Accompagnamento e ricovero in Rsa: vediamo come funziona e cioè se l’assistito ha diritto a percepire ancora l’indennità. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
INDICE- Accompagnamento e ricovero in Rsa: pagamento quote
- Accompagnamento e ricovero in Rsa: sospensione
- Accompagnamento e ricovero in Rsa: il caso
- Accompagnamento e ricovero in Rsa: indennità frazionata?
- Accompagnamento e ricovero in Rsa: conclusione
- Accompagnamento e ricovero in Rsa: a chi spetta
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La questione si è prestata diverse interpretazioni, fino a quando non è intervenuta l’Inps, con il messaggio numero 18291 del 26 settembre 2011. Nella nota l’istituto di previdenza ha infatti precisato che i costi per ospitare l’anziano nelle residenze assistite sono ripartiti in modo variabile tra il Servizio Sanitario Nazionale e i pazienti. L’assistito non può quindi essere definito a totale carico dello Stato.
Su questo argomento c’è un interessante post che spiega se con l’indennità di accompagnamento si può lavorare; un articolo che elenca le patologie che danno diritto all’indennità; e un articolo che racconta come non basti il 100% di invalidità per il riconoscimento di questa misura.
Accompagnamento e ricovero in Rsa: pagamento quote
Dal che se ne deduce che il ricovero non è gratuito. Ne deriva che la persona assistita non perde il diritto a ricevere l’indennità di accompagnamento.
Vediamo nel dettaglio cosa dice sul punto l’Inps:
“Il ricovero previsto in tali strutture (es. RSA) assicura prestazioni post ospedaliere mirate al mantenimento delle capacità funzionali residue ovvero al recupero dell’autonomia o al raggiungimento/mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli utenti stessi, con spese ripartite tra il SSN e gli utenti in percentuali determinate dalle Regioni e non viene pertanto considerato gratuito nel caso in cui vi è compartecipazione alle spese e pagamento delle rette giornaliere da parte del disabile.”
Se invece, ha aggiunto l’istituto, “la quota dell’interessato resta a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero dovrà considerarsi gratuito”, e quindi si perderebbe il diritto all’indennità di accompagnamento.
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Accompagnamento e ricovero in Rsa: sospensione
Infatti la norma aveva stabilito che l’erogazione del sostegno economico avrebbe dovuto essere sospesa in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.
Accompagnamento e ricovero in Rsa: il caso
Una disposizione che è stata adottata dopo una pronuncia della Corte Costituzionale, la numero 183 del 22/29 aprile del 1991. Che ha contribuito a fare chiarezza sulla questione.
Il caso era stato sollevato dai familiari di un anziano ricoverato in una Rsa. Il costo era tutto a carico dello Stato, quindi l’erogazione dell’indennità era stata sospesa. I parenti della persona con disabilità avevano però chiesto di ricevere il sostegno economico e per un motivo: l’anziano tornava a casa ogni fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) e durante le feste di Natale e Pasqua. In tutto 154 giorni l’anno.
Ritenendo quindi che non si trattasse di una degenza continuativa. I giudici di primo grado (tribunale di Brescia) hanno sollevato una questione di incostituzionalità, perché hanno riscontrato una disparità di trattamento tra chi è ricoverato ininterrottamente nella Residenza assistita e chi per determinati periodi è a carico della famiglia.
Accompagnamento e ricovero in Rsa: indennità frazionata?
Cosa avreste pensato, che la questione fosse fondata? La Consulta ha deciso di no.
Partendo da un presupposto: l’indennità di accompagnamento viene erogata “per offrire un’alternativa al ricovero degli invalidi gravi, un aiuto alle famiglie che vogliono tenere in casa il loro familiare duramente colpito”.
È ovvio, hanno aggiunto i giudici, che la norma si propone di evitare una duplicazione dei costi ai danni dello Stato quando l’assistito con disabilità, ricoverato in via permanente, si assenti saltuariamente dal luogo di degenza.
Se ne deduce che non sarebbe neppure ipotizzabile frazionare l’indennità, ovvero versandola solo per i giorni in cui l’anziano è ospite dei suoi familiari. Se ne gioverebbe una persona per cui nello stesso tempo l’istituzione ospedaliera assicura la disponibilità del ricovero e di un posto solo momentaneamente non occupato.
I giudici della Consulta ritengono invece che se l’allontanamento dall’istituto per periodi che sono superiori a un mese può consentire all’amministrazione di sospendere il pagamento delle rette e alla struttura sanitaria di utilizzare in modo diverso il posto letto.
In pratica dunque, se è vero che il pagamento dell’indennità di accompagnamento viene sospeso quando la persona con disabilità è ricoverata per più di un mese in una struttura a carico dello Stato, è anche vero che la misura di sostegno può essere ripristinata, ma solo se l’invalido resta con i suoi familiari per più di un mese.
Accompagnamento e ricovero in Rsa: conclusione
Mentre ribadiamo l’assunto iniziale: l’indennità di accompagnamento non viene sospesa se l’anziano è ricoverato in una Rsa solo parzialmente a carico dello Stato, e quindi se una quota della retta viene versata dall’assistito o dai suoi familiari.
Nel caso invece il ricovero fosse tutto a carico del Servizio Sanitario Nazionale l’erogazione della misure di sostegno non potrebbe continuare.

Accompagnamento e ricovero in Rsa: a chi spetta
Vi ricordiamo in conclusione che l’indennità di accompagnamento viene concessa a invalidi e mutilati con una riconosciuta impossibilità a camminare senza il sostegno di un’altra persona o con l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (lavarsi, mangiare, vestirsi e così via).
La persona con disabilità deve essere stata dichiarata dalla commissione medico legale invalida totale e in modo permanente (100%).
Questo sostegno economico spetta a tutti i cittadini che rientrano nei requisiti sanitari richiesti e che sono residenti sul territorio italiano. Non è previsto per l’erogazione di questa misura un limite di reddito.
L’indennità viene erogata per 12 mesi l’anno. L’importo per il 2022 è di 525,17 euro.
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