Assistenza sanitaria disabili all’estero: cosa sapere

Assistenza sanitaria per persone disabili all'estero: quando è possibile e come fare per l'autorizzazione? Ecco requisiti e procedure.
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9/6/23

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Assistenza sanitaria per persone disabili all’estero: quando è possibile?

Le cure presso centri specializzati esteri sono previste dal nostro Sistema Sanitario Nazionale, previa autorizzazione, ma soltanto per le prestazioni di altissima specializzazione.

In pratica, quando i presidi e i servizi specializzati italiani non riescono a fornire la loro assistenza in tempi adeguati, l’utente può spostarsi all’estero per ricevere le cure necessarie.

Secondo il decreto del ministro della Sanità pubblicato il 3 novembre 1989, con “prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia” si intendono le prestazioni erogate dalle strutture pubbliche o convenzionate con l’SSN, che richiedono lunghi periodi di attesa, incompatibili con l’esigenza di assicurare un’immediata prestazione.

Quando c’è il rischio che il ritardo possa compromettere la salute del paziente, si ha diritto a curarsi all’estero.

Si parla, invece, di “prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico”, quando questa richiede procedure tecniche o curative non praticate nelle strutture italiane, oppure quando non sono presenti le attrezzature adatte.

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Assistenza sanitaria per persone disabili all’estero: l’autorizzazione

L’autorizzazione all’assistenza sanitaria per persone disabili all’estero spetta all’Asl di appartenenza. L’interessato deve presentare un’apposita domanda, su proposta di un medico specialista motivata, fornendo un’ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali.

Una volta ricevuta la domanda, l’Asl la trasmette al Centro di Riferimento Regionale territorialmente competente. Questo organo stabilisce se vi siano o meno i requisiti previsti e se la struttura estera sia adatta a fornire le cure adeguate, per poi dare il suo assenso all’Asl competente, che rilascerà l’autorizzazione per l’assistenza sanitaria all’estero.

Anche le cure di mantenimento o di controllo devono essere autorizzate, preventivamente, dall’Asl, dopo aver sentito il Centro di Riferimento Regionale, attraverso l’inoltro di una domanda di autorizzazione.

Il Servizio Sanitario Nazionale è chiamato a rimborsare le spese sostenute dal paziente, nella misura:

  • dell’80%, per le spese di carattere strettamente sanitario;
  • del 40%, per le spese per prestazioni libero professionali;
  • fino al 70% degli acconti sul prevedibile rimborso spettante, prima del trasferimento all’estero o del rientro in Italia del paziente.

Se il CRR e l’Asl dovessero respingere la richiesta di autorizzazione di assistenza sanitaria all’estero, si può presentare ricorso presso il direttore generale dell’Asl competente, il TAR o al Consiglio di Stato in sede di appello e al presidente della Repubblica con ricorso straordinario.

In caso di rigetto della domanda di rimborso delle spese, l’interessato può ricorrere al tribunale ordinario.

Assistenza sanitaria per persone disabili all’estero: pazienti con handicap grave

I pazienti portatori di handicap grave (Legge 104 del 1992, articolo 3, comma 3) hanno diritto a qualche tutela in più.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri datato 1° dicembre 2000 ha introdotto alcune indicazioni favorevoli per coloro che hanno bisogno di cure di neuro-riabilitazione.

In questi casi le spese di soggiorno dell’assistito con handicap grave e del suo accompagnatore presso alberghi o strutture collegate con i centri di altissima specializzazione sono equiparate alla degenza ospedaliera, anche se non è prevista l’ospedalizzazione per tutta la durata degli interventi autorizzati.

Le spese di soggiorno dell’accompagnatore vengono riconosciute previa dichiarazione della struttura ospedaliera, nel caso in cui si renda necessaria la presenza di un familiare o di una qualsiasi persona che assista il paziente.

Se la struttura ospedaliera estera dispone la necessità della presenza di un accompagnatore durante il ricovero del paziente disabile grave, all’accompagnatore vengono riconosciute le spese di soggiorno.

La domanda e la documentazione vanno presentate al Centro Regionale di Riferimento e all’Asl competente. L’importo del contributo varia a seconda del reddito del nucleo familiare del paziente.

Assistenza sanitaria per persone disabili all'estero
Assistenza sanitaria per persone disabili all’estero: in foto un ospedale.

Assistenza sanitaria per persone disabili all’estero: categorie di lavoratori

Possono richiedere assistenza sanitaria per persone disabili all’estero le categorie di lavoratori del settore pubblico e privato, individuate dal DPR 618 del 1980.

Per quanto riguarda il settore pubblico possono chiedere assistenza sanitaria all’estero:

  • dipendenti delle Amministrazioni Statali;
  • personale militare italiano, anche di leva, in servizio all’estero;
  • personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero;
  • personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all’estero;
  • impiegati a contratto con rapporto di lavoro regolato a legge italiana, o a legge locale con contributi previdenziali italiani e con assistenza sanitaria garantita dal Servizio Sanitario Nazionale;
  • familiari che seguono il lavoratore all’estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.

Per il settore privato:

  • iscritti al SSN occupati temporaneamente all’estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro con sede legale in Italia (inclusi i trasportatori di cittadinanza italiana o extracomunitaria iscritti al Servizio Sanitario Nazionale);
  • lavoratori residenti all’estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell’attività all’estero;
  • religiosi e religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente, ai sensi della legge 222/85 e del D.P.R. 17.2.87, n. 33;
  • collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari;
  • lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all’estero un’attività lavorativa per periodi di tempo limitato, realizzando opere o prestando servizi per conto di un committente all’estero, assoggettati al regime fiscale italiano;
  • studenti che abbiano conseguito una borsa di studio o uno stage, dopo aver superato una selezione, presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute;
  • cittadini temporaneamente all’estero, titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da Istituti Previdenziali italiani, che documentino attività lavorativa all’estero per conto dello Stato italiano;
  • invalidi di guerra o per causa di servizio residenti all’estero;
  • familiari, che seguono il lavoratore all’estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.

Abbiamo visto come funziona l’assistenza sanitaria per persone disabili all’estero. Ecco gli articoli preferiti dagli utenti sulla Legge 104:

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