Categorie protette all’estero

Scopri cosa sapere a riguardo delle categorie protette all'estero: come funziona? Ci sono dei benefici?
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11/12/23

Categorie protette all’estero: vediamo nel dettaglio come funziona per l’inserimento lavorativo di una persona disabile lontano dall’Italia (scopri le ultime notizie su categorie protette, Legge 104, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).

Come funziona per le categorie protette all’estero?

Il collocamento obbligatorio, le graduatorie e le liste speciali in Italia sono strumenti utilizzati per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Tuttavia, l’effettiva applicazione e le modalità di funzionamento di questi strumenti possono variare da Paese a Paese, anche all’interno dell’Unione Europea.

Il certificato di invalidità civile ottenuto in Italia potrebbe non avere automaticamente lo stesso riconoscimento all’estero, e la percentuale di invalidità potrebbe essere valutata in modo diverso.

Attualmente, non esiste un sistema armonizzato all’interno dell’UE che garantisca un riconoscimento automatico dell’invalidità in tutti i Paesi membri. Tuttavia, si sta discutendo dell’idea di una tessera europea dell’invalidità che potrebbe agevolare l’accesso ad alcune agevolazioni nei trasporti, nella cultura, e nello sport nei paesi dell’Unione.

Per quanto riguarda il lavoro, le regole e le modalità di inserimento lavorativo per le persone con disabilità variano notevolmente da un Paese all’altro. Alcuni, come l’Italia, adottano il sistema delle quote di riserva, che obbliga le aziende ad assumere un certo numero di persone con disabilità.

Altri paesi, come il Regno Unito, hanno leggi antidiscriminatorie che considerano le persone con disabilità alla pari degli altri lavoratori e promuovono l’accesso al lavoro senza l’uso delle quote.

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Cosa fare per il collocamento disabili all’estero?

Dato che ogni Paese ha regole diverse per il collocamento delle persone con disabilità, un cittadino italiano iscritto nelle categorie protette che desidera cercare lavoro all’estero in un Paese dell’Unione Europea dovrà seguire le procedure richieste dallo Stato di destinazione.

Questo significa che il certificato di invalidità rilasciato in Italia non è valido per il collocamento all’estero, e la persona interessata dovrà sottoporsi alle procedure di riconoscimento dell’invalidità richieste nel Paese in cui intende trasferirsi per poter usufruire dei benefici previsti.

Pertanto, oltre a informarsi sulle tradizioni, le abitudini locali e il costo della vita, è fondamentale ottenere informazioni dettagliate sulle politiche e le pratiche relative all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel Paese di destinazione. Chi cerca lavoro all’estero come disabile deve essere consapevole che le protezioni e i vantaggi garantiti in Italia in termini di impiego e assistenza non sono automaticamente estesi all’estero.

La normativa dell’Unione Europea stabilisce che le prestazioni di assistenza sociale non possono essere trasferite all’estero. Ciò significa che alcune erogazioni come la pensione sociale, l’assegno di invalidità, l’assegno di inabilità e l’indennità di accompagnamento sono destinate solo ai cittadini italiani residenti in Italia e non possono essere percepite all’estero.

Se si trasferisce all’estero senza cambiare la residenza, queste prestazioni potrebbero essere erogate solo per un massimo di 6 mesi, dopodiché l’INPS potrebbe sospendere i pagamenti, a meno che ci siano gravi motivi sanitari documentati.

Come funziona l’assistenza sanitaria all’estero?

La pagina dedicata della Farnesina spiega chiaramente diverse situazioni relative all’assistenza sanitaria per i cittadini italiani all’estero:

  • Se si tratta di un viaggio o soggiorno temporaneo nell’Unione Europea, in Svizzera, nello Spazio Economico Europeo o in Paesi con cui sono state stipulate convenzioni, il cittadino italiano può ottenere assistenza sanitaria direttamente presentando la documentazione richiesta dai Regolamenti comunitari o dagli accordi bilaterali.
  • Se si tratta di un viaggio o soggiorno temporaneo in Paesi al di fuori dell’Unione Europea e non ci sono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, il cittadino italiano deve anticipare le spese mediche e richiedere il rimborso tramite l’Ufficio consolare all’estero.
  • Se si trasferisce la residenza in uno Stato che non ha accordi con l’Italia, perde il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale italiano e deve cercare soluzioni nel nuovo Paese di residenza.

Inoltre, ai sensi del DM 1 febbraio 1996, i cittadini con lo stato di emigrato e i titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani che tornano temporaneamente in Italia possono ricevere prestazioni ospedaliere urgenti gratuitamente per un massimo di 90 giorni all’anno, se non sono coperti da un’assicurazione sanitaria pubblica o privata.

Le cure di altissima specializzazione all’estero sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale solo in casi eccezionali, quando non possono essere ottenute tempestivamente o in forma adeguata in Italia, e devono essere autorizzate preventivamente dalla ASL di competenza.

Categorie protette all'estero
Categorie protette all’estero – L’immagine mostra una signora in carrozzina all’esterno di un edificio in vetro.

FAQ sulle categorie protette all’estero

Quando si perde l’iscrizione alle categorie protette?

L’iscrizione alle categorie protette in Italia viene revocata solo quando una persona viene assunta con un contratto di lavoro che supera i 6 mesi e un reddito annuo che supera gli 8.000 euro. In questo caso, la persona perde lo status di disoccupato.

Quante ore di lavoro può fare una categoria protetta?

Effettivamente, non ci sono regolamentazioni specifiche riguardo all’orario di lavoro per le persone appartenenti alle categorie protette. Questi individui possono beneficiare dei permessi previsti dalla Legge 104, ma sono soggetti allo stesso orario di lavoro di tutti gli altri dipendenti, inclusi i turni notturni e le ore straordinarie.

Chi può usufruire della legge sul collocamento mirato?

La Legge 68/99 stabilisce che possono accedere al collocamento mirato le seguenti categorie di persone:

  1. Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% a causa di minorazioni fisiche, psichiche o handicap intellettivo.
  2. Invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% a seguito di infortuni sul luogo di lavoro.
  3. Persone non vedenti con cecità totale o residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi, o non udenti dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
  4. Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con varie categorie di minorazioni descritte nelle tabelle annesse al “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”.

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