Ti spiego in questo articolo che succede se si diserta la visita di aggravamento. Si rischia una sospensione o una revoca delle prestazioni o delle percentuali già riconosciute? - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

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Indice
Cos’è l’invalidità civile?
L’“invalidità civile” indica la condizione – accertata da un’apposita Commissione medico‑legale – di chi, per infermità o menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali non dipendenti da lavoro, guerra o servizio, subisce una riduzione stabile della capacità lavorativa (per i minori e gli over 67 anni il parametro è invece la difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita).
La cornice di base resta la legge 30 marzo 1971 n. 118, che apre la porta a provvidenze economiche (assegno mensile, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza) e a misure di sostegno come protesi, esenzioni ticket e collocamento mirato.
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Dal 2024 la materia è stata inserita nel più ampio riordino della “condizione di disabilità” disegnato dalla legge delega 22 dicembre 2021 n. 227 e attuato, primo fra tutti, dal d.lgs 3 maggio 2024 n. 62: il decreto introduce la “valutazione di base” unica e il progetto di vita personalizzato, già in sperimentazione in nove province e destinato a regime nazionale dal 2027, senza però modificare – per ora – le regole sulla domanda di aggravamento e sulle conseguenze dell’assenza a visita.
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Quando e come si chiede l’aggravamento?
Un beneficiario – o un invalido già riconosciuto a una certa percentuale – può domandare l’aggravamento quando ritenga che le proprie condizioni cliniche siano peggiorate e ciò possa riflettersi in un aumento della percentuale o nell’accesso a ulteriori prestazioni (per esempio l’indennità di accompagnamento).
Il percorso ripercorre quello della prima istanza: il medico curante redige e invia all’INPS un certificato introduttivo (Mod. SS3) contenente la dicitura “domanda di aggravamento”; il cittadino, entro 90 giorni, presenta la richiesta dal proprio cassetto MyINPS o tramite patronato, allegando la documentazione sanitaria più recente. Per patologie oncologiche opera il canale accelerato che consente di saltare la visita e ottenere la valutazione “agli atti” entro 15 giorni.
Che succede se si diserta la visita di aggravamento?
Il legislatore distingue nettamente fra prima assenza e recidiva. Se il cittadino non si presenta il giorno fissato, la Commissione ne prende atto e dispone una seconda convocazione da tenersi, per norma, entro i tre mesi successivi.
Chi salta anche questo secondo appuntamento senza fornire un valido impedimento vede la propria istanza decadere d’ufficio: in pratica il procedimento si chiude con l’archiviazione e l’“aggravamento” non viene riconosciuto; l’interessato potrà ripartire solo da capo con un nuovo certificato medico.
Il riconoscimento già ottenuto in passato resta in piedi, perché l’assenza alla visita di aggravamento non tocca i verbali preesistenti.
Diverso – e più severo – è il meccanismo previsto per le visite di revisione: l’assenza viene registrata in procedura e scatta la sospensione automatica della prestazione economica, con 90 giorni per presentare giustificazioni. S
e non arrivano o non sono accolte, la misura è revocata definitivamente dalla data di sospensione. Questo schema – sospensione, invito a giustificare, eventuale revoca – può estendersi ai soli aggravamenti quando coincidano con una revisione programmata.
E quindi, saltare l’appuntamento di aggravamento non comporta sanzioni ma fa perdere la corsia di valutazione aperta: la procedura si azzera dopo la seconda assenza non giustificata, con la conseguenza pratica di dover ripartire dal certificato del medico curante.

