È possibile passare da Assegno ordinario a pensione anticipata? Chi percepisce l’AOI ha diritto ad anticipare l’accesso alla pensione? Faremo chiarezza in questo approfondimento (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Da Assegno ordinario a pensione anticipata: è possibile?
Bisogna assolutamente fare chiarezza quando si parla di passaggio da Assegno ordinario a pensione anticipata.
Per legge, chi è titolare di Assegno ordinario di invalidità non potrà accedere all’anticipo pensionistico. La prestazione erogata ai lavoratori e alle lavoratrici con una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 e un’anzianità contributiva minima di 5 anni di cui 3 anni maturati nell’ultimo quinquennio, non è compatibile con alcuna misura previdenziale anticipata.
Soltanto al compimento dell’età pensionabile (nel 2023, 67 anni), l’Assegno ordinario si trasformerà in pensione di vecchiaia (con un minimo di 20 anni di contributi versati).
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Da Assegno ordinario a pensione anticipata: qual è la soluzione?
Ma, quindi, chi ha raggiunto l’anzianità contributiva necessaria per anticipare l’accesso alla pensione (42 anni e 10 mesi per gli uomini; un anno in meno per le donne) cosa deve fare?
Fino a quando si è titolare dell’AOI non sarà possibile accedere alla pensione anticipata. Questo accade soprattutto a chi, dopo il terzo rinnovo dell’Assegno ordinario di invalidità, si ritrova titolare della prestazione permanentemente (senza possibilità di rifiutarlo).
La soluzione per passare da Assegno ordinario a pensione anticipata ci sarebbe: basta non rinnovare l’AOI dopo i primi tre anni (o i successivi tre anni) di erogazione e presentare domanda per la pensione anticipata ordinaria, se in possesso dei contributi richiesti dalla legge.
Non rinnovare l’Assegno ordinario di invalidità alla scadenza del triennio è un diritto di chi lo percepisce. Solo in questo modo, non percependo più l’AOI sarà possibile accedere alla pensione anticipata.
Posso rifiutare l’Assegno ordinario quando voglio?
Ma quindi posso rifiutare l’AOI quando voglio? Assolutamente no. Devono trascorrere tre anni, attendere la scadenza del primo triennio, non presentare domanda per il successivo triennio di erogazione e richiedere la pensione anticipata.
Ma se ho percepito l’Assegno 15-20 anni fa, ho comunque diritto alla pensione anticipata? Certamente. Non essendo più titolare di questa prestazione, se in possesso del requisito contributivo richiesto, è possibile presentare tutta la documentazione necessaria per la pensione anticipata.
Ricordiamo però che, al terzo rinnovo consecutivo, la prestazione diventa permanente e non potrà essere più rifiutata dal titolare, che dovrà attendere i 67 anni di età per vedere trasformato l’Assegno ordinario in pensione di vecchiaia, calcolata sui contributi versati.
Da Assegno ordinario a pensione di vecchiaia anticipata per invalidi: è possibile?
Ci sarebbe, però, un’altra possibilità per trasformare l’Assegno ordinario in pensione anticipata. Non quella della legge Fornero, ma la prestazione riservata ai lavoratori e alle lavoratrici con una percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore all’80%, con almeno 20 anni di contributi versati.
Questa possibilità è più remota, in quanto la pensione di vecchiaia anticipata per invalidi è riservata soltanto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore privato. Sono esclusi i dipendenti pubblici e gli autonomi.
Mettiamo il caso che il titolare dell’Assegno ordinario di invalidità sia un dipendente privato, con una percentuale di invalidità dell’85%. Se ha a disposizione almeno 20 anni di contributi maturati dal momento in cui è stato rispettato il requisito sanitario, ovvero 20 anni di lavoro svolti con almeno l’80% di invalidità riconosciuto, allora l’INPS avvierà il passaggio dall’AOI alla pensione di vecchiaia anticipata, in automatico.
Per quanto riguarda l’età anagrafica, le donne possono accedere a questa prestazione al compimento dei 56 anni di età; gli uomini a 61 anni. Parliamo di 11 anni (per le donne) e 6 anni (per gli uomini) di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia.
Ovviamente, se non si rispettano i requisiti sanitari (80% di invalidità), contributivi (almeno 20 anni di contributi) e anagrafici (56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini), non si avrà diritto alla trasformazione da Assegno ordinario di invalidità a pensione di vecchiaia anticipata per invalidi.

Faq sull’Assegno ordinario di invalidità
Cos’è il Modello SS3?
Il modello SS3 è conosciuto anche come certificato introduttivo: viene emesso, compilato e inviato dal proprio medico curante all’INPS, in modalità telematica, secondo le modalità previste dalla circolare numero 91 del 2 luglio 2012 e dal messaggio numero 487 del 10 gennaio 2014. Contiene i dati anagrafici del richiedente e una serie di informazioni di carattere sanitario (le patologie invalidanti). Dopo l’invio, il medico curante rilascerà all’interessato una ricevuta completa del numero univoco della procedura appena attiva oltre al certificato medico in originale.
Spetta l’integrazione al minimo sull’Assegno ordinario di invalidità?
Certo. Quando l’importo dell’Assegno è inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, la prestazione potrà essere integrata al trattamento minimo, a condizione che i redditi assoggettabili all’IRPEF non abbiano un importo superiore a due volte l’ammontare annuo dell’Assegno sociale. Se il richiedente è coniugato, il reddito non potrà essere superiore a tre volte l’importo dell’Assegno sociale.
Quando si riduce l’importo dell’Assegno ordinario di invalidità?
L’Assegno ordinario di invalidità può essere cumulato con altri redditi, compresi quelli derivanti dal lavoro, ma in questi casi ci sarà una riduzione dell’importo che verrà erogato ogni mesi. Questa riduzione è pari al 25% se il reddito lordo supera di quattro volte l’importo annuale minimo dell’assegno, e del 50% se il reddito lordo supera di cinque volte l’importo annuale minimo dell’assegno.
Che differenza c’è tra Assegno ordinario e assegno di invalidità?
L’assegno d’invalidità civile è una forma di assistenza finanziaria, mentre l’assegno ordinario di invalidità è un beneficio economico destinato a lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori autonomi con un grado di disabilità che riduce la loro capacità lavorativa di oltre due terzi. È importante notare che l’assegno ordinario di invalidità è un beneficio a lungo termine e non può essere restituito.
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