Vediamo in questo post chi è escluso dalle visite di revisione. E quindi, quali sono le patologie e le condizioni mediche che impongono alle commissioni mediche di definire una invalidità o una disabilità definitive e non più passibili di una nuova visita di controllo. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

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Indice
Cosa sono le visite di revisione dell’invalidità?
La visita di revisione serve a verificare, dopo un certo periodo, se la condizione sanitaria che ha dato diritto a invalidità civile, cecità/sordità civile o handicap (Legge 104) sia rimasta la stessa.
L’INPS oggi gestisce le revisioni: convoca l’interessato e, prima di fissare un appuntamento in presenza, chiede quasi sempre la documentazione sanitaria aggiornata per valutare se sia possibile definire la pratica “agli atti”, cioè senza visita fisica.
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Nelle more, se il verbale è “rivedibile”, si conservano i benefici già riconosciuti; l’istituto può sospendere la prestazione solo nei casi e con le modalità previste dalla legge.
Questo impianto discende dall’art. 25, comma 6-bis, della L. 114/2014 e dalle istruzioni operative INPS.
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Ogni quanti anni vengono disposte?
Non esiste una cadenza fissa valida per tutti. La data di revisione è scritta nel verbale di accertamento iniziale e viene stabilita dalla commissione medico-legale in base alla natura della menomazione: quando si avvicina quel termine, l’INPS avvia la procedura e invita a caricare i referti più recenti, così da decidere se confermare agli atti o convocare a visita.
Per i minori, il passaggio alla maggiore età è gestito con regole semplificate: chi, da minorenne, è titolare di indennità di accompagnamento (invalidi civili o ciechi) o indennità di comunicazione, oppure rientra nelle patologie stabilizzate o ingravescenti (tra cui sindrome di Down o da talidomide), al compimento dei 18 anni ottiene le prestazioni da maggiorenne anche senza nuovo accertamento sanitario, limitandosi a inviare i dati socio-economici (modello AP70).
Per i disturbi dello spettro autistico, l’INPS ha da tempo chiarito che fino ai 18 anni non si dispone la rivedibilità, salvo forme lievi o borderline documentate dalle strutture di riferimento.
Chi è escluso dalle visite di revisione?
La legge esonera dalla verifica periodica chi ha menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti elencate nel D.M. 2 agosto 2007 (allegato 1), come ad esempio condizioni con grave compromissione dell’autonomia o perdita funzionale permanente: per queste situazioni, il decreto – pubblicato in Gazzetta Ufficiale – dispone l’esclusione dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, sulla base della documentazione sanitaria indicata.
L’esonero è richiamato anche dall’art. 1, comma 6, del D.M. 29 gennaio 2009 (attuativo dell’art. 80 del D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008), che precisa: i soggetti con patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al D.M. 2/8/2007, inclusi quelli con sindrome da talidomide, già titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata a verificare la permanenza della minorazione, previo esame degli atti.
A queste ipotesi si aggiungono, per espresso richiamo normativo, i portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche e i disabili mentali gravi con effetti permanenti (art. 42, comma 7, D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003).
Tutto ciò è riportato e coordinato nella circolare INPS 42/2025 (par. 3.4 “Esonero dalla revisione”). La giurisprudenza di legittimità è allineata: la Cassazione ha affermato che chi è affetto da patologie irreversibili e ha ottenuto l’indennità di accompagnamento è esonero dall’obbligo di presentarsi a visite di verifica sulla permanenza della minorazione.

