Ti spiego in questo post se un lavoratore licenziato con il part time ha diritto alla Naspi. Come si calcola in questo caso il sussidio e quando e come si presenta la domanda. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

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Indice
Cos’è la Naspi?
La NASpI è l’indennità di disoccupazione per chi lavora subordinato e perde il posto involontariamente. L’ha istituita il d.lgs. 22/2015 e la gestisce l’INPS: l’importo si calcola sulla retribuzione media degli ultimi quattro anni secondo i criteri fissati dalla circolare INPS n. 94/2015 (somma degli imponibili, divisione per le settimane, moltiplicazione per 4,33).
Dal 2022 la prestazione si riduce del 3% al mese dal sesto mese (dall’ottavo se si hanno almeno 55 anni). Per il 2025 l’INPS ha aggiornato i valori: la soglia retributiva di riferimento è 1.436,61 € e il massimale mensile è 1.562,82 €.
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A chi spetta?
Spetta ai lavoratori subordinati (apprendisti compresi, soci di cooperativa con rapporto subordinato, artisti dipendenti, dipendenti a termine delle PA) che si trovano in disoccupazione involontaria; rientrano anche le dimissioni per giusta causa e alcune risoluzioni nell’ambito della conciliazione, secondo la prassi INPS.
Conta anche lo stato di disoccupazione: per legge è disoccupato chi è privo di impiego e ha rilasciato la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015.
L’INPS richiede inoltre il requisito contributivo minimo: almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni. Il vecchio requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo è stato abolito e non si applica agli eventi più recenti.
Licenziato con il part time ha diritto alla Naspi?
Sì, il part-time non esclude il diritto: se c’è licenziamento (o altra causa involontaria) e sono presenti le 13 settimane negli ultimi 4 anni, la NASpI spetta anche a chi lavorava a orario ridotto. L’importo sarà naturalmente proporzionato alla retribuzione part-time.
L’INPS precisa che sono utili ai fini del requisito tutte le settimane retribuite, purché la retribuzione rispetti i minimali settimanali; questo vale anche per i part-time orizzontali e verticali/ciclici. Attenzione però a un equivoco frequente: se il rapporto non è cessato e ci sono solo “pause” previste dal part-time ciclico, non c’è disoccupazione e quindi non c’è NASpI per quei vuoti di calendario, come ha ricordato più volte la Cassazione.
Se invece si avevano due part-time contemporanei e se ne perde uno, la NASpI si può chiedere comunicando all’INPS il reddito presunto del rapporto rimasto (modello NASpI-Com): la prestazione è cumulabile entro i limiti reddituali fissati ogni anno.
Nel 2025 è stato introdotto un nuovo paletto in una casistica precisa. Se nei 12 mesi prima della nuova disoccupazione involontaria si è interrotto volontariamente un rapporto a tempo indeterminato, per avere la NASpI occorre dimostrare almeno 13 settimane di contribuzione maturate tra la data delle dimissioni e quella della successiva cessazione involontaria.
La regola, spiegata dall’INPS con cir non cambia il calcolo dell’importo o della durata: riguarda solo l’accesso in questo scenario particolare.
Sul fronte giurisprudenziale, la Cassazione, riprendendo la disciplina previgente (oggi superata dall’abolizione del requisito delle 30 giornate), ha offerto criteri di computo delle giornate utili e di neutralizzazione dei periodi tutelati.
Quando e come fare domanda per la Napsi?
La domanda si presenta solo online all’INPS e va fatta entro 68 giorni dall’evento che apre il diritto. Il termine decorre, a seconda dei casi, dalla cessazione del rapporto, dalla fine di un eventuale preavviso indennizzato, dalla definizione di una vertenza o, se c’erano periodi di malattia/infortunio/maternità che hanno coperto la cessazione, dalla fine di quei periodi.
La DID è oggi integrata nel percorso e consente di perfezionare lo stato di disoccupazione previsto dal d.lgs. 150/2015. In pratica: ci si autentica con credenziali (SPID/CIE/CNS), si compila la domanda NASpI dal servizio dedicato e, se durante la prestazione si avvia un lavoro o si mantiene un part-time residuo, si invia entro i termini il NASpI-Com con il reddito presunto, per non perdere o ridurre correttamente l’indennità.
L’INPS ribadisce la scadenza dei 68 giorni, mentre il Ministero del Lavoro ricorda la finestra e il canale telematico. La Cassazione ha più volte valorizzato la natura perentoria del termine.

