Ascensore disabili: può essere installato anche se l’assemblea di condominio dice no. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi. Abbiamo anche una pagina Instagram dove pubblichiamo le notizie in formato grafico e un canale YouTube, dove pubblichiamo videoguide e interviste).
INDICE
- Ascensore disabili, la legge di riferimento
- Ascensore disabili, la Cassazione
- Ascensore disabili, singoli condomini
- Ascensore disabili, costi
- Ascensore disabili, l’altra sentenza
- Ascensore disabili, la storia
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Lo hanno sancito diverse sentenze della Cassazione. Ne citeremo alcune in questo post. Il tema è molto sentito e riguarda non solo le persone con disabilità, ma si estende anche agli anziani (che sono in numero sempre crescente nel nostro Paese). I contenzioni sulla “questione ascensore” sono dunque destinati ad aumentare. Meglio avere un quadro certo e dettagliato su cosa dice la legge a riguardo.
Su questo argomento puoi leggere un articolo che spiega perché l’ascensore per disabili prevale sul vincolo storico; in un altro post spieghiamo cosa fare e cosa dice la legge se la carrozzina non entra nell’ascensore condominiale.
Ascensore disabili, la legge di riferimento
La norma di riferimento sull’installazione di un ascensore condominiale per eliminare le barriere architettoniche è contenuta nell’articolo 2, comma 1, della legge numero 13 del 1989.
Cosa dice? In pratica l’installazione di un ascensore può essere approvata dall’assemblea condominiale (se i presenti rappresentano la metà del valori dei millesimi). E questa è la prassi più semplice. Ma se i condomini emettono una delibera contraria o non adottano alcuna decisione, la persona con disabilità che ha chiesto di effettuare l’intervento può chiedere in forma scritta che l’ascensore sia installato. In questo caso a proprie spese.
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Ascensore disabili, la Cassazione
Sul punto sono diverse anche le sentenze della Cassazione. L’orientamento prevalente viene riassunto dall’ordinanza numero 7938 della seconda sezione civile, emessa il 28 marzo del 2017.
I giudici dell’Alta Corte, citando proprio la legge 13 del 1989 in materia di eliminazione di barriere architettoniche, richiamano «il principio di solidarietà» contenuto nella normativa «che persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici».
Sulla base di questo criterio, la Cassazione, nella stessa ordinanza, ritiene che neppure un regolamento condominiale che dispone prescrizioni per il decoro architettonico, può essere un limite per l’installazione dell’ascensore.
Ascensore disabili, singoli condomini
Se dunque non ha valenza, rispetto all’esigenza di eliminare barriere architettoniche, un regolamento condominiale, ancora minor peso possono averlo i singoli condomini o le delibere dell’assemblea.
Un’altra sentenza della Cassazione civile (seconda sezione), la numero 9101, emessa il 12 aprile 2018, va anche oltre. E infatti dispone che «nel verificare se una nuova opera costituisce una turbativa al godimento di un condomino occorre verificare se questa è stata realizzata per eliminare barriere architettoniche ad un disabile residente nello stabile».
Ascensore disabili, costi
E i condòmini che sono contrari alla realizzazione dell’impianto, dovranno partecipare ai costi? Sempre l’Alta Corte, citando l’articolo 1121 del Codice Civile, ritiene che sono esonerati dalla spesa, ma possono utilizzare successivamente l’ascensore partecipando ai costi di gestione.
Queste norme sono valide anche nel caso si vada a realizzare un impianto esterno all’edificio.
Bisogna anche ricordare che l’installazione di un ascensore consente di superare anche il vincolo storico ed è legittima pure se l’impianto comporta una riduzione del vano scala.
Ascensore disabili, l’altra sentenza
Per fare definitiva chiarezza sul punto, analizziamo un’altra sentenza della Cassazione, la numero 31462 del 2018. La questione era la stessa: l’installazione di un ascensore da parte di una persona con disabilità (a proprie spese) contro la volontà dell’assemblea e in particolare di alcuni condòmini.
Anche in questo caso i giudici dell’Alta Corte hanno ritenuto prevalente il principio di solidarietà per l’abbattimento delle barriere architettoniche e quindi la possibilità per la persona disabile di far installare a proprie spese l’ascensore a prescindere dalla contrarietà del condominio.

Ascensore disabili, la storia
Questa vicenda si è verificata ad Ancona. Sia in primo grado, sia in Appello (e poi in Cassazione) i giudici hanno ribadito che l’installazione dell’ascensore era un pieno diritto della persona con disabilità.
Gli altri condòmini avevano presentato ricorso ritenendo illegittima la realizzazione dell’impianto da parte di un vicino con disabilità. E hanno chiesto:
- il ripristino dello stato dei luoghi;
- il risarcimento del danno.
I lavori avevano ridotto le dimensioni di un varco che veniva utilizzato per il passaggio delle persone e di eventuali biciclette o scooter.
Nel rigettare il ricorso i giudici d’Appello hanno precisato:
«Avendo i convenuti assunto a loro carico tutte le spese di realizzazione dell’impianto di ascensore, costituiva un loro diritto ex articolo 1102 del Codice civile procedere alla collocazione dell’ascensore, dovendosi attribuire prevalenza all’esigenza di avvalersi di un impianto indispensabile ai fini di una completa e reale utilizzazione del bene, tenuto conto delle previsioni di cui alla legge numero 13 del 1989. Poiché nella fattispecie l’impianto, già legittimato ex articolo 1102 del Codice civile, poneva dei limitati effetti negativi per le altrui proprietà, doveva ribadirsene la legittimità».
Tesi ribadita anche dalla Cassazione:
«L’installazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un bene comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini».
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