In questo approfondimento chiariamo tutti i dubbi in merito a indennità di accompagnamento e ricovero in Hospice (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Indennità di accompagnamento e ricovero in Hospice: si ha diritto?
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10212 del 27 maggio 2004, ha esteso l’indennità di accompagnamento alle persone con patologie oncologiche durante la chemioterapia e radioterapia.
La Legge n. 18/1980, che ha istituito questa indennità, limita i benefici per chi è ricoverato in un istituto pubblico.
Tuttavia, la Sentenza n. 2270 del 2 febbraio 2007 ha chiarito che l’indennità vale anche se la persona è ricoverata in ospedale, a condizione che l’assistenza ospedaliera non copra tutte le sue necessità quotidiane, richiedendo l’aiuto dei familiari.
Sempre la Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 7179 del 10 maggio 2003, ha stabilito che l’indennità di accompagnamento non può essere negata a persone con malattie terminali.
Nel caso degli Hospice, la normativa è meno chiara. L’erogazione dell’indennità dipende dalla natura giuridica dell’Hospice e dai servizi offerti:
- se l’Hospice è pubblico e fornisce tutte le necessarie assistenze, l’indennità può essere sospesa;
- se l’Hospice è privato e offre le stesse assistenze, l’indennità non viene sospesa, poiché non è una struttura pubblica;
- se l’Hospice pubblico non offre tutte le necessarie assistenze, si può fare riferimento alla Sentenza n. 2270/2007.
Per quanto riguarda i permessi della Legge n. 104/1992, è importante che il verbale di riconoscimento dell’invalidità indichi uno “stato di handicap in situazione di gravità” affinché si possano usufruire dei permessi lavorativi, come previsto dall’articolo 3, comma 3 della Legge n. 104/1992.
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Indennità di accompagnamento per malati terminali: può essere negata
L’indennità di accompagnamento può essere quindi negata ai malati terminali, come stabilito dalla Corte di Cassazione.
Per poter beneficiare di questa prestazione, è necessario avere una condizione debilitante che impedisca svolgere le normali attività quotidiane, e non deve essere legata a un’urgenza terapeutica.
Di conseguenza, le persone affette da una malattia terminale, con una morte imminente, che richiedono assistenza, ad esempio per cure a domicilio, non possono richiedere questa indennità.
La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 29449/2020, ha ribadito che l’indennità di accompagnamento non è concessa nei casi di malattie gravi con una morte certa a breve termine.
In tali situazioni, “l’assistenza è finalizzata alle cure domiciliari e alle cure palliative, non a svolgere le attività quotidiane come alimentarsi, igienizzarsi e vestirsi. Invece, l’aiuto pubblico non dovrebbe essere negato solo perché la malattia porta inevitabilmente alla morte.“
L’indennità di accompagnamento è un beneficio sociale fornito a chi ha bisogno di assistenza a causa di gravi disabilità.
Tuttavia, la Corte ha sottolineato che il beneficio non è destinato a coprire le cure domiciliari o terapie palliative, ma piuttosto ad aiutare coloro che non sono autosufficienti nel compiere le attività quotidiane.
La decisione è stata confermata in un caso in cui gli eredi di una persona malata di cancro terminale hanno cercato di ottenere l’indennità di accompagnamento dopo la sua morte.
La Corte ha respinto il ricorso, affermando che l’assistenza fornita era principalmente per scopi terapeutici urgenti, non per l’aiuto nelle attività quotidiane.
In generale, l’obiettivo dell’indennità di accompagnamento è promuovere l’assistenza domiciliare alle persone con gravi disabilità, anziché ricorrere a costosi ricoveri in strutture pubbliche.
Tuttavia, l’indennità può essere negata solo se è possibile prevedere una morte imminente in un breve periodo di tempo, altrimenti, anche in caso di malattie gravi, il diritto all’indennità può essere riconosciuto.
La Corte ha sottolineato che non è giusto negare l’assistenza continua a causa della futura morte, che potrebbe verificarsi in un periodo di tempo indefinito.
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FAQ sull’indennità di accompagnamento
Quali sono i requisiti per richiedere l’indennità di accompagnamento?
Questi sono i requisiti per richiedere l’indennità di accompagnamento:
- riconoscimento (da parte di una commissione Asl) dell’inabilità totale e permanente (100%);
- riconoscimento (da parte di una commissione Asl) dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione).
Qual è l’importo dell’indennità di accompagnamento e da quando decorre la prestazione?
L’indennità di accompagnamento viene erogata per 12 mensilità. Inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
In alcuni casi la data di decorrenza può essere indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale per il riconoscimento dell’invalidità civile.
Il pagamento dell’indennità di accompagnamento viene sospesa in caso di ricovero dell’assistito, per un periodo superiore a 29 giorni, in una struttura a totale carico dello Stato. L‘importo per l’indennità di accompagnamento nel 2023 è di 527,17 euro.
Con casa è incompatibile con l’indennità di accompagnamento?
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con prestazioni simili che sono state concesse per invalidità contratte a causa di guerra, lavoro o servizio.
Il cittadino ha però la facoltà di scegliere il trattamento che ritiene più favorevole.
Con cosa è compatibile l’indennità di accompagnamento?
L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, dipendente o autonoma. L’assistito può anche essere titolare di una patente speciale.
L’indennità di accompagnamento è anche compatibile e cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto, ma solo se le due indennità sono state concesse per delle distinte minorazioni, ognuna delle quali deve essere relativa a differenti stati di invalidità (pluriminorati).
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