In questo approfondimento vi parleremo dei documenti per l’Assegno ordinario di invalidità: quali occorrono e come presentare domanda - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.
Indice
Documenti per l’Assegno ordinario di invalidità
L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione di tipo previdenziale che l’INPS eroga ai lavoratori e alle lavoratrici la cui percentuale di capacità lavorativa si è ridotta ad almeno un terzo (67% di invalidità).
Si può presentare domanda a prescindere dall’età anagrafica, ma solo se si è in possesso, oltre che del requisito sanitario, di almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 anni maturati nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda.
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Cos’è il modello SS3?
La richiesta per la prestazione va presentata all’INPS, allegando il modello SS3 compilato dal medico curante.
Il modello SS3 è conosciuto anche come certificato introduttivo: viene emesso, compilato e inviato dal proprio medico curante all’INPS, in modalità telematica, secondo le modalità previste dalla circolare numero 91 del 2 luglio 2012 e dal messaggio numero 487 del 10 gennaio 2014.
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Il modello SS3 contiene i dati anagrafici del richiedente e una serie di informazioni di carattere sanitario (le patologie invalidanti). Dopo l’invio, il medico curante rilascerà all’interessato una ricevuta completa del numero univoco della procedura appena attiva oltre al certificato medico in originale.
Domanda Assegno ordinario di invalidità tramite patronati: documenti
La domanda per l’Assegno ordinario di invalidità può essere presentata anche tramite patronato o intermediari abilitati. Vi sarà chiesto di allegare alla domanda altri documenti necessari per completare correttamente la richiesta, come:
- una copia fronte-retro della Carta d’identità;
- una copia fronte-retro del codice fiscale;
- un recapito telefonico.
Assegno ordinario di invalidità: requisiti
Una volta visti quali sono i documenti da allegare alla domanda, proseguiamo la nostra disamina sull’Assegno ordinario di invalidità.
Detto dei requisiti sanitari e contributivi, ricordiamo che la prestazione ha una durata triennale. Al termine dei 3 anni è possibile richiedere il rinnovo per altri 3 anni, presentando una nuova domanda entro la data di scadenza. E’ altrettanto possibile rinunciare alla prestazione, prima che questi diventi definitivo (dopo 3 riconoscimenti di fila).
L’INPS, in ogni caso, può riservarsi la possibilità di sottoporre il beneficiario a visita di revisione, per verificare se sussistono ancora i requisiti sanitari che hanno permesso all’interessato di percepire la prestazione.
Al compimento dell’età pensionabile, e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio dall’INPS in pensione di vecchiaia.
Chi può richiedere l’Assegno ordinario di invalidità?
L’Assegno ordinario di invalidità può essere richiesto dai lavoratori:
- dipendenti;
- autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri);
- iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria;
- iscritti alla Gestione separata.
L’Assegno ordinario è cumulabile con altri redditi (anche da lavoro) ma è prevista una riduzione:
- del 25%, se il reddito lordo supera di 4 volte il trattamento minimo annuo;
- del 50% se il reddito lordo supera 5 volte il trattamento minimo annuo.
È prevista una ulteriore trattenuta legata all’anzianità contributiva applicata a chi ha meno di 40 anni di contributi.
In questo caso, la riduzione sarà pari:
- al 50% della quota di assegno che eccede il trattamento minimo e comunque entro l’importo dei redditi da lavoro percepiti (lavoro dipendente);
- al 30% della quota che eccede il trattamento minimo ma non potrà essere superiore al 30% del reddito prodotto (lavoro autonomo).

Faq sull’Assegno ordinario di invalidità
Da quando decorre l’Assegno ordinario di invalidità?
In genere, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda di rinnovo dell’assegno viene presentata nei 120 giorni successivi al termine della prestazione, questa potrà essere confermato con decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.
Perché la domanda di Assegno ordinario di invalidità può essere respinta?
L’invalidità civile viene valutata in base a tabelle generiche che stabiliscono la diminuzione della capacità lavorativa, ma per l’Assegno ordinario di invalidità la riduzione della capacità lavorativa deve essere specifica per la professione svolta. Per questo motivo, il diritto all’Assegno deve essere valutato caso per caso, poiché esso viene concesso solo all’invalido che, a causa della propria menomazione, ha difficoltà a svolgere il proprio lavoro specifico. Pertanto, anche con la stessa menomazione, l’assegno potrebbe essere concesso a un lavoratore, ma non a un altro.
Spetta l’integrazione al minimo sull’Assegno ordinario di invalidità?
Certo. Quando l’importo dell’Assegno è inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, la prestazione potrà essere integrata al trattamento minimo, a condizione che i redditi assoggettabili all’IRPEF non abbiano un importo superiore a due volte l’ammontare annuo dell’Assegno sociale. Se il richiedente è coniugato, il reddito non potrà essere superiore a tre volte l’importo dell’Assegno sociale.
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