstiti solo se conviventi e a carico, in alternativa all’avente diritto a titolo principale.
Riconoscimento dei benefici del collocamento mirato: ecco quali sono, a chi spettano e come iscriversi alle liste dei Centri per l’Impiego.
Altre categorie, ma solo se disoccupati
Possono invece iscriversi al Collocamento mirato solo se disoccupati:
- orfani e vedovi del servizio;
- orfani e vedovi di guerra;
- orfani e vedovi equiparati con genitore o coniuge riconosciuto grande invalido per motivi di lavoro, di servizio o di guerra beneficiari di pensione privilegiata di 1° categoria. I figli ed il coniuge delle persone riconosciute grandi invalide per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi solo se, al momento della morte del genitore oppure al momento in cui lo stesso è stato riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, erano minorenni o di età inferiore a 26 anni se studenti universitari a carico;
- orfani per crimini domestici (art. 6 della Legge 4/18);
- profughi italiani rimpatriati;
- care leavers (D.L. 34/20 e Nota Min. Lavoro 683/21).
Quando non c’è il collocamento obbligatorio? Ecco i casi in cui è possibile, per il datore di lavoro, essere esonerato dall’assunzione di un lavoratore con disabilità.
Altre categorie protette
Possono accedere al Collocamento mirato anche i cittadini stranieri non comunitari regolarmente presenti in Italia che rientrino in una delle precedenti categorie.
Vediamo cosa è previsto per le persone con disabilità e lavoro all’estero, ovvero se il riconoscimento dell’invalidità in Italia vale anche per lavorare in un’altra Nazione o se è necessario procedere in altri modi.
Come accedere al collocamento mirato
Per accedere agli strumenti del collocamento mirato, la persona disabile, oltre ad avere una percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%, deve presentare una certificazione che attesti e descriva le capacità lavorative residue.
Questa certificazione è rilasciata dalla commissione per l’accertamento delle capacità lavorative residue di tutte le ASL ai sensi della Legge 68/99 e successive modifiche.
Il diretto interessato alla ricerca di lavoro deve presentare richiesta di iscrizione alle categorie protette presso i centri per l’impiego (Legge 68/99 art.18), presso la sede territoriale competente in base al proprio domicilio, munito di codice fiscale, documento di identità e certificazione che accerti la capacità lavorativa residua.
Per ogni persona disabile, sono descritte le capacità lavorative, le attitudini, le competenze, le predisposizioni, il tipo e il grado di disabilità.
I centri per l’impiego incroceranno le richieste delle aziende con quelle dell’elenco dei disabili disoccupati iscritti.
È prevista una graduatoria unica. L’elenco e la graduatoria dei disabili disoccupati sono pubblici. I lavoratori disabili che siano stati licenziati per giusta causa o per riduzione del personale, conservano la posizione in graduatoria acquisita al momento dell’inserimento in azienda.
Scopri quali sono gli incentivi per l’assunzione di persone con disabilità previsti per le aziende, al fine di incentivare l’inserimento di chi è più svantaggiato all’interno del mondo del lavoro.
Gli obblighi di assunzione delle aziende
La quota di riserva prevede che un numero di posti previsti da un concorso pubblico o da aziende private che superano determinati numeri di dipendenti, venga riservato agli appartenenti alle categorie protette.
La Legge 68/99 prevede che un datore di lavoro, quando raggiunge la soglia dimensionale dei 15 dipendenti, ha l’obbligo di destinare le quote di riserva ai disabili e alle altre categorie protette dalla legge, in particolare:
- dai 15 ai 35 dipendenti devono assumere una persona disabile;
- dai 36 ai 50 dipendenti devono assumere due persone disabili;
- oltre i 50 devono riservare il 7% dei posti complessivi alle persone disabili e l’1% per cento ai familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.
In questo articolo vediamo quali sono i criteri per calcolare la quota di riserva.

Come vengono assunte le categorie protette?
Le categorie protette vengono assunte da parte dei datori di lavoro mediante una procedura specifica e vantaggiosa per favorire l’inclusione e l’uguaglianza sul luogo di lavoro.
Quando un’azienda desidera assumere un nuovo dipendente, è tenuta a rispettare delle quote di assunzione per le categorie protette, come previsto dalla legge.
La procedura prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro di riservare una percentuale delle posizioni disponibili a queste categorie, garantendo così maggiori opportunità di impiego per tutti.
FAQ (domande e risposte)
Cosa vuol dire chiamata nominativa di una categoria protetta?
La chiamata nominativa di una categoria protetta si riferisce a una modalità specifica di assunzione, in cui il datore di lavoro seleziona in modo diretto e individuale candidati che appartengono a categorie protette. Questo processo permette all’azienda di scegliere le persone idonee in base alle loro capacità e competenze, garantendo al contempo l’inclusione di persone con invalidità o disabilità. Questa pratica assicura che le persone appartenenti a categorie protette siano considerate in modo equo e non siano discriminate nell’accesso al mondo del lavoro.
Quali sono i diritti di una categoria protetta sul luogo di lavoro?
Le persone appartenenti a categorie protette godono di diritti e tutele specifiche sul luogo di lavoro, volti a garantire un ambiente lavorativo equo e rispettoso. Tra i diritti fondamentali, vi è il trattamento paritario rispetto agli altri dipendenti, senza discriminazioni di alcun genere. Inoltre, hanno il diritto di ricevere eventuali supporti o adeguamenti ragionevoli per svolgere al meglio il proprio lavoro, in base alle specifiche esigenze legate all’invalidità o alla disabilità. È importante che l’azienda offra un ambiente inclusivo, sensibile alle esigenze di tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro condizione.
Una categoria protetta può essere licenziata?
No, una categoria protetta non può essere licenziata a causa della sua appartenenza a una categoria protetta, come ad esempio per invalidità o disabilità. Tuttavia, è essenziale che il dipendente appartenente a una categoria protetta svolga le proprie mansioni in modo adeguato e sia conforme alle norme e alle politiche aziendali. In caso di licenziamento, deve essere garantita la stessa procedura prevista per gli altri dipendenti, e non può essere basata sulla sua condizione protetta, ma solo su motivi legittimi e oggettivi.
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