Amministratore di sostegno può decidere ricovero in RSA?

Vediamo in questo post se un amministratore di sostegno ha il potere di disporre il ricovero del beneficiario in una RSA. Quali sono i limiti e come funziona la procedura.

Ti spiego in questo articolo se l’amministratore di sostegno può decidere ricovero in RSA. Ovvero, se questa figura ha il potere di disporre il trasferimento del beneficiario in una struttura sanitaria. - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.

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Cos’è l’amministratore di sostegno?

L’istituto nasce con la legge 6/2004 per offrire una tutela “su misura” a chi, per infermità o menomazione, non riesce più a gestire alcuni aspetti della propria vita pur conservando in parte la capacità di agire. Il giudice tutelare individua quali atti richiedono assistenza – o, nei casi più gravi, rappresentanza esclusiva – e può modificare l’assetto ogni volta che cambiano le esigenze della persona. 

La riforma Cartabia ha semplificato il procedimento: ricorso telematico, ascolto obbligatorio dell’interessato e decreti immediatamente esecutivi.

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Chi può fare l’amministratore di sostegno?

La scelta  privilegia il coniuge non separato, il convivente, i genitori, i figli e, in mancanza, un parente prossimo o un professionista presente negli elenchi comunali. 

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La persona fragile, finché è capace, può indicare con atto pubblico chi desidera al proprio fianco; il giudice deve tenere conto di quella designazione e, in ogni caso, verificare che l’incaricato sia idoneo, disponibile e senza conflitti di interesse. 

Se nessuno dei familiari può (o vuole) assumere il ruolo, il magistrato attinge a professionisti o volontari, garantendo comunque la gratuità dell’ufficio salvo un equo rimborso spese.

L’amministratore di sostegno può decidere il ricovero in RSA?

Il trasferimento in una Residenza Sanitario-Assistenziale tocca la sfera più intima della persona: casa, salute, relazioni. Perciò il codice impone un duplice vaglio. 

Se il beneficiario è d’accordo e il decreto di nomina gli ha attribuito la rappresentanza in materia di “cure e dimora”, l’amministratore può firmare il contratto con la struttura, informando poi il giudice. 

Diverso il caso in cui il decreto non preveda quel potere, o la persona si opponga, o non sia in grado di esprimersi: il ricovero diventa atto di straordinaria amministrazione e occorre un’apposita autorizzazione del giudice tutelare, che deve ascoltare il beneficiario, valutare la relazione dei servizi sociali e motivare sulla necessità dell’inserimento.

La giurisprudenza segue la stessa linea: il Tribunale di Vercelli ha autorizzato l’ingresso in RSA nonostante il dissenso, ritenendolo indispensabile alla salute della beneficiaria; al contrario il Tribunale di Monza ha negato il ricovero quando l’assistito conservava capacità di autodeterminarsi, richiamando il principio di minima limitazione dei diritti personali.

 Le decisioni più recenti ribadiscono che la volontà dell’interessato, anche se parzialmente capace, va sempre coinsiderata e che l’amministratore deve agire solo entro i confini fissati dal decreto o da un’autorizzazione specifica. 

In pratica, quindi, l’amministratore può proporre e gestire il ricovero, ma il “via libera” definitivo resta nelle mani del giudice tutelare, garante dell’equilibrio fra protezione e libertà individuale.

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Nell’immagine l’amministratore di sostegno accompagna il beneficiario in una RSA.

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