Barriere architettoniche condominio: normativa

Barriere architettoniche nel condominio e normativa: vediamo qual è la legge che stabilisce termini e modalità per garantire l’accessibilità degli spazi in ambito condominiale e quali sono le regole per l’abbattimento delle barriere architettoniche in un condominio.
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11/12/23

In questo approfondimento parliamo di barriere architettoniche nel condominio e normativa (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104categorie protettediritto del lavorosussidiofferte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsAppTelegram e Facebook).

Barriere architettoniche nel condominio e normativa: le leggi di riferimento

Per quanto riguarda le barriere architettoniche nel condominio e normativa si fa riferimento innanzitutto alla Legge n° 13 del 1989, che stabilisce le regole per rendere gli spazi nei condomini accessibili.

Se un condomino ha bisogno di rimuovere barriere architettoniche, come installare un montascale o un ascensore, deve fare una richiesta scritta e poi ci sarà un’assemblea.

Secondo l’articolo 1120 del Codice Civile, l’amministratore deve convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.

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La Legge 220 del 2012 e l’articolo 1136 del Codice Civile stabiliscono che per la prima convocazione, il 66% dei condomini deve essere presente, ma se non si raggiunge questo numero, c’è una seconda convocazione con almeno un terzo dei condomini.

Se si raggiunge il quorum (numero di voti richiesti per l’accettazione della richiesta), l’intervento può avvenire e le spese sono divise tra tutti i condomini.

Se l’assemblea non approva o non si pronuncia entro tre mesi, chi ha fatto la richiesta può fare l’intervento a proprie spese.

La Legge 120 del 2020 stabilisce che gli interventi non sono consideratiinnovazioni voluttuarie” (inutili) e i condomini non possono usarlo come scusa per non approvarli.

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Il contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche previsto dalla normativa

La Legge 13 del 1989 prevede anche un contributo economico per le spese sostenute per rimuovere barriere architettoniche.

La domanda va presentata entro il 1° marzo di ogni anno e possono farlo persone con disabilità, coloro che hanno a carico persone disabili, condomini con persone disabili e amministratori di edifici con spese sostenute dal condominio.

Il contributo copre le spese fino a 2.582,28 euro, con un aumento del 25% per spese tra 2.582,28 e 12.911,42 euro, e un ulteriore 5% per spese superiori a 12.911,42 euro.

Dopo la domanda, i lavori possono iniziare senza aspettare il processo amministrativo. Il richiedente deve comunicare la fine dei lavori e fornire le fatture. Il contributo viene erogato dopo che le spese sono state sostenute.

La graduatoria per l’assegnazione dei fondi tiene conto dell’ordine di presentazione delle richieste e del diritto di precedenza per i disabili al 100%.

Le richieste non evase per mancanza di fondi sono valide per gli anni successivi, ma perdono validità se cambiano le condizioni per ottenere il contributo.

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Abbattimento delle barriere architettoniche: la maggioranza in condominio

Se sei un condomino interessato a rendere il condominio più accessibile per le persone con disabilità, come ad esempio installando un montascale o una rampa per sedie a rotelle accanto alle scale, puoi chiedere all’amministratore del condominio di organizzare una riunione per discutere e decidere su questi lavori.

Per farlo, devi inviare una richiesta scritta all’amministratore in cui spieghi cosa intendi fare e come lo farai. L’amministratore deve organizzare la riunione entro 30 giorni.

La decisione di procedere con questi lavori può essere presa dalla maggioranza dei condomini presenti alla riunione (almeno il 50% più uno), a condizione che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, ovvero almeno 500 millesimi.

Questo significa che il condominio può apportare modifiche per rimuovere le barriere architettoniche, creare percorsi accessibili e installare segnali per aiutare i non vedenti a spostarsi all’interno del condominio, come richiesto dalla legge (Art. 2 Legge 13/89 recentemente modificato dal DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020).

Se la riunione approva i lavori, i costi saranno suddivisi tra tutti i condomini in base alla loro quota di millesimi.

Questa decisione è vincolante anche per i condomini che si sono opposti, e devono contribuire finanziariamente in proporzione alla loro quota millesimale.

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Barriere architettoniche nel condominio e normativa
Barriere architettoniche nel condominio e normativa. Nella foto: l’androne di un condominio con un montascale

Cosa succede se non c’è maggioranza

Se l’assemblea dei condomini non prende una decisione in merito a migliorare l’accessibilità per le persone con disabilità o non si raggiunge il numero di voti necessario, il singolo individuo con disabilità o il suo rappresentante può, a proprie spese, installare servoscala e strutture mobili facilmente rimovibili, nonché allargare gli ingressi e le porte, a condizione che ciò non metta in pericolo la stabilità e la sicurezza dell’edificio.

Inoltre, se una persona con disabilità decide di eliminare le barriere architettoniche a proprie spese, non è tenuta a ottenere il consenso dell’assemblea condominiale.

L’importante è che queste modifiche non cambino la destinazione dell’edificio né ostacolino gli altri condomini nell’uso della struttura.

Nel caso in cui le modifiche siano effettuate esclusivamente a spese della persona con disabilità, gli altri condomini e i loro eredi possono, in qualsiasi momento, partecipare ai benefici dell’aggiornamento, contribuendo alle spese di realizzazione e manutenzione dell’opera, che saranno calcolate in modo equo.

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FAQ sulle barriere architettoniche in condominio e normativa

Cosa sono le barriere architettoniche?

In parole semplici, una “barriera architettonica” è qualunque ostacolo che rende difficile per le persone spostarsi o usufruire di servizi, specialmente per chi ha delle limitazioni fisiche. Queste barriere possono essere per esempio ascensori con porte troppo strette o gradini delle scale troppo alti nei condomini.

Il problema è che non tutti i condomini sono d’accordo nel rimuovere queste barriere. Alcuni possono non voler spendere soldi per fare questi miglioramenti, anche se ci sono persone con disabilità che ne hanno bisogno.

Per cercare di migliorare la situazione, il governo ha fatto una legge (articolo 10 comma 3 del decreto Semplificazioni 76/2020) che dice che chiunque viva in un condominio può fare lavori per rimuovere le barriere architettoniche a proprie spese, seguendo le regole delle Leggi 1989 numero 13 e 2020 DL 119. Possono anche usare parti comuni dell’edificio, ma ci sono delle regole da rispettare.

Quali sono gli interventi più comuni per l’abbattimento delle barriere architettoniche in un condominio?

L’intervento più frequente, per l’abbattimento delle barriere architettoniche in un condominio, è l’installazione o l’adattamento di un ascensore per disabili, oppure di un montascale.

In caso di disaccordo da parte dell’assemblea sull’installazione di un servoscala (una piattaforma mobile azionata elettricamente per aiutare persone con handicap a raggiungere i piani superiori), il richiedente può procedere con l’installazione a proprie spese. Lo stesso vale per un’altra struttura mobile facilmente rimovibile.

È anche possibile allargare le porte degli edifici, degli ascensori e delle rampe dei garage per facilitare l’accesso (Art. 2 della Legge 9/1/1989, n. 13). Tuttavia, queste modifiche devono rispettare la stabilità e la sicurezza del fabbricato e non devono rendere parti comuni inutilizzabili per altri condomini, a meno che tutti gli altri condomini non acconsentano.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 12847 dell’1/6/2007) ha stabilito che non è legittima una delibera assembleare che, per agevolare una persona con disabilità, comporti il restringimento della rampa delle scale di 85 cm, rendendo difficile il passaggio di più persone e il trasporto di oggetti ingombranti.

Tuttavia, sempre la Cassazione (sentenza n. 18335 del 25/10/2012) ha chiarito che non ci sono impedimenti in termini di decoro architettonico se l’installazione dell’ascensore è per aiutare una persona disabile o anziana, anche se comporta modifiche all’aspetto dell’edificio.

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