In questo approfondimento vi parleremo di amministratore di sostegno e legittimazione attiva: cosa significa? (scopri le ultime notizie su Legge 104, invalidità civile, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Amministratore di sostegno: chi è e cosa fa?
Cosa significa legittimazione attiva quando si parla di amministratore di sostegno? Con legittimazione attiva è una delle condizioni dell’azione, è la titolarità del diritto azionato, in questo caso la nomina di un amministratore di sostegno.
Prima di andare a vedere insieme chi può richiedere la sua nomina, iniziamo col dire che l’istituto dell’amministratore di sostegno è stato introdotto dalla legge numero 4 del 2006: parliamo di quella figura che viene nominata per tutelare le persone con infermità o menomazioni fisiche o psichiche, impossibilitate a provvedere ai propri interessi.
L’articolo 1 prevede, che “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
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L’amministrazione di sostegno, in pratica, non è altro che uno strumento a disposizione del soggetto debole: fornisce un supporto in termini di assistenza o rappresentanza, con l’obiettivo di sostenere la capacità residua del soggetto.
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Chi può beneficiare dell’amministratore di sostegno?
L’istituto dell’amministratore di sostegno è disposto in favore di un’ampia platea di beneficiari, che possiamo suddividere in:
- persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche (patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, demenze, abuso di sostanze stupefacenti e alcol-dipendenza; ma, anche patologie come: prodigalità, shopping compulsivo, ludopatia e così via).
- persone affetta da infermità fisiche dovute a ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali.
Amministratore di sostegno e legittimazione attiva: di cosa parliamo?
E qui arriviamo alla legittimazione attiva per il ricorso all’amministratore di sostegno.
Gli articoli 406 e 417 del codice civile prevedono che il primo soggetto legittimato a richiedere la nomina di un amministratore di sostegno sia proprio il beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, nel rispetto della legge numero 6 del 2014 che privilegia la funzione di sostegno e protezione della misura rispetto a quella di limitazione della capacità di agire del soggetto.
Inoltre, la nomina, sempre ai sensi degli articoli 406 e 417 del codice civile spetta:
- al coniuge del beneficiario;
- all’unito civilmente con il beneficiario;
- alla persona stabilmente convivente;
- ai parenti entro il quarto grado;
- agli affini entro il secondo grado;
- al tutore dell’interdetto;
- al curatore dell’inabilitato;
- al Pubblico Ministero.
Ai sensi dell’articolo 406, comma 3, del codice civile, sono destinatari di obbligo giuridico “i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno”.
Queste figure dovranno proporre il ricorso al Giudice Tutelare, o, in alternativa, dovranno fornire notizia al Pubblico Ministero tramite apposita segnalazione. Sarà la Procura della Repubblica a valutare l’eventuale proposizione del ricorso.
Nel procedimento, non è necessaria la difesa tecnica. Pertanto, il ricorso potrà essere presentato direttamente dal ricorrente, senza la presenza di un legale difensore.
Ricorso all’amministratore di sostegno: cosa contiene?
Il ricorso all’amministratore di sostegno deve contenere alcune importanti informazioni, come:
- l’indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente;
- le generalità del ricorrente e del beneficiario;
- l’indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario;
- il nominativo e il domicilio dei congiunti e dei conviventi, come individuati nell’articolo 407 del codice civile;
- le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano essere compiuti con urgenza.
Il Giudice Tutelare, una volta letto il ricorso, se non sussistono motivazioni urgenti, fisserà tramite decreto la data di udienza per l’audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti. Il ricorso e il decreto vanno notificati al beneficiario. Il Giudice Tutelare può disporre ogni ulteriore accertamento.

Faq sull’amministratore di sostegno
È previsto un compenso per l’amministratore di sostegno?
La legge italiana stabilisce che, in generale, l’amministratore di sostegno non dovrebbe ricevere un compenso per il proprio operato. Questa scelta è fondata su principi di equità e solidarietà, considerando che spesso questo ruolo è svolto da parenti o amici della persona che necessita di assistenza.
Cosa viene valutato quando si decide di assegnare una indennità?
Il giudice prende in considerazione vari fattori per decidere se assegnare un’indennità e di quale importo.
Questi fattori possono includere:
- La natura dell’incarico: ad esempio, se comporta la gestione di un patrimonio significativo.
- Le competenze richieste: se l’incarico necessita di specifiche competenze professionali.
- L’entità del patrimonio del beneficiario: un patrimonio più grande potrebbe richiedere più impegno e responsabilità.
Come avviene la decisione del Giudice Tutelare quando sussistono ragioni urgenti?
In questo caso, l’udienza per l’audizione del beneficiario verrebbe fissata in seguito. Prima il Giudice Tutelare, subito dopo il deposito del ricorso, potrà adottare, anche d’ufficio, i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio, nominando un amministratore di sostegno provvisorio. Successivamente, espletato ogni approfondimento istruttorio, la misura di protezione potrà essere confermata o revocata con decreto definitivo.
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