Assegno ordinario e maggiorazione contributiva: cumulabili?

Assegno ordinario e maggiorazione contributiva: sono cumulabili e in quali casi? Vediamo insieme cosa dice la normativa in merito.
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10/12/23

Assegno ordinario e maggiorazione contributiva sono due prestazioni cumulabili oppure no? Vediamo cosa dice la normativa (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).

Assegno ordinario e maggiorazione contributiva sono cumulabili?

Rispondiamo subito alla domanda di apertura: Assegno ordinario e maggiorazione contributiva sono cumulabili.

L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione di tipo previdenziale che l’INPS eroga al lavoratore a cui è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi.

La maggiorazione contributiva, invece, è quell’agevolazione riservata ai lavoratori a cui è stata certificata la riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%: a loro spettano due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro svolto con i requisiti sanitari richiesti, fino a un massimo di 5 anni di contributi figurativi.

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AOI e maggiorazione contributiva: perché sono cumulabili?

Parliamo, dunque, di due prestazioni di natura diversa: la prima (l’Assegno ordinario di invalidità) è di natura previdenziale. Per richiederla è necessario aver versato almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda.

Mentre la maggiorazione contributiva spetta ai lavoratori invalidi civili, dunque è una prestazione di tipo assistenziale.

Essendo due misure differenti possono essere cumulate tra loro, ma solo ad una condizione: che il lavoratore titolare di Assegno ordinario di invalidità abbia una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.

Maggiorazione contributiva con Assegno ordinario: perché è inutile?

Attenzione, però: quando parliamo di maggiorazione contributiva riservata ai titolari di AOI, ci riferiamo a una prestazione purtroppo inutile per questa categoria di lavoratori.

Il motivo è semplice: chi percepisce l’Assegno ordinario di invalidità può soltanto accedere alla pensione di vecchiaia, una volta compiuta l’età pensionabile. L’AOI si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia.

Non è assolutamente possibile, invece, anticipare la pensione, poiché l’Assegno ordinario di invalidità preclude qualsiasi accesso a misure previdenziali anticipate, come quella ordinaria o Quota 103.

Come sfruttare la maggiorazione contributiva con l’Assegno ordinario?

L’unico modo per anticipare il pensionamento è attendere la scadenza triennale dell’Assegno ordinario di invalidità e non rinnovarlo, presentando, invece, domanda per la pensione anticipata, se in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici richiesti dalla legge.

Ricordiamo che la domanda di conferma va presentata entro 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e sino al 120° giorno successivo alla scadenza. Soltanto dopo il terzo rinnovo consecutivo, che comporta la conferma automatica della prestazione, non sarà più necessario presentare domanda all’INPS.

Maggiorazione contributiva con Assegno ordinario permanente: cosa succede?

Cosa fare, allora, della maggiorazione contributiva maturata? Come spiegato in precedenza, il titolare di AOI potrebbe decidere di rinunciare a questa prestazione, non rinnovandola dopo 3 anni, sfruttando così la maggiorazione contributiva maturata a causa della sua invalidità pari o superiore al 74%, per accedere a una delle formule anticipate previste dal nostro ordinamento previdenziale.

Se, invece, l’Assegno ordinario di invalidità sarà, nel frattempo, dovesse essere diventato permanente (dopo 3 rinnovi di fila) non ci sarà altra possibilità che rinunciare alla maggiorazione contributiva di cui si avrebbe diritto e puntare dritto verso la pensione di vecchiaia.

Ricordiamo anche che, secondo quanto disposto dall’articolo 9 della legge 222/1984, l’INPS può riservarsi la possibilità, in qualsiasi momento, anche dopo la conferma definitiva, di sottoporre il titolare della prestazione ad accertamenti medico-legali per la revisione dello stato di invalidità.

Assegno ordinario e maggiorazione contributiva
Assegno ordinario e maggiorazione contributiva: in foto alcuni punti interrogativi su uno sfondo azzurro.

Faq su AOI e maggiorazione contributiva

Come si calcola l’importo dell’Assegno ordinario di invalidità?

L’importo dell’Assegno ordinario di invalidità è calcolato sui contributi effettivamente versati dal lavoratore, col sistema misto se è presente contribuzione precedente al 1996 o col sistema contributivo, se l’intera contribuzione è maturata a partire dal 1° gennaio 1996.

Spetta l’integrazione al minimo sull’Assegno ordinario di invalidità?

Certo. Quando l’importo dell’Assegno è inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, la prestazione potrà essere integrata al trattamento minimo, a condizione che i redditi assoggettabili all’IRPEF non abbiano un importo superiore a due volte l’ammontare annuo dell’Assegno sociale. Se il richiedente è coniugato, il reddito non potrà essere superiore a tre volte l’importo dell’Assegno sociale.

Quali vantaggi offre l’Assegno ordinario di invalidità?

L’Assegno ordinario di invalidità offre diversi vantaggi alle persone che ne hanno diritto. Innanzitutto, fornisce un supporto finanziario regolare che può aiutare a coprire le spese quotidiane. Inoltre, può garantire un maggiore accesso a servizi e agevolazioni riservate alle persone con disabilità.

Esistono dei casi di maggiorazione dei contributi per l’Assegno ordinario di invalidità?

Sì, per alcuni lavoratori invalidi sono previste delle maggiorazioni dei contributi, che permettono di raggiungere prima e più facilmente il requisito contributivo utile ai fini dell’ottenimento dell’Assegno. Ad esempio, ai non vedenti, dietro apposita domanda, possono essere riconosciuti 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, utili per determinare sia i 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva, sia il triennio di contributi nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario d’invalidità.

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