Assegno di inclusione: novità per disabili dal 46%

Assegno di inclusione e disabilità al 46%: quali sono le novità? Scopriamolo insieme.

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Assegno di inclusione e disabilità al 46%: quali sono le novità?

Dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza (Rdc) è stato sostituito dall’Assegno di inclusione (Adi), conformemente a quanto stabilito dal Decreto Lavoro (48/2023, articolo 1 e seguenti).

Diversi lettori che hanno inoltrato la domanda per l’Adi e si aspettavano di ricevere il pagamento già a gennaio ci hanno riferito di non aver ricevuto l’accredito, perché lo stato della domanda è mutato da “acquisita” a “sospesa“.

La causa di questa sospensione della domanda è, in genere, da ricercarsi nel fatto che l’INPS non ha i dati necessari per valutare la presenza nel nucleo familiare di componenti in condizioni di svantaggio, ad esempio con invalidità tra 46% e 66%.

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Tuttavia, a partire dal 10 febbraio l’INPS ha comunicato l’attivazione della piattaforma di Validazione delle certificazioni Adi. Si tratta proprio del servizio tramite il quale l’amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione, indicata nella domanda Adi, relativa a:

  • certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare;
  • inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della domanda di ADI.

L’ attivazione del servizio implica che l’INPS è ora in possesso di tutti i dati necessari per sbloccare le domande sospese e procedere con il pagamento dell’Assegno di inclusione.

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Come funziona l’Assegno di inclusione con disabilità al 46%

L’Assegno di inclusione, introdotto dal Decreto Lavoro, è entrato in vigore il 1° gennaio 2024. Questa nuova misura si distingue dal Rdc per il suo target specifico, rivolgendosi unicamente ai nuclei familiari con almeno un membro appartenente a una delle seguenti categorie:

  • Persone anziane sopra i 60 anni;
  • Minori;
  • Individui con disabilità;
  • Soggetti in “condizioni svantaggiate”.

Nello specifico, le persone con un invalidità compresa tra il 46% e il 66%, inserite in percorsi assistenziali, rientrano nella categoria dei “soggetti svantaggiati” e non in quella dei “disabili“. Questa distinzione è importante ai fini del calcolo degli importi dell’Adi, perché questi sono modellati sulla composizione del nucleo familiare.

Chi sono i soggetti svantaggiati ai fini dell’Adi

L’opuscolo informativo sull’Assegno di inclusione chiarisce che sono da considerarsi in condizioni di svantaggio tutte le persone che si trovano in queste categorie:

  • a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
  • b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento, ai sensi dell’art.1, lettera a) della legge 68/1999, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati, ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017;
  • c. persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, in carico ai servizi sociosanitari;
  • d. persone vittime di “tratta”, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari;
  • e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
  • f. persone ex detenute, nel primo anno successivo al termine della detenzione e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d);
  • g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’articolo 22, comma 2, lettera g) della legge 328/2000, in carico ai servizi sociali;
  • h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
  • i. persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore. che:
    • vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
    • ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
    • sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
    • sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;
  • j. neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari.

Come si calcolano gli importi dell’Adi con disabilità al 46%

Per calcolare la somma spettante di Assegno di inclusione si parte dall’importo massimo previsto un singolo individuo senza reddito, che ammonta a 6.000 euro all’anno o 500 euro al mese. Questo importo di riferimento viene poi modificato secondo il parametro della scala di equivalenza, ovvero un numero che riflette la grandezza e la composizione del nucleo familiare beneficiario.

Proprio nel calcolo di questo parametro, che tra poco vedremo meglio, c’è differenza se nel nucleo vi è una persona considerata disabile (con invalidità almeno del 67%) o svantaggiata (con invalidità compresa tra il 46% e il 66%).

L’importo massimo dell’Adi è comunque riservato ai nuclei familiari che non hanno redditi. Se il nucleo ha delle entrate, queste vengono sottratte dall’importo massimo per stabilire la somma annua effettiva dell’Assegno di inclusione da erogare. Di conseguenza, ogni tipo di reddito percepito dal nucleo familiare determina una diminuzione dell’Adi.

La formula di calcolo degli importi dell’Adi

La formula da applicare per calcolare gli importi mensili dell’Assegno di inclusione, quando questo viene richiesto per una invalidità al 46% è questa:

[(6.000 euro x parametro della scala di equivalenza) – reddito familiare] / 12.

Soltanto per i nuclei familiari composti esclusivamente da persone di oltre 67 anni o affette da disabilità grave o non autosufficienza si utilizza una formula diversa, cioè questa:

[(7.560 euro x parametro della scala di equivalenza) – reddito familiare] / 12.

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La scala di equivalenza dell’Assegno di inclusione spiegata sul sito del Ministero del Lavoro.

Come si calcola il parametro della scala di equivalenza dell’Adi

Per applicare la formula di calcolo dell’Adi è necessario prima di tutto calcolare il parametro della scala di equivalenza, cioè il numero che riflette la struttura familiare.

Il parametro della scala di equivalenza è essenziale infatti per adattare l’importo dell’Assegno di inclusione alla composizione del nucleo familiare.

Il calcolo di questo parametro inizia assegnando 1 punto al nucleo familiare che richiede l’Adi, a cui si aggiungono ulteriori punti seguendo questi specifici criteri:

  • + 0,50 per ciascun altro componente con disabilità grave o non autosufficiente;
  • + 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • + 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, cioè che si prende cura di un disabile o di un bambino con meno di tre anni di età;
  • + 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di svantaggio sociale;
  • + di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
  • + di 0,10 per ciascun minore di età, oltre il secondo.

FAQ: Domande frequenti sull’Assegno di inclusione

Cosa è cambiato per l’Assegno di inclusione a giugno 2023?

A giugno 2023 sono state introdotte alcune modifiche all’Assegno di inclusione. È importante tenere presente che, a partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione prenderà il posto del Reddito di cittadinanza. Le modifiche riguardano l’obbligo per il percettore attivabile al lavoro di accettare la prima offerta congrua di lavoro.

Chi può beneficiare dell’Assegno di inclusione se ha più di 60 anni?

Le persone che hanno superato i 60 anni di età, hanno un ISEE di massimo 9.360 euro e rispettano i requisiti di reddito e patrimoni, possono beneficiare dell’Assegno di inclusione.

Ci sono differenze tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione?

Le differenze sostanziali tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione riguardano il calcolo degli importi spettanti. Per il resto i requisiti di età e le condizioni economiche restano pressoché invariati.

Ecco gli articoli preferiti dagli utenti sull’Assegno di inclusione:

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