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Indice
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Qual è la legge per l’Assegno di accompagnamento
La legge per l’Assegno di accompagnamento è la Legge 11 febbraio 1980, n. 18.
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Cosa dice in breve
La Legge 11 febbraio 1980, n. 18 è stata approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, e promulgata dal Presidente della Repubblica (allora, Sandro Pertini).
La legge riguarda l’Assegno di accompagnamento per mutilati e invalidi civili totalmente inabili a causa di affezioni fisiche o psichiche, come specificato negli articoli 2 e 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118.
Secondo l’articolo 1 della Legge, alle persone con invalidità al 100 per cento, che sono impossibilitati a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, viene concessa un’indennità di accompagnamento a carico dello Stato.
Anche i minori di diciotto anni hanno diritto all’indennità di accompagnamento.
Tuttavia, gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto, non hanno diritto all’indennità di accompagnamento.
Il diritto all’indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda.
Dalla data di pubblicazione della legge e nel corso degli anni, l’INPS e la Cassazione, con messaggi, circolari, sentenze e ordinanze, sono intervenuti per chiarire chi sono i beneficiari e quali le condizioni per ottenere l’Assegno. Nei prossimi paragrafi ne parleremo dettagliatamente.
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A chi spetta l’Assegno
L’indennità di accompagnamento viene garantita ai cittadini che si trovano in una condizione svantaggiata in quanto mutilati o invalidi civili, con percentuale al 100%, e ai ciechi assoluti.
Per questi soggetti è possibile accedere a una indennità di accompagnamento garantita dall’INPS in caso di impossibilità nella deambulazione autonoma, che impedisce il normale svolgimento delle attività quotidiane.
L’indennità di accompagnamento spetta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti sanitari residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età.
È importante sottolineare ancora una volta che, oltre all’invalidità civile al 100%, la persona invalida non possa compiere azioni quotidiane come la deambulazione, per poter avere accesso al sostegno. Questa indennità è una erogazione economica proposta per aiutare gli invalidi quotidianamente, tramite assistenza.
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Qual è l’importo per il 2023
L’importo dell’assegno per l’anno 2023 è pari a 527,16 euro (6.325,92 euro annui), esenti da imposizione fiscale, ed è corrisposto per 12 mensilità (non è prevista tredicesima, a differenza dell’Assegno mensile di Invalidità, che invece prevede 13 mensilità).
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In caso di ricovero
Il pagamento dell’accompagnamento è sospeso in caso di ricovero presso istituto con pagamento della retta a carico dello Stato o di un ente pubblico (Messaggio INPS n. 18291/2011), per cui in tal caso è necessario inviare una comunicazione tempestiva all’INPS.
È bene tener presente che non in tutti i casi di ricovero l’accompagnamento è sospeso, ma soltanto nelle seguenti ipotesi:
periodi di ricovero pari o superiori ai 30 giorni (Messaggio INPS n. 18291/2011);
ricovero in cui la retta-base sia a totale carico di un ente o struttura pubblica, anche se il paziente o i familiari effettuano dei versamenti supplementari al fine di ottenere un migliore trattamento.
La Cassazione (Sentenze n. 18437/2006 e n. 2270/2007)ha precisato che il ricovero incompatibile con l’indennità di accompagnamento deve intendersi come limitato ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione della degenza temporanea in strutture pubbliche ospedaliere.
Il day-hospital, infatti, non è considerato ricovero e pertanto non influisce sulla spettanza dell’indennità di accompagnamento.
In altre parole, l’Assegno di accompagnamento spetta all’invalido civile totale non autosufficiente anche durante il ricovero in ospedale, se la struttura non fornisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
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Obbligo di presentazione ICRIC
L’accompagnamento non è per sempre, e infatti, una volta ottenuta l’indennità, entro il 31 marzo di ogni anno, è necessario dichiarare sotto la propria responsabilità (dichiarazione di responsabilità attraverso il Modello Invalidità Civile Ricovero-ICRIC), di non essere ricoverato in un istituto a titolo gratuito.
Ciò vale sia che si tratti di invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento e indennità di frequenza, sia che si tratti di invalidi civili parziali titolari di assegno mensile.
È lo stesso INPS che provvede a inviare un avviso contenente tutte le indicazioni relative alla procedura da seguire per presentare la relativa dichiarazione, sempre e comunque per via telematica.
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Incompatibilità
L’Assegno di accompagnamento non spetta se la persona ha diritto ad analoghe provvidenze economiche concesse ad esempio per causa di lavoro o servizio.
Ad ogni modo, è possibile operare una scelta fra le diverse provvidenze economiche, optando per il trattamento economico più favorevole.
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Compatibilità
L’Assegno di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).
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Accompagnamento, invalidità civile e Legge 104
Se si ha meno di 67 anni, oltre alla indennità di accompagnamento si può ottenere anche la pensione di invalidità civile, ma in tal caso, oltre il 100 per cento di invalidità, occorre anche la presenza di un limite reddituale di 17.050,42 euro annui.
La pensione di invalidità civile è una prestazione di assistenza (spetta, quindi, a prescindere dal versamento di contributi) che comunque non è collegata al possesso di handicap: può essere richiesta indipendentemente dall’accompagnamento, in presenza di una invalidità riconosciuta del 100 per cento, e in presenza del limite reddituale suddetto.
Allo stesso tempo, è possibile anche richiedere il riconoscimento della Legge 104. La Legge 104/1992 viene riconosciuta quando vi è una condizione di svantaggio sociale che deriva dalla menomazione o dall’invalidità.
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Accompagnamento e chemioterapia
È previsto il riconoscimento dell’Assegno di accompagnamento a favore dei malati oncologici durante il periodo delle cure chemioterapiche e radioterapiche (Sentenza della Cassazione n. 25569/2008).
Inoltre, con la Sentenza della Cassazione n. 25764/2008, la Corte ha precisato che l’indennità di accompagnamento spetta anche in caso di ricovero in una struttura pubblica, laddove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale, non esauriscano tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
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Accompagnamento per i minori
Anche i minori possono essere beneficiari dell’Assegno di accompagnamento per bambini. In questo caso, però, non potendosi fare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, non è possibile valutare la totale invalidità come previsto per le persone maggiorenni.
Si dovrà riscontrare quindi, esclusivamente l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di una assistenza continua.
Anche per i bambini è inoltre possibile presentare richiesta per la Legge 104 e minori.
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Come si richiede
Per poter presentare domanda per l’Assegno di accompagnamento è necessario innanzitutto recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo, il quale ha la funzione di accertare il grado di invalidità e deve contenere, al fine di richiedere l’indennità di accompagnamento, una delle diciture che vedremo fra poco.
A questo punto, la domanda va presentata all’INPS esclusivamente per via telematica, entro 90 giorni dalla data di rilascio del certificato medico introduttivo, seguendo la stessa procedura per l’ottenimento dell’invalidità civile e della domanda per stato di handicap.
È possibile, nella stessa istanza in cui si chiede la certificazione di invalidità, richiedere anche quella di handicap attraverso un’unica richiesta del medico: in questo modo i due accertamenti saranno effettuati contemporaneamente, senza necessità di essere sottoposti a due visite mediche diverse.
Relativamente al certificato medico introduttivo(che, come specificato nel Messaggio INPS n. 28110/2010, ha validità massima di 90 giorni), i dati necessari per la completezza dello stesso sono:
- dati anagrafici, completi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria;
- dati clinici (anamnesi, obiettività);
- diagnosi, con codifica ICD-9;
- in caso di domanda intesa ad ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario che la certificazione del medico curante contenga una delle seguenti diciture:
- “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”
oppure
- “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”
- indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto (al fine di fruire delle previsioni della Legge n. 80/2006: convocazione a vista entro 15 giorni);
- indicazione di eventuali patologie gravi previste dal D.M. 2.8.2007, sempre al fine di contenere i tempi di convocazione entro 15 giorni);
- indicazione della finalità del certificato (per invalidità civile – cecità | sordità – handicap/Legge 104/92 – disabilità/Legge 68/99)
Presentata telematicamente la domanda, si verrà successivamente convocato dall’INPS per gli accertamenti sanitari, alla presenza della Commissione medica dell’Asl a cui si aggiunge un medico dell’Istituto.
Nel caso in cui all’esito dei controlli viene emesso parere positivo, si riceve un verbale definitivo.
A questo punto, si apre la cosiddetta fase concessoria, nella quale la persona invalida è tenuta a inviare all’INPS alcune informazioni: coordinate bancarie, documentazione attestante l’eventuale ricovero o la frequenza dei centri di riabilitazione.
Vediamo come è fatto il verbale della Legge 104, di che tipo di documento si tratta, quali informazioni riporta e a cosa serve.
Decorrenza del trattamento stabilita dalla Legge per l’Assegno di accompagnamento
La Legge per l’Assegno di accompagnamento ha stabilito che, nel caso in cui la domanda sia accolta, il pagamento dell’assegno decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda per l’accertamento sanitario della invalidità.
Arretrati dell’accompagnamento: scopri se ti spettano, come vengono calcolati e come presentare domanda all’INPS se ancora non li hai ottenuti.
FAQ (domande e risposte)
Posso continuare a lavorare con l’accompagnamento?
Se hai ottenuto l’Assegno di accompagnamento, puoi tranquillamente continuare a lavorare. Questo beneficio non influisce sul tuo diritto di svolgere un’attività lavorativa. Assegno di accompagnamento e attività lavorativa, quindi, sono compatibili. L’obiettivo dell’assegno di accompagnamento è proprio quello di fornirti un aiuto finanziario supplementare per affrontare le spese legate alla tua disabilità e garantirti una maggiore autonomia nella tua vita quotidiana.
Devo aver versato contributi per richiedere l’accompagnamento?
No, non è necessario aver versato contributi per poter richiedere l’accompagnamento. L’Assegno di accompagnamento è un beneficio che non dipende dai contributi previdenziali versati. L’accesso a questo beneficio dipende invece dalle condizioni di disabilità grave, che devono essere accertate dall’INPS attraverso una specifica valutazione medica. Quindi, se hai una disabilità grave che limita in modo significativo la tua autonomia, puoi presentare domanda per l’assegno di accompagnamento anche se non hai versato contributi previdenziali.
Chi ha l’accompagnamento può firmare atti e documenti?
Sì, se hai l’Assegno di accompagnamento puoi tranquillamente firmare atti e documenti. L’accompagnamento non implica restrizioni sulla tua capacità di svolgere atti giuridici o di firmare documenti. A meno che non sia stata riconosciuta una disabilità intellettiva grave, che necessita della figura dell’amministratore di sostegno o del tutore legale.
Come posso controllare i pagamenti dell’Assegno di accompagnamento?
Per controllare i pagamenti dell’Assegno di accompagnamento, puoi seguire alcuni semplici passaggi.
Innanzitutto, puoi accedere al sito web dell’INPS (e utilizzare i servizi online messi a disposizione. Tramite il servizio di “Consultazione pagamenti” potrai verificare l’elenco delle erogazioni effettuate e visualizzare tutte le informazioni relative ai pagamenti ricevuti.
In alternativa, puoi contattare direttamente il Contact Center dell’INPS, chiamando il numero verde dedicato al servizio di assistenza: 803 164 (da rete fissa) e 06 164 164 (da cellulare). Gli operatori saranno in grado di fornirti informazioni aggiornate sui pagamenti dell’Assegno di accompagnamento e rispondere a eventuali domande o dubbi che potresti avere. Ricorda di avere a disposizione il tuo codice fiscale e tutti i dati personali necessari per l’identificazione durante la chiamata.
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