Ti spiego in questo post cosa fare se l’amministrazione nega il permesso 104. Quali sono le procedure che tutelano in questo caso i lavoratori del pubblico impiego. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

Guida sui Permessi 104: tutto quello che devi sapere e le eccezioni
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Indice
Cosa sono i permessi 104?
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, all’articolo 33, riconosce al lavoratore dipendente il diritto di assentarsi dal lavoro, con retribuzione a carico dell’INPS e copertura contributiva, per tre giorni al mese (o l’equivalente ad ore) quando deve assistere un familiare con disabilità “in situazione di gravità” oppure quando egli stesso è disabile grave.
Questa cornice è rimasta invariata, ma negli anni è stata rifinita: la riforma europea recepita con il decreto legislativo 105/2022.
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Chi può richiedere i permessi Legge 104?
Possono farlo i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che rientrino in una delle figure individuate dal legislatore: il disabile grave stesso; il coniuge, l’unito civilmente o il convivente di fatto; genitori, figli, fratelli e sorelle, e a certe condizioni parenti o affini fino al terzo grado.
Dopo il 2022 l’ordine di priorità è stato semplificato: se più persone aventi diritto convivono con l’assistito, possono alternarsi nei permessi senza dimostrare l’“esclusività” dell’assistenza; resta soltanto il divieto di sovrapporre le stesse giornate.
Cosa fare se l’amministrazione nega il permesso 104?
Il datore di lavoro non può rifiutare in via definitiva una richiesta conforme ai requisiti di legge; può soltanto rinviare la fruizione per “comprovate esigenze di servizio” e deve motivare per iscritto.
La giurisprudenza lo ribadisce: la Corte di cassazione, con l’ordinanza 26514/2024, ha chiarito che l’azienda non può sindacare come il lavoratore organizzi l’assistenza; con la 14763/2025 ha escluso l’abuso quando l’allontanamento è breve e motivato, e con la 18063/2025 ha dichiarato illegittimo il licenziamento fondato sul rifiuto del dipendente di modificare il proprio orario per “nascondere” i permessi.
Una recente pronuncia (5611/2025) ricorda inoltre che l’uso dei permessi non richiede una comunicazione formale diversa da quella prevista dalla contrattazione, quindi la mancata risposta dell’azienda non trasforma l’assenza in ingiustificata.
Se l’amministrazione insiste nel diniego, il primo passo è una diffida scritta – raccomandata A/R o PEC – in cui si chiede l’immediato riconoscimento citando l’articolo 33 della legge 104, il decreto 105/2022 e la circolare INPS 42/2025.
In assenza di risposta o davanti a un rifiuto immotivato ci si può rivolgere all’Ispettorato territoriale del lavoro: l’ispettore, dopo aver acquisito le prove, emette prescrizione obbligatoria cui il datore deve ottemperare. Se anche questo passaggio fallisce, resta il ricorso d’urgenza al tribunale del lavoro (art. 700 c.p.c.), che nelle controversie sui diritti protetti da norme speciali decide in pochi giorni; molte sentenze recenti confermano la reintegra e il risarcimento quando il datore ha ostacolato i permessi senza vera necessità.
In pubblico impiego la procedura è analoga, con un’aggiunta: il dipendente può invocare la tutela antidiscriminatoria davanti al Comitato unico di garanzia dell’amministrazione. L’ente deve provare che la sostituzione non era possibile; se non ci riesce, il diniego è nullo.
In pratica, se la tua richiesta è corretta sul piano formale – domanda on-line all’INPS già autorizzata, preavviso compatibile con l’organizzazione del servizio, documentazione del grado di parentela e della gravità – il permesso è un diritto soggettivo.
Un rifiuto immotivato espone l’azienda alle sanzioni dell’Ispettorato e, in sede giudiziaria, alla condanna per comportamento antisindacale o discriminatorio. I tribunali hanno mostrato di applicare la norma con rigore: il legislatore del 2025 non l’ha modificata, ma ha rafforzato i canali di tutela; vale la regola “prima diffida, poi ispettorato, infine giudice”, con la ragionevole certezza di veder riconosciuto il proprio diritto se l’assistenza al familiare disabile è effettiva e documentata.

